Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29669 del 12/12/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2017, (ud. 28/11/2017, dep.12/12/2017),  n. 29669

Fatto

RILEVATO

che M.E. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 4 marzo 2016, con cui la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 17 marzo 2015 dal Tribunale di Taranto, che aveva pronunziato la separazione della ricorrente dal coniuge D.P., addebitandola alla donna, rigettando le domande di assegnazione della casa familiare e riconoscimento dell’assegno di mantenimento dalla stessa proposte e dichiarando inammissibile quella di risarcimento dei danni proposta dall’uomo;

che, essendo nel frattempo deceduto il D., ha resistito con controricorso L.A., in qualità di erede, mentre gli altri eredi R. e D.G. e A.C. non hanno svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto generiche le deposizioni dei testimoni da lei indicati a sostegno della domanda di addebito della separazione;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto provate le relazioni extraconiugali a lei ascritte e per aver omesso di verificare il nesso di causalità tra le stesse e il fallimento dell’unione;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che essa ricorrente non fosse stata allontanata dalla casa familiare, ma l’avesse abbandonata volontariamente, nonchè per aver omesso di valutare a tal fine il comportamento vessatorio del coniuge;

che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, relative alle reciproche domande di separazione ed alle istanze accessorie volte ad ottenere la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione della convivenza, e restando salve soltanto le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 26/07/2013, n. 18130; 20/11/2008, n. 27556; 20/02/1984, n. 1199);

che nella specie la morte del D., intervenuta nelle more della proposizione del ricorso per cassazione, comporta il venir meno dell’interesse della M. all’impugnazione non solo della pronuncia di separazione, ma anche della declaratoria di addebito e della decisione di rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento dell’assegno di mantenimento, mentre è rimasta incensurata in questa sede la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di riconoscimento dell’assegno alimentare;

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la compensazione integrale delle spese processuali, avuto riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti;

che l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. 6, 22/03/2017, n. 7368; Cass., Sez. lav., 2/09/2014, n. 18523).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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