Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29668 del 28/12/2020
Cassazione civile sez. lav., 28/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 28/12/2020), n.29668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 719-2020 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO PISANO
16, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LEOPOLDO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GAETANO OTTATO;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI L’AQUILA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 19/2019 del GIUDICE DI PACE di L’AQUILA,
depositata il 04/10/2019 R.G.N. 825/2018; udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 24/7/2020 dal Consigliere
Dott. ARIENZO ROSA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. con ordinanza del 4.10.2019, il Giudice di Pace di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta da B.A., cittadino senegalese, avverso il decreto emesso dal Prefetto di L’Aquila in data 17.7.2018, con il quale era stata disposta l’espulsione del predetto ai sensi degli artt. 13 e 14 del T.U.I.;
2. il giudice dell’opposizione riteneva infondata l’eccezione relativa alla mancata traduzione del decreto di espulsione opposto e dell’ordine del Questore, per essere stati gli stessi tradotti nella lingua inglese con la specificazione che non era stato reperito alcun interprete di madre lingua, malgrado le ricerche nell’ambito della comunità del cittadino straniero; osservava che la traduzione in lingua inglese era in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in relazione all’impossibilità di traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero;
3. quanto alla mancata concessione del termine per l’eventuale allontanamento volontario, l’accompagnamento coattivo era stato disposto dal Prefetto per avere il ricorrente dichiarato di non volere tornare nel suo paese d’origine e di non avere un valido documento per l’espatrio, sussistendo pertanto il rischio di fuga;
4. poichè il ricorrente era stato destinatario di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ed aveva visto il rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, il decreto opposto si rivelava legittimo;
5. lo stesso andava ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 142;
6. di tale provvedimento giudiziario domanda la cassazione B.A., affidando l’impugnazione ad unico motivo, illustrato in memoria;
7. la Prefettura, cui è stato notificato il ricorso, è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
8. il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 2, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, nonchè degli artt. 24 e 3 Cost. e nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione dello stesso nell’unica lingua dal predetto compresa (wolof del Senegal) e per erroneità, illegittimità, inconferenza e carenza di appropriata doverosa motivazione in ordine alla lingua di traduzione indicata dal giudice di pace;
9. il motivo di ricorso è fondato;
10. secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata immediata irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. da ultimo Cass. 24.5.2019 n. 23755, con richiamo, tra le altre a Cass. 08/03/2012 n. 3676; Cass. 28/05/2018 n 13323);
11. è stato altresì affermato che “l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (cfr. Cass. 31 gennaio 2019, n. 2953);
12. nel caso esaminato, il Giudice di Pace, in violazione dell’indicato principio, ha invece ritenuto legittimo l’uso della lingua veicolare senza aver previamente verificato la presenza, nel decreto di espulsione, di una valida giustificazione circa la mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal destinatario;
13. in conseguenza dell’applicazione del richiamato orientamento, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa (ex art. 384 c.p.c.) anche nel merito, con l’annullamento del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di Pace di L’Aquila;
14. all’accoglimento del ricorso ed alla decisione della causa nel merito consegue anche la disciplina delle spese processuali, liquidate – per il giudizio di merito e per il presente giudizio di legittimità e a carico della Prefettura – come da dispositivo, con attribuzione per entrambi i giudizi, al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione del Giudice di Pace e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione portato davanti al Giudice di Pace de L’Aquila. Condanna l’intimata Prefettura al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, in complessivi Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15%, e, per il presente giudizio di legittimità, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, con attribuzione, per entrambi i giudizi, all’avv. Gaetano Ottato.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020