Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29668 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 22/10/2021), n.29668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 489-2020 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARBONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA SELICATO;

– controricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1636/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’intimazione di pagamento dei contributi di bonifica, relativi a terreni di proprietà della medesimo contribuente, richiesti dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia per l’anno d’imposta 2014.

Il Consorzio si è costituito con controricorso.

E’ rimasta intimata la concessionaria So.Ge.T. s.p.a.

La ricorrente ha prodotto memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e l’approvazione del piano di classifica imponessero alla contribuente l’onere di provare l’assenza del beneficio, per i suoi fondi, di qualsivoglia beneficio specifico e diretto derivante dalle opere consortili, atteso che non era stato elaborato il piano generale di bonifica, come la stessa ricorrente aveva eccepito nel merito. Secondo la ricorrente era quindi onere del Consorzio fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero del beneficio arrecato dalla sua attività ai fondi della contribuente.

Contemporaneamente, nello stesso motivo, la ricorrente assume di aver fornito nel giudizio di merito, a differenza di quanto valutato dalla CTR, la prova dell’insussistenza del beneficio consortile per i suoi fondi, attraverso la relazione tecnica di parte prodotta in appello, tramite la quale si sarebbe dovuta accertare l’inesistenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica, ovvero l’assenza di attività di bonifica, che escluderebbe il presupposto dell’imposizione, come assunto nelle proprie considerazioni dalla società alla quale il Consorzio aveva affidato la redazione del piano di classifica.

Il motivo, come eccepito anche dal controricorrente, è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente di per sé sola alla relativa declaratoria.

Innanzitutto, il motivo è inammissibile per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Infatti, il motivo è rubricato come “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).”, e si apre con la premessa che “Si censura l’impugnata sentenza per evidente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.”.

E’ quindi palesato ab origine che la prospettiva dalla quale si censura la decisione impugnata è quella della violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’attribuzione dell’onere della prova, che (come anche infra si dirà) nella giurisprudenza di questa Corte è nettamente distinta da quella della verifica dell’adempimento dell’onere stesso, che presuppone che esso sia stata già correttamente imputato ed implica un riesame del giudizio di merito sul suo assolvimento, ristretto nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis ed estraneo alla pretesa violazione del predetto art. 2697 c.c.

Prospettando pertanto nel medesimo contesto, e senza gradazione, i due vizi, la rubrica ed il corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenziano una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), senza che la prevalenza dell’uno o dell’altro o la loro gradazione possano essere affidati ad un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Inoltre, ferma restando l’impossibilità di selezionare i diversi vizi coacervati nell’unico motivo, quest’ultimo è comunque inammissibile nella parte in cui invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infatti, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; conforme Cass. Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, ex plurimis). Tale specifica indicazione e dimostrazione non è evidenziata puntualmente nel ricorso. E dalla stessa memoria della ricorrente, che comunque può avere solo una funzione illustrativa del ricorso, ma non può sanarne ragioni d’inammissibilità correlate al suo contenuto, si conferma comunque la pertinenza delle ragioni di fatto delle decisioni di merito al tema fattuale del beneficio che avrebbero tratto o meno i fondi della ricorrente.

Il motivo è poi ulteriormente inammissibile nella parte in cui censura la valutazione effettuata, nel merito, dalla CTR in ordine alla mancata prova, da parte della ricorrente, dell’inesistenza del beneficio per i fondi di sua proprietà. Si tratta, invero, di un giudizio di fatto, espresso peraltro dal giudice a quo con esplicita considerazione della perizia tecnica di parte di cui al ricorso, ritenuta inconferente, anche sotto il profilo cronologico, e contrastata da quella della controparte Tanto premesso, va quindi ricordato che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

La valutazione di merito del giudice d’appello, peraltro, neppure potrebbe essere attinta attraverso la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., perché “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Inoltre il motivo, ferma la sua inammissibilità, è comunque anche infondato, poiché l’attribuzione dell’onere della prova alla contribuente è stata disposta dalla CTR in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis)”. Inoltre, è stato chiarito che “In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.” (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469).

Sempre premesse le altre ragioni di inammissibilità del motivo, deve poi rilevarsi che è comunque inammissibile anche la censura in ordine alla mancata approvazione del piano generale di bonifica, che vanificherebbe la rilevanza dell’approvazione del piano di classifica (indiscussa altrimenti, come l’inclusione nel perimetro di contribuenza). Si tratta, infatti, di una questione che la CTR ha espressamente trattato in diritto, facendo specifico riferimento alla L.R. Puglia n. 4 del 2012, ed alla relativa disciplina intertemporale. Tale ratio decidendi non è stata specificamente attinta dal motivo di ricorso, con conseguente inammissibilità, poiché “In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata.”(Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

Infine, la censura è inammissibile anche nella parte in cui – sostanzialmente pretendendo una rivisitazione del giudizio di fatto, e comunque non attingendo la specifica ratio decidendi in diritto – ribadisce la pretesa rilevanza degli asseriti mancati interventi del Consorzio, che il giudice d’appello, dopo aver ritenuto non provate le doglianze della contribuente, ha comunque anche escluso, in diritto, che possano, in ipotesi, considerarsi in relazione sinallagmatica con il tributo consortile, per giustificare il mancato pagamento del tributo.

La censura è comunque anche infondata.

Infatti, come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall’approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest’ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.

Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.

In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’e’ un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.

Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; (…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).

Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico”, presupposto dell’imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione.

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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