Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29668 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 5368-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO

COLOMBO 322, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO CARMINE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUMAROLA CARLO;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4271/2017 della COMM. TRIB. reG. di ROMA,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza n. 4171, depositata l’11 luglio 2017, la commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da P.B. contro l’avviso, emesso ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in forza del quale alcuni immobili di proprietà del contribuente, già accatastati in categoria A, classe 4, erano stati accatastati in categoria A classe 2;

2. la commissione regionale, confermata la sentenza di primo grado in punto di sussistenza dei presupposti d’impiego della procedura di classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dopo aver richiamato la sentenza n. 21176/2016, riteneva l’avviso carente di motivazione riguardo “alla attribuzione agli immobili in questione di ben due categorie di merito superiori (da A/4 ad A/2)” evidenziando che l’ufficio aveva, sul punto, affermato, “esclusivamente” e “apoditticamente”, trattarsi di “unità abitative residenziali” laddove, da un lato, “la categoria ha come riferimento le caratteristiche strutturali, costruttive ed estetiche e funzionali di ciascun singolo immobile e necessita allora, per poter essere variata, di una motivazione ulteriore rispetto al semplice collocamento in una microzona di particolare pregio”, dall’altro lato, in base ad una perizia del contribuente, gli immobili, “pur ubicati in una zona di indubbio pregio, non presenta(va)no caratteristiche intrinseche per poter essere inseriti nella categoria A/2” e rispetto a tali risultanze niente era stato controdedotto dall’ufficio;

3. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

4. il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con i due motivi di ricorso, l’Agenzia lamenta, rispettivamente, violazione o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e “inesistenza e manifesta contraddittorietà della motivazione”, deducendo, in sostanza, che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto invece statuito dalla sentenza n. 21176/2016, l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento che tragga impulso da una c.d. “verifica per microzone” secondo la previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve ritenersi assolto con l’indicazione della determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica aveva tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle fonti normative integrative -valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto- e senza necessità quindi di riferimenti a specifiche caratteristiche del singolo immobile;

2. i due motivi, strettamente connessi e per questo suscettivi di esame congiunto, sono infondati. Secondo l’orientamento oella Corte che pur avendo trovato espressione anche prima della ricordata sentenza 21176/2016 -vedasi Cass. 4712/2015 e 3156/2015- si è definitivamente consolidato in epoca successiva anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in questo modo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass. 22900/2017; da ultimo Cass. 19810/2019). La sentenza impugnata, la quale pur dopo aver richiamato la ricordata sentenza 22176/2016 fa perno in modo inequivoco -e dunque sottraendosi alla critica di mancanza di comprensibile motivazione- sulla necessità che l’avviso di nuova classificazione presenti riscontri estimativi individualizzanti -riscontri di cui l’avviso de quo, definito in sentenza come “apodittico”, è privo- rispetta il disposto normativo (siccome da intendersi alla luce del ricordato orientamento della Corte);

3. il ricorso va pertanto rigettato;

4.si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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