Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29667 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2484-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE TRIVELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1340/2016 della CORTI:, D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/07/2016,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIVRNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1340/2016 la Corte d’appello di Torino ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da J.L., cittadino gambiano, avverso la decisione del Tribunale della medesima città, riconoscendogli per l’effetto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sul presupposto del suo radicamento lavorativo e culturale in Italia.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il cittadino straniero.

L’Amministrazione ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria unicamente sul presupposto dell’integrazione lavorativa e culturale del richiedente, senza che fosse stata fornita la prova di un concreto rischio “umanitario” in caso di rientro nel Paese d’origine.

Il Collegio ritiene anche per l’esigenza di verificare la rilevanza dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, di disporre la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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