Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29667 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI

99, presso lo studio dell’avvocato CONTE ILARIA, che lo rappresenta

e unitamente all’avvocato LUCIANI CARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3146/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta della camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza n. 3146, depositata il 31 maggio 2017, la commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da R.F. contro l’avviso di revisione del classamento di tre immobili, emesso ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335;

2. in particolare la commissione regionale riteneva l’avviso carente di motivazione perchè redatto sulla base di “un accertamento a tavolino, senza alcun sopralluogo e quindi impedendo al contribuente di difendersi adeguatamente in giudizio” e perchè privo dell’indicazione del “mutato classamento dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare” e dell’indicazione dell'”atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona”;

3. avverso la menzionata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo con il quale la stessa lamenta violazione o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, l’avviso doveva ritenersi motivato, avendo esso riferimento alla determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, con cui erano stati definiti criteri e modalità di attuazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, alla determinazione del Comune di Roma con cui era stata richiesta ad essa ricorrente la revisione del classamento degli immobili posti in alcune microzone tra cui quella nella quale erano inseriti gli immobili del contribuente, al rilevato scostamento tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo a detta microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;

4. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il motivo è infondato. La motivazione dell’atto di accertamento di cui trattasi (v. sopra punto 3) non ha i contenuti individuati come imprescindibili dalla giurisprudenza di questa Corte. Laddove l’atto di accertamento tragga impulso da una “verifica per microzone” secondo la previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, detti requisiti sono costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle fonti normative integrative -valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio della medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto- e dagli elementi, non sempre evincibili dai provvedimenti amministrativi citati, quali la qualità urbana e la qualità ambientale del contesto nel quale l’immobile, le caratteristiche edilizie del fabbricato, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento (Cass. 9790/2019; Cass. 16378/2018; Cass. 3156/2015; da ultimo anche Cass. 19810/2019);

2. il ricorso va pertanto rigettato;

3.si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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