Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29667 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 29667 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 22155-2014 proposto da:
COMUNE NAPOLI , in persona del Sindaco, 1.r. pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO SENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FABIO MARIA FERRARI giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE ;
– intimata –

Data pubblicazione: 12/12/2017

Nonché da:
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE , in persona
del 1.r.p.t. Pastore RENATO ROMEO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO IORIO, che la rappresenta e

giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

COMUNE NAPOLI ;
– intimato –

avverso

la

sentenza n.

2064/2014

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato NICOLA LAURENTI per delega orale;
udito l’Avvocato DOMENICO PLATEROTI;

2

difende unitamente all’avvocato DOMENICO PLATEROTI

FATTI DI CAUSA
Il Comune di Napoli conveniva in lite nel 2009 l’Associazione Religiosa
Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, esponendo che, sin dal 1996,
quest’ultima occupava senza titolo un proprio immobile sito in Napoli.
Chiedeva, pertanto, la condanna al rilascio e al pagamento di somme a titolo di
danno.

quanto ancora qui rileva, negava l’abusività della detenzione dell’immobile di
cui – osservava – era stata invece richiesta l’assegnazione in comodato. In via
riconvenzionale, domandava la condanna del Comune al ristoro delle spese
sostenute per il ripristino dello stabile.
Il tribunale di Napoli accoglieva le sole domande attoree, condannando
l’Associazione al rilascio del bene e al pagamento di importi commisurati ai
valore locativo dello stesso, individuato con consulenza tecnica officiosa.
La corte di appello campana riformava la decisione in punto di danni,
negati per difetto di specifica prova.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Comune di Napoli
affidando le sue ragioni a due motivi.
Controricorre e ricorre in via incidentale l’Associazione Religiosa Chiesa
Cristiana Evangelica Pentecostale formulando un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale, si prospetta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1591, 2697, 2727, cod. civ., poiché
erroneamente era stato negato un danno, da riconoscere in via presuntiva,
essendo fisiologico la messa in utile di un bene appartenente al patrimonio
disponibile dell’ente locale avente potenzialità reddituale.
Con il secondo motivo, si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e
discusso tra le parti, poiché la corte avrebbe erroneamente individuato una
presunzione negativa in ordine alla domanda di danni, affermando che lo
stabile era in stato di abbandono, ma omettendo di valutare che essa stessa,
nell’esaminare la domanda riconvenzionale, aveva negato sussistesse la prova

L’Associazione Religiosa Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, per

di opere di ripristino in tesi necessarie. In sentenza, inoltre, era stato
affermato il disinteresse del Comune per l’immobile neppure allegato da
controparte, e smentito dalle indicazioni contenute nell’atto di citazione dove si
era dedotto che il gestore incaricato al riguardo dall’ente proprietario aveva più
volte contestato l’occupazione senza titolo, e richiesto di corrispondere somme
di denaro per lo stesso motivo.

Evangelica Pentecostale, preliminarmente, eccepisce il difetto di valida procura
del difensore dell’ente comunale in quanto priva di specifico riferimento al
giudizio e dell’allegazione della delibera di ratifica della giunta. Nel merito, si
prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1803, 1140, 1141,
cod. civ., poiché la corte aveva erroneamente escluso sussistere un rapporto di
comodato che, invece, ben poteva essere oggetto di accordo verbale, come
confermato dalla richiesta, formulata nel 2008 dal medesimo Comune, di
«regolarizzazione dell’assegnazione definitiva dell’immobile., a locale di
culto..», cui era stato dato riscontro adesivo per iscritto. Dal che derivava la
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di secondo
grado, che non aveva tenuto nel debito conto la documentazione in parola,
prodotta in prime cure.
2. L’eccezione pregiudiziale di nullità della procura è manifestamente
infondata. La stessa risulta infatti stesa in calce e con esplicito riferimento al
sopra riportato ricorso, e validamente rilasciata dal sindaco (v. anche Cass.,
10/06/2016, n. 11962).
3.

Va poi esaminato preliminarmente, in ordine logico, il ricorso

incidentale.
Esso è manifestamente inammissibile.
Infatti, per

un verso si sovrappongono, inammissibilmente (Cass.,

14/9/2016, n. 18021; Cass., 10/2/2017, n. 3554), motivi diversi di
impugnazione il cui rispettivo contenuto non appare scindibile – dalla violazione
di legge alla contraddittorietà e insufficienza della motivazione (pag. 11, ultimo
cpv. del controricorso) peraltro divenute, queste ultime, estranee al perimetro
4

Con il ricorso incidentale, l’Associazione Religiosa Chiesa Cristiana

dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 06/07/2015, n.
13928; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); per altro verso, determinando
anche un difetto di autosufficienza, non si indica se e in che termini il motivo
qui variamente dedotto sia stato fatto oggetto di appello e non involga,
pertanto, questioni nuove. Ciò al netto della contraddittorietà ricavabile dal
contenuto stesso del ricorso, che da un lato prospetta la sufficienza di accordi

9/5/2017, n. 11231), e d’altro lato allude all’omessa considerazione in cui
sarebbero stati tenuti scritti (piuttosto che fatti) neppure riprodotti per quanto
necessario (in specie, quanto all’allegata «adesione» alla «richiesta di
regolarizzazione dell’assegnazione»).
4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Va dato seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno da
occupazione abusiva di un immobile è anch’esso un’ipotesi di conseguenza
pregiudizievole che va peraltro provata, sia pure mediante presunzioni
(Cass.17/6/2013, n. 15111). Trattandosi di bene normalmente fruttifero,
questo danno può essere ritenuto provato in forza di una presunzione relativa
(Cass., 9/8/2016, n. 16670), superabile valorizzando, se del caso, altre
presunzioni quale, tipicamente, il disinteresse del proprietario (Cass.,
15/10/2015, n. 20823).
Nella fattispecie, il giudice ha indicato le presunzioni valorizzate, e in
specie non solo la natura pubblica dell’ente che «non consente
automaticamente di presumerne l’utilizzo per trarne profitto economico», ma
anche (alla luce delle deduzioni dell’associazione convenuta) «le condizioni di
abbandono in cui l’immobile si trovava» e il «sostanziale disinteresse mostrato
dal comune per un diverso impiego» (pag. 5 della sentenza).
Questi ultimi profili rispondono ai requisiti presuntivi quali tipizzati dalla
giurisprudenza di questa Corte: in tal senso la censura, correttamente proposta
ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass., 04/08/2017, n. 19485),
trova esito negativo, non potendo ravvisarsi la violazione di legge prospettata.

orali (esclusa, come noto, dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass.,

Altra cosa è, naturalmente, la valutazione della sussistenza in fatto delle
suddette circostanze presuntive.
Quest’ultimo profilo è stato oggetto del secondo motivo di ricorso. Motivo
che risulta inammissibile.
Il ricorrente assume, come anticipato, un omesso esame afferente allo
stato di abbandono e al disinteresse del comune, quest’ultimo neppure

Quanto all’omesso esame, però, si tratta a ben vedere di una prospettata
contraddittorietà motivazionale, rispetto alla ritenuta carenza di prova delle
opere di manutenzione delle cui spese la controparte domandava la refusione.
Contraddittorietà – peraltro difficilmente focalizzabile se si pensa che altro è
affermare la mancata prova di quelle opere e del loro costo, altro che non
fossero necessarie – che, tranne sfoci nell’incomprensibile inconciliabilità delle
affermazioni fondanti, si è detto essere estranea all’ambito del nuovo testo
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Estranea, al
pari della «erroneità» (pag. 6, primo capoverso, ultimo rigo, del ricorso),
all’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Quanto, partitamente, alla mancata allegazione del disinteresse, può
sottolinearsi, al netto dell’estraneità al perimetro legale del motivo, che essa
non impediva al giudicante di merito di rilevarne la sussistenza quale ritenuta
emergente dal complessivo incarto processuale acquisito al suo vaglio. Tanto
più in quanto, nella motivazione, si tratta di profilo associato al discusso stato
di abbandono dello stabile.
Al contempo, quanto all’omesso esame dell’allegazione, fatta nella stessa
citazione, in ordine alla contestazione dell’abusività in uno al reclamo di un
compenso economico per l’occupazione (fatto secondario), esso in ogni caso
non assume i contorni della necessaria e pretesa decisività, non emergendo
neppure i tempi di tali condotte rispetto al complessivo lasso dell’occupazione.
Ne deriva il complessivo rigetto del ricorso.
5. Spese del grado compensate stanti i profili di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
6

allegato.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2017.

Il consigliere estensore
Dott.

olPorreca

Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

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