Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29666 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 16/11/2018), n.29666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15893/2014 proposto da:
P.S., rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA
MANTOVANI, MONICA CARLIN;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso le studio
dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
CENTRO PAGHE SAS, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, METRO SRL,
N.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Centro Paghe s.a.s ed a N.L. presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado;
– ritenuto che la notifica è viziata da nullità, essendo le Paghe s.a.s. e N.L. rimaste contumaci in appello, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente (Cassazione civile, sez. un., 29/04/2008, n. 10817),
– ritenuto che va disposta la rinnovazione della notifica nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;
– ritenuto che la causa va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Centro Paghe s.a.s e d N.L. nel termina di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018