Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29666 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 29666 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 12596-2014 proposto da:
ESPOSITO CARMELA SPSCML49A67E131P, GALLO ROSA ANNA,
considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate
e difese dall’avvocato GAETANO MAZZA giusta procura a
margine del ricorso;
ricorrenti
contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori
speciali VITTORIO PASCOLI e GIOVANNI DIGITO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 12/12/2017

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO
VINCENTI che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
COMMERCIO E FINANZA LEASING & FACTORING SOA, in
persona del procuratore speciale, avv. ASSUNTA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato
SARA PARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONINO GEBBIA unitamente all’avvocato SEVERINO
NAPPI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

CAPRIGLIONE PASQUALE, EDIL FIORDALISO SNC;
– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

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IACCARINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FATTI DI CAUSA
Gli eredi legittimi di Amelia Gentile convenivano la BN Commercio e
Finanza s.p.a., ma Assitalia Assicurazioni s.p.a., la Edil Fiordaliso e Pasquale
Capriglione per ottenere il ristoro di tutti i danni conseguenti al decesso della
Gentile avvenuto a seguito di un sinistro stradale. Deducevano che, di quanto
chiesto, dovevano rispondere, oltre all’assicuratore, la BN Commercio e

Gentile mentre attraversava la strada, il Capriglione quale conducente del
mezzo dato in leasing alla Edil Fiordaliso s.n.c., e quest’ultima quale
utilizzatore effettivo.
Il tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda per difetto di prova
dell’accettazione dell’eredità da parte degli attori, e di tempestiva allegazione
dei danni patiti in relazione all’affettività parentale di cui, comunque,
l’istruttoria non aveva dimostrato l’esistenza.
La Corte di appello di Napoli riformava la decisione, ritenendo responsabili
il conducente e la società di leasing in uno con l’assicuratore, escludendo, però,
per tardività della domanda, i danni richiesti iure proprio. Rigettava, infine,
quella proposta anche contro la società proprietaria del mezzo, in quanto mero
concedente in leasing, con relativa condanna alle spese.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione Anna Rosa Gallo e
Carmela Esposito formulando tre motivi.
Resistono con controricorso la Commercio e Finanza Leasing s.p.a., già BN
Commercio e Finanza s.p.a., e le Generali s.p.a, già INA Assitalia Assicurazioni
s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 332, 342, 163, 115, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione
alla ritenuta persistenza della domanda in appello nei confronti della BN
Commercio e Finanza s.p.a., deducendo che l’affermazione della corte
territoriale, cui era acceduta la condanna alle spese, era erronea, posto che, in
sede di gravame di merito, vi era stata solo una denuncia della lite riferita a
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Finanza s.p.a. quale proprietaria dell’autocarro con cui era stata travolta la

causa scindibile relativa a una parte del giudizio di prime cure nei cui confronti
non erano ancora decorsi i termini d’impugnazione.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 183, 345, 112, 163, cod. proc. civ., 2043, 2059, cod. civ., 22, 29 e 30
Cost., poiché aveva errato la corte di appello nell’escludere una tempestiva
formulazione dei danni iure proprio, essendosi fatta richiesta di tutti i danni

stata rappresentata la propria qualità ereditaria solo ai fini della legittimazione.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112, cod. proc. civ., 1226, cod. civ., poiché il giudice di appello aveva
escluso il danno esistenziale o parentale, non aveva indicato l’entità delle
singole voci di danno, procedendo a una valutazione immotivatamente
cumulativa e irrisoria del danno biologico e morale, quantificati in complessivi
10.000 euro senza alcuna personalizzazione e senza applicazione delle pure
invocate tabelle milanesi. Nella parte finale dell’esposizione del terzo motivo, i
ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, la motivazione sulla quantificazione, se
non apparente, risultava comunque insufficiente.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che, in caso di giudizio svolto con pluralità di parti in cause
scindibili, ai sensi dell’art. 332, cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello
stesso processo per un rapporto di connessione, la notificazione
dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di

litis

denuntiatio, così da permettere la concentrazione nel tempo di tutti i gravami
contro la stessa sentenza. Con la conseguenza che il destinatario della
notificazione non diviene, per ciò solo, parte nella fase d’impugnazione e,
quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della
condanna alle spese a norma dell’art. 91, cod. proc. civ., che esige la qualità di
parte in senso proprio, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza (Cass.,
16/02/2012, n. 2208; conf. Cass., 30/06/2015, n. 13355).
Va ricordata, al riguardo, anche la giurisprudenza in tema di
responsabilità da circolazione stradale, che ha chiarito come obbligato in solido
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conseguenti al decesso, senza nessuna precisazione escludente, ed essendo

ex art. 2054, cod. civ., con il conducente del veicolo concesso in locazione
finanziaria sia l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente,
vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, avendo
solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e, perciò, la possibilità di
vietarne la circolazione. Sicché litisconsorte necessario nell’azione diretta
contro l’assicuratore, è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor

dominio, con esclusione del proprietario concedente (Cass., 27/06/2014, n.
14635).
Nella fattispecie, la citazione in appello, trascritta in ricorso in ossequio al
principio dell’autosufficienza dei motivi, era specificatamente rivolta a Pasquale
Capriglione, alla Edil Fiordaliso s.n.c. e all’INA Assitalia s.p.a., mentre nelle
conclusioni si chiedeva accertarsi la responsabilità del (primo quale)
conducente del mezzo «di proprietà della BN Commercio e Finanza s.p.a.», e
della società in nome collettivo quale utilizzatrice dell’autocarro. Deve
concludersi che la notifica alla società finanziaria non conteneva una domanda
nei suoi confronti ma una mera denunzia della lite, non emergendo altre
questioni che avrebbero potuto portare a ritenere quella società
necessariamente parte del conseguente giudizio.
Risulta, pertanto, erronea in diritto la sentenza di appello secondo la
quale la mancata indicazione del nominativo della suddetta società tra i
soggetti citati sarebbe stata imputabile a una mera svista ovvero omissione
materiale (pag.4 della sentenza impugnata).
2.1. Il secondo motivo di ricorso risulta anch’esso fondato.

Va premesso che il giudice del merito, nell’indagine diretta
all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla
sua cognizione, non deve limitarsi al tenore meramente letterale degli atti nei
quali esse sono contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante, mentre incorre in vizio omissivo ove limiti la
sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la
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(concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato

ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass., 19/10/2015, n. 21087,
cui “adde” Cass., 31/07/2017, n. 19002; Cass., 07/01/2016, n. 118).
Ora, trattandosi di error in procedendo (erroneità della ritenuta tardività
della domanda e correlativa omessa pronuncia), questa Corte può esaminare
direttamente gli atti del processo, quali indicati e trascritti per quanto di utilità
assicurando l’autosufficienza del motivo (Cass., 21/04/2016, n. 8069 e Cass.,

cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di
legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso
diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla
sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che,
in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto; nell’ultima
fattispecie, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione
in appello dell’originaria domanda di risarcimento del danno, questa Corte ha
proceduto direttamente all’interpretazione dell’atto di appello erroneamente
interpretato dal giudice di merito).
Nel caso in scrutinio, dunque, nella citazione risulta domandata la
refusione di tutti i danni, senza che risultino limitazioni. Inoltre l’atto
introduttivo rimanda ad alcuni allegati che ne confermano la portata
onnicomprensiva: nelle raccomandate allegate (sub 3), infatti, inviate ai
ritenuti responsabili, si fa esplicito riferimento a tutti i danni, sia iure proprio
che nella qualità ereditaria – spesa, quest’ultima, nell’atto processuale
complessivamente inteso, non in senso limitativo ma giustificativo della
legittimazione attiva.
2.2. Il terzo motivo è inammissibile.
Sotto un primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui va
data continuità, in tema di liquidazione del danno alla persona e con
riferimento ai criteri di cui alle cd. “tabelle milanesi”, che non costituiscono
fatto notorio, non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366, primo
comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le
somme pretese in applicazione delle stesse, omettendo di indicarle
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30/7/2015, n. 16164, in cui si chiarisce che, quando, con il ricorso per

specificamente tra i documenti ex art. 369, comma 2, cod. proc. civ., e di
individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito e il
luogo del processo in cui risultino reperibili (Cass., 15/06/2016, n. 12288).
Nella fattispecie la parte, trascrivendo l’atto di appello (di cui si indica la
produzione sub n. 3 a pag. 51 del presente ricorso), ha dimostrato
l’allegazione, ma non ha indicato il luogo e tempo della produzione delle tabelle

ricorso “produzione del secondo grado di giudizio completo degli allegati
indicati nel foliario” (cfr., in termini, Cass., n. 12288 del 2016, cit., pag. 6 della
motivazione).
Per il resto, la doglianza mescola la deduzione di violazione di legge a
quella di omessa motivazione (v. pag. 47, primo capoverso, pag. 52), con
conseguente inammissibilità del motivo stesso (Cass., 14/09/2016, n. 18021).
Senza sottacere che la deduzione di insufficienza motivazionale (pag. 52)
è comunque inammissibile poiché, applicandosi il nuovo regime ex art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ne resta esclusa ogni rilevanza (Cass., Sez.
U., 07/04/2014, n. 8053, e succ. conf.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara inammissibile il
terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Corte di appello di Napoli in diversa composizione perché si pronunci anche
sulle spese di legittimità.
Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2017.

Il consigliere estensore
Dott. .olo orreca

Il Presidente

/Dott. Giacomo/r avaglino

in questione, essendo generica e insufficiente la dicitura sub 7 in calce al

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