Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29665 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAPPONI MARINA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1274/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2007 R.G.N. 935/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla sentenza n. 1665 5/200 5 di questa Corte, che le aveva demandato di accertare, ai fini del riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, se la esposizione ad amianto subita dal lavoratore P.P. fosse stata o meno superiore ai valori di rischio previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, ha rigettato la domanda per intervenuta decadenza dal diritto azionato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, norma ritenuta applicabile dal giudice di rinvio anche alle richieste del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, citato.

Per la cassazione di questa sentenza P.P. ha proposto ricorso fondato su un unico, articolato, motivo, illustrato con successiva memoria. L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori, che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modifiche, in relazione all’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), oltre che di vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente censura l’interpretazione che la Corte di merito ha dato della norma dell’art. 47 cit., sostenendone, in primo luogo, l’inapplicabilità a una domanda intesa non già ad ottenere una prestazione previdenziale, ma ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per la rivalutazione di una parte del compendio contributivo del lavoratore; ed osservando, comunque, che l’ivi previsto termine decadenziale può iniziare a decorrere solamente a far tempo dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo di reiezione della istanza amministrativa, ancorchè successiva, come nella specie, alla scadenza del termine previsto per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis nel caso di specie, vista la data di deposito della sentenza impugnata) sia nella parte in cui censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sia nella parte in cui le contesta di essere incorsa in vizio di motivazione su un punto decisivo.

3. E infatti, sotto il primo profilo, il motivo di ricorso in questione non risulta corredato dal quesito di diritto, quesito che, secondo la disposizione processuale citata (prima parte), deve concludere la illustrazione delle censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deve essere formulato in modo tale da far comprendere – in base alla sua sola lettura (non essendo, invero, sufficiente, desumerne l’enunciazione dal contenuto del motivo) – quali siano l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola iuris che, secondo la prospettazione del ricorrente, andava applicata al caso sottoposto a giudizio (cfr:, fra tante, Cass. Sez. un. n. 7258 del 2007, nn. 3519 del 2008, n. 6420 del 2008 e 18759 del 2008; Cass. n. 11535 del 2008, n. 16941 del 2008, n. 19769 del 2008, n. 20409 del 2008, n. 17732 del 2010).

4. Parimenti, quanto al lamentato vizio di motivazione, deve rilevarsi che il ricorrente ha omesso di indicare con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale assume che la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria laddove tale indicazione ai sensi del ripetuto art. 366 bis cod. proc. civ., seconda parte, costituisce anch’essa un onere, che va adempiuto (tra tante, Cass. Sez. un. n. 11652 del 2008, Cass. n. 8897 del 2008, n. 4556 del 2009) non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris, in modo da consentire al giudice di legittimità di valutarne immediatamente l’ammissibilità.

5. Non deve provvedersi sulle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (conv. nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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