Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29665 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 28/12/2020), n.29665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 188-2020 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO

3, in persona del Prefetto pro tempore, 3, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA PARRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA

DI ROMA, in persona del Questore pro tempore, PREFETTURA DI ROMA, in

persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

05/11/2019 r.g.n. 54327/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con decreto del 5.11.2019, il Giudice di pace di Roma rigettava il ricorso proposto da S.P., cittadino albanese, per l’annullamento del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Roma e notificatogli il 3.9.2019; il Giudice di pace rilevava che a carico del ricorrente risultavano precedenti penali e di polizia, ordine di esecuzione pena 2082/2018 SIEP della Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma del 24.12.2018 relativo a condanna dello straniero ad anni 2 mesi 8 e gg. 10 di reclusione per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 1, art. 619 c.p., art. 56 c.p., comma 2, artt. 582 e 585 c.p. e che era stata concessa libertà vigilata con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 6.8.2019, con fine pena il 4.9.2019;

2. osservava che il soggetto rientrava quindi in una delle categorie previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, che era titolare di permesso di soggiorno UE revocato con Decreto del Questore di Roma del 24.11.2014 notificato il 12.9.2017 ai sensi degli art. 5, comma 5 e comma 5 bis, del T.U.I.;

3. evidenziava che la posizione giuridica dello S. sul territorio nazionale era illegale e che non sussistevano le condizioni per il permesso di soggiorno, non ricorrendo i presupposti dell’art. 19 del T.U.I.;

4. in particolare, rilevava che l’istante aveva avuto un comportamento grave avendo commesso il reato rubricato che metteva in pericolo la tranquillità pubblica e che il reato era sintomatico di pericolosità sociale, ciò che prevaleva rispetto alla condizione familiare ed induceva a ritenere integrate le condizioni per rifiutare al predetto la permanenza nel territorio italiano ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3.

5. osservava che la formazione di una famiglia nel territorio italiano non poteva costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e che i provvedimenti impugnati erano pertanto immuni da vizi di legittimità essendo state indicate negli stessi le norme violate ed il comportamento contestato; la copia del decreto di espulsione recava il timbro di conformità all’originale con indicazione e firma del funzionario che l’aveva attestata;

6. di tale decreto domanda la cassazione lo S., affidando l’impugnazione a due motivi;

7. vi è atto di costituzione tardiva dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno, Prefettura e Questura di Roma, effettuata dichiaratamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

8. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e ss. modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente alla ritenuta pericolosità sociale, osservando che il giudice di pace non si sia attenuto ai principi sanciti dalla S. C. in ordine al controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione;

8.1. il ricorrente assume che sia mancato l’accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, risultando un solo precedente penale a carico dello S. inidoneo a giustificare il giudizio di pericolosità sociale;

9. con il secondo, lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla pericolosità sociale, in violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e ss. modifiche;

9.1 sostiene che il giudice abbia omesso di motivare sulla concretezza ed attualità della pericolosità, nonchè sulla globale personalità dell’imputato alla luce degli elementi allegati al ricorso, essendosi la motivazione fondata unicamente sul titolo di reato, laddove sarebbe stato necessario valutare l’attualità della pericolosità del soggetto (si richiama C. Cost. 172/2012), pericolosità valutata in modo favorevole allo S. dal magistrato di sorveglianza che nel 2019 aveva concesso la libertà vigilata, e vagliare i contratti di lavoro depositati, la dichiarazione dei redditi, l’estratto dell’atto di mutuo del 2.10.2009 intestato anche alla moglie e l’estratto dell’atto di compravendita; assume, in particolare, che doveva considerarsi che la moglie ed i figli erano cittadini italiani, circostanza che rendeva inespellibile esso S.;

10. i due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto, pur nella diversa articolazione, le relative censure, riferite nel primo a vizio di violazione di legge e nel secondo a vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, denotano evidenti profili di connessione delle questioni poste a rispettivo fondamento;

11. è sufficiente osservare, per ritenere fondato il ricorso, che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, così come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, ovvero nella n. 575 del 1965, art. 1 (cd. legge “antimafia”), come sostituito dalla L. n. 646 del 1982, art. 13 (riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con D.Lgs. n. 159 del 2011); è stato affermato che “nel compimento di tale riscontro, il Giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell’attualità della pericolosità, nonchè della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (cfr. Cass. 8891/2019, con richiamo a Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; Cass. 11 settembre 2017, n. 21099);

12. nel caso di specie, il Giudice di pace, in considerazione della condanna per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, sia pure con riferimento, per il primo, all’art. 56 c.p., comma 2, riportata dallo straniero, ha ritenuto che il provvedimento di espulsione trovasse adeguato fondamento nella pericolosità dello stesso, consistente in un giudizio di probabilità della commissione di nuovi reati, desunta dalla gravità del reato, ossia della natura di esso e delle modalità della sua esecuzione, ritenendo di disattendere le doglianze dello straniero con riguardo alla valenza del provvedimento di liberazione anticipata assunto dal Magistrato di sorveglianza;

13. il giudice di merito ha in tal modo dato corso ad un giudizio in ordine alla sussistenza della pericolosità in modo apodittico, considerando sì gli elementi disponibili e, cioè, sia la condotta delittuosa, nella sua concreta consistenza, sia gli allegati percorsi di riabilitazione, ma pervenendo all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’irrogata espulsione in modo incompleto, non facendosi carico di effettuare una valutazione della pericolosità attuale;

14. ciò integra un accertamento di fatto meritevole di approfondimento alla luce di elementi di sicuro rilievo, quali la eventuale convivenza con coniuge, destinataria di provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, e la presenza di figli minori;

15. per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, all’art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso) -cfr. Cass. 28 giugno 2018, n. 17070;

16. secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, “Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dal D.Lgs. n. citato, art. 13, comma 1. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, di cui all’art. 13, comma 1, alla luce dei quali venga adottato il

provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell’Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto” (cfr., in tali termini, Cass. n. 30828/2018);

17. questa Corte, con richiamo ai principi su richiamati ha affermato che “occorre, infatti, evidenziare la diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale rispetto al provvedimento prefettizio, atteso che il primo rimette all’amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco (Cass. S. U. n. 15693/2015), mentre il secondo non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, ma si configura, in presenza delle condizioni all’uopo stabilite, come atto dovuto (Cass. S. U. n. 18082/2015 e Cass. n. 30828/2018 già citata). Dalla suddetta diversità consegue la necessità di interpretare D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, sulla base del dato letterale, secondo il quale, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1”. Pertanto l’inespellibilità incontra un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”, all’esito della valutazione comparativa degli interessi in questione, e non può essere, invece, considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 19, comma 1,” (cfr. in tali termini Cass. 16.1.2020 n. 11726);

18. nel caso di specie deve pertanto essere accertato se sussista l’inespellibilità del ricorrente, in assenza del necessario provvedimento ministeriale e a tale fine il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata;

19. la causa va rinviata al Giudice di Pace designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato persona fisica, cui demanda di provvedere anche alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA