Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29665 del 14/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso 28615/2013 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliare in ROMA VIA APPIA NUOVA 103,
presso lo studio dell’avvocato ARCURI GABRIELLA, rappresenta e
difesa dall’avvocato FAILLACE MARIA TERESA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 35/2013 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,
depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
del 25/09/2079 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. S.D. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Calabria, in data 24 aprile 2013, n. 55, con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, reiettiva della impugnazione proposta da essa Servi contro un avviso di accertamento riguardante una plusvalenza non dichiarata ai fini irpef, rinveniente da cessione di un terreno edificabile;
2. l’Agenzia, con controricorso, si opponeva;
3. con atto depositato il 10 ottobre 2018, la Servi, deducendo di aver provveduto in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate al medesimo atto, alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla 1.225/2016, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
4. la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per dar modo alla ricorrente di formulare rituale rinuncia al giudizio, come previsto dall’art. 6, comma 2, cit.;
5. con atto in data 11 aprile 2019, la ricorrente rinunciava al giudizio;
6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019