Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29664 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/11/2007, r.g.n. 903/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO PUCCI per delega ASSENNATO SANTE G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’INAIL, ha affermato, nei confronti dell’INPS. il diritto di I. M. alla rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per i lavoratori esposti all’amianto con riferimento al periodo indicato dal nominato consulente tecnico di ufficio, il quale aveva evidenziato il superamento del livello massimo consentito di concentrazione della sostanza nociva nell’ambiente lavorativo del M. nel periodo di 18 anni, mesi 7 e giorni 7, dal 9 gennaio 1974 al 31 dicembre 1992.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.

Memorie di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’INPS censura la sentenza impugnata per insufficienza della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui ha individuato il periodo di esposizione “qualificata” all’amianto negli anni compresi tra il 1974 e il 1992. Assume che tale accertamento non è coerente con i dati emergenti dalla consulenza tecnica di ufficio – i cui risultati il giudice d’appello dichiara espressamente di recepire – attestando, in realtà, l’elaborato tecnico che l’esposizione rilevante era stata raggiunta solo a far data daP8 maggio 1978, quando il M. era stato addetto ad attività di manutenzione in aiuto agli operatori di impianto; non è, quindi, adeguatamente motivato il riconoscimento del diritto anche per il periodo precedente la data in questione.

2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, sollevate dall’odierno resistente (anche) nella memoria con riferimento all’art. 366, art. 366 bis e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Entrambe sono prive di fondamento.

4. Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che l’INPS ha indicato con chiarezza i motivi per cui ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata (inidoneità della motivazione a giustificare la decisione adottata), la norma di diritto su cui tale richiesta si fonda (l’art. 360 c.p.c., n. 5). L’atto processuale, ossia la consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di secondo grado (le cui parti essenziali sono trascritte in ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza) che il giudice di appello non avrebbe correttamente valutato, infine il fatto controverso, consistente (pag. 10 del ricorso) nella durata della esposizione per legge rilevante ai fini dell’attribuzione del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

5. Quanto alla seconda, il Collegio intende ribadire il principio, già espresso dalla giurisprudenza della Sezione lavoro (cfr. Cass. nn. 4898/2010, 13174/2010, 17196/2010 e 1 8854/2010) e che le Sezioni unite hanno confermato nella recente decisione n. 22726 del 2011, a mente del quale “L’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrre a pena di improcedibilità del ricorso, entro i venti giorni dal ‘ultima notificazione dello stesso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, (ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi)”.

Ne consegue – avendo l’INPS assolto allo specifico onere di depositare , unitamente al ricorso, la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello – che non gravava sul ricorrente l’ulteriore onere di depositare in questa sede la consulenza tecnica disposta dal giudice a quo, trattandosi di un atto di istruzione facente parte, a mente del combinato disposto degli artt. 168 e 347 c.p.c., del fascicolo in parola e, perciò, destinato comunque a pervenire (se del caso attraverso la sollecitazione del suo invio) nella disponibilità della Corte di cassazione.

6. Tanto precisato, il ricorso va accolto.

7. La Corte d’appello ha osservato, condividendone le conclusioni, che il consulente tecnico di ufficio nominato in appello aveva riferito di una esposizione “qualificata” all’amianto dell’odierno resistente (in quanto superiore ai valori limite previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991) in relazione all’attività lavorativa da costui svolta presso il petrolchimico di Ravenna dal gennaio 1974 al dicembre del 1992 e ha, quindi, concluso affermando il diritto del lavoratore al beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per tutto il periodo in questione.

8. La difesa dell’INPS, però, obietta che il c.t.u. ha si confermato l’esposizione qualificata all’amianto del M., ma solo a far data dal mese di maggio 1978.

9. In effetti, dalla relazione del c.t.u. (doverosamente trascritta in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, e non contestata nel contenuto dal resistente), risulta che il M., dal 9.1.1974 al 22.1.1978, aveva lavorato quale analista di laboratorio P.V.C., dal 23.1.1978 al 7.5.1978 era stato in missione presso la Terni chimica e successivamente, per quanto qui interessa, aveva lavorato dapprima come operatore di impianto SRC Ravenna- P.V.C., massa, poi quale personale a disposizione c/o sicurezza antincendio per pulizia mezzi di protezione, ancora come addetto manutenzione mezzi di protezione sicurezza antincendio, infine quale addetto ricevimento-distribuzione magazzino. Premessa questa elencazione delle mansioni via via svolte dal M., nel paragrafo della relazione tecnica riferito all'”entità dell’esposizione”, il c.t.u. rileva che un’ esposizione a valori di concentrazione di fibre di amianto superiori al limite delle 0,1 fibre/ cc era da presumere esistente nel (solo) ambito dello svolgimento dei lavori di manutenzione dell’impianto, nei quali il M. era stato impiegato come effetto dell’accordo intervenuto tra l’ANIC di Ravenna e il Consiglio di fabbrica del luglio 1980.

10. Di questi dati oggettivi non ha tenuto conto la sentenza impugnata, incorrendo per ciò stesso nel denunciato vizio di motivazione, non lasciando comprendere quest’ultima le ragioni che hanno indotto il giudice d’appello ha ritenere “qualificata” l’esposizione del M. nello svolgimento di tutte le diverse mansioni da costui svolte nel tempo, nonostante la esplicita adesione a una c.t.u. che l’aveva (e solo presuntivamente) ritenuta esistente nel solo periodo di tempo nel quale il M. era stato adibito alla manutenzione dell’impianto ANIC. 11. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto.

12. Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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