Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29664 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2387 proposto da:

FONTE SANTAFIORA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZONIA

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA BARBERINI

presso lo studio dell’avvocato MALATESTA PAPA ALFONSO MARIA, che la

rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti. –

avverso la sentenza n. 51/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/01/2013;

la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. la società per azioni Fonte Santafiora ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, in data 3 gennaio 2011, con la quale è stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento per Irap e Iva dell’anno 2003, notificato dalla Agenzia delle Entrate ad essa ricorrente;

2. la causa è stata iscritta al n. R.G. 1477/2011;

3.nel frattempo, a seguito della ridetta sentenza, l’Agenzia, tramite Equitalia Sud spa, ha notificato alla società contribuente una cartella esattoriale per gli importi oggetto dell’avviso;

4.1a società Fonte Santafiora ha impugnato la cartella nei confronti sia della Agenzia sia di Equitalia Sud ed ha così dato avvio alla causa che occupa;

5. l’impugnazione è stata accolta in primo grado e respinta in secondo grado;

6. contro la sentenza d’appello, emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio n. 51 del 30 gennaio 2013, la società Santafiora ha proposto ricorso per cassazione;

7. la società, depositando documentazione atta a comprovare l’utile avvalimento della procedura di definizione delle liti tributarie di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, ha chiesto emettersi contestuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla causa che occupa ed alla causa inscritta al n. R.G. 15477/2011;

8. Equitalia Sud ha depositato memoria;

9.ai fini della definizione di entrambe le cause, tra loro connesse oggettivamente, la causa che occupa e quella iscritta al n. R.G.15477/2011 sono state rinviate a nuovo con ordinanza 20 marzo 2019, con la quale è stato altresì fissato termine alla Agenzia delle Entrate per dichiarare formalmente la propria adesione o non adesione alla richiesta formulata dalla società ricorrente;

10. con nota prodotta nella causa relativa all’avviso di accertamento (iscritta al n. R.G. 15477/2011), l’Agenzia ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere riguardo alla causa che occupa per intervenuto pagamento del debito portato nella cartella;

11. atteso quanto precede, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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