Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29664 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29664 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 18574-2014 proposto da:
MARANIT SPA IN LIQUIDAZIONE,

in

Ud. 08/11/2017

persona del legale cc

rappresentante e liquidatore Ing. LUCA MICHIELON,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO GULLI,
11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRECO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FEDERICA PAVANINI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AVVOCATO MAMBERTI CLARA in proprio ex art. 86 c.p.c.,
GALLOTTA MARIA GIOVANNA, già associate dello STUDIO
LEGALE ASSOCITATO GALLOTTA MAMBERTI, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

Data pubblicazione: 12/12/2017

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentate e
difese dall’avvocato CLARA MAMBERTI giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrenti
avverso

la

sentenza

n.

1045/2014

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio in data 8/11/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONIETTA SCRIMA.

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 11/04/2014;

Considerato che:
con sentenza del 13 giugno 2013 il Tribunale di Ferrara, in
accoglimento dell’opposizione proposta da MARANIT S.p.a., revocò il
decreto ingiuntivo 1875/11 pronunciato in favore dell’avv. Carla
Mamberti, in proprio e quale associata dello Studio Legale Gallotta

saldo dei compensi maturati per le prestazioni svolte in favore di
MARANIT S.p.a, in quanto emesso per somme superiori al dovuto, ed
ha condannato lo Studio Legale Gallotta Mamberti alla restituzione
della somma non dovuta di euro 3.927,55;
avverso la suddetta sentenza l’Associazione Professionale Studio
Legale Associato Gallotta Mamberti, nelle persone delle associate
dott. Maria Giovanna Gallotta e avv. Clara Mamberti, quest’ultima
anche in proprio, proposero gravame cui resistette l’appellata;
la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1045/14, emessa
in data 11 aprile 2014, confermò la sentenza del Tribunale di Ferrara
nella parte in cui aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo
opposto e, in parziale riforma della stessa, rideterminò in euro
7.823,61 il compenso professionale spettante a parte appellante che
condannò alla restituzione, in favore di MARANIT S.p.a., della somma
di euro 2.122,54 con gli ‘interessi legali dal 5.3.2012 al saldo e
condannò l’appellata a rifondere all’appellante i quattro quinti delle
spese di entrambi i gradi di giudizio che compensò nel resto;
avverso la sentenza della Corte territoriale MARANIT S.p.a. in
liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque
motivi;
la dott. Maria Giovanna Gallotta e l’avv. Clara Mamberti, già
associate dello Studio Legale Associato Gallotta Mamberti, hanno
resistito con controricorso;
in data 17 ottobre 2017 è stato depositato presso la Cancelleria di
questa Corte atto di rinuncia al ricorso e al relativo giudizio di

Mamberti, per il pagamento della somma di euro 6.366,99 quale

cassazione sottoscritto dal liquidatore della società ricorrente e dal
difensore di quest’ultima, avv. Stefano Greco, in cui si rappresenta
che la società ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del
giudizio, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo che prevede
la compensazione delle spese del presente giudizio;

all’avv. Clara Mamberti e all’avv. Paola Ramadori, rispettivamente
difensore e domiciliatario delle controricorrenti ma non risulta
depositata l’attestazione di conformità all’originale digitale dei
documenti prodotti in formato analogico (ricevuta di accettazione e
ricevuta di avvenuta consegna) (arg. ex Cass. 14 luglio 2017, n.
17450);
ritenuto che:
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
nonostante l’irritualità della notifica alle controricorrenti del
predetto atto di rinuncia, che non consente la pronuncia di estinzione
del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., tale atto è
comunque idoneo a rendere evidente la sopravvenuta carenza di
interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio; ed invero,
l’impugnazione deve essere assistita da interesse non solo al
momento della sua proposizione ma anche al momento della sua
decisione;
la rilevata sopravvenuta carenza di interesse determina la
cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità
del ricorso (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; Cass., ord., 15
settembre 2009, n. 19800; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806), che
va, pertanto, dichiarata;
alla luce di quanto sopra evidenziato, le spese del presente
giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti;

tale atto di rinuncia risulta inviato per la notifica a mezzo pec

va dato, altresì, atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
1-bis dello stesso art. 13; ed

invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso
dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma 1

quater, va

individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o
pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per
l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226;
Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n.
13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n.
16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse; compensa per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

per il ricorso, a norma del comma

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