Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29663 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29663 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Ud. 08/11/2017

ORDINANZA
CC

sul ricorso 18497-2013 proposto da:
INSAM

ROSA

NSMRS041M50I501H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo
studio dell’avvocato CARLO TESTA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ELVIO FRONZA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
B TIMBER SCARL, in persona del legale rappresentante
sig. ALESSANDRO BERTOLLA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA 47, presso lo studio
dell’avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCA DUTTO giusta

Data pubblicazione: 12/12/2017

procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio in data 8/11/2017 dal Consigliere Dott.

/

/

ANTONIETTA SCRIMA.

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//

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2

Considerato che:
con sentenza n. 86/13, depositata il 27 maggio 2013, la Corte di
appello di Trento rigettò l’appello proposto da Rosa Insam avverso la
sentenza del Tribunale di Trento n. 872/12, depositata il 25 ottobre
2012 – con cui il giudice del primo grado, previo accertamento della

Insam, aveva condannato quest’ultima al rilascio dei detti beni in
favore della B Tímber Scarl, fissando all’uopo la data del 17 dicembre
2012, nonché al pagamento dell’importo mensile di euro 600,00,
dall’aprile 2010 fino al saldo, e delle spese di lite – e condannò
l’appellante alle spese del secondo grado del giudizio di merito;
avverso la sentenza della Corte territoriale Rosa Insam ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
B Timber Scarl ha resistito con controricorso;
all’udienza del 16 marzo 2016 è stata depositata in udienza copia
informale dell’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente
Rosa Insam e dal suo difensore, avv. Carlo Testa, nonché, per
accettazione, dalla B Timber Scarl e dal difensore di quest’ultima, avv.
Rinaldo Geremia;
con 0.1. n. 12691/2016, su conclusioni conformi del P.G., questa
Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per il deposito dell’atto di
rinuncia al ricorso in originale;
in data 22 settembre 2017 è stato depositato in originale il già
indicato atto di rinuncia;
ritenuto che:
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
alla luce del predetto rituale atto di rinuncia da ultimo depositato,
va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta
rinuncia al ricorso;

detenzione abusiva degli immobili in contestazione da parte della

l’adesione della controricorrente alla rinuncia in parola consente di
non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio
di legittimità (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.) tra le parti
costituite;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di

l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla
dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione,
per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per la detta impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione per
rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

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