Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29662 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 640/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/05/2010 r.g.n. 668/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, Q.G., lavoratrice agricola iscritta negli elenchi nominativi del comune di residenza, premesso di essere rimasta disoccupata per alcune giornate, esponeva di essere stata indennizzata dall’INPS in epoca successiva al compimento del termine di 120 giorni previsto dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 e che l’Istituto aveva calcolato l’importo dell’indennità senza tenere conto della rivalutazione secondo indici Istat come imposto dalla Corte Costituzionale.

Chiedeva conseguenteniente la condanna dell’INPS al pagamento della maggiore indennità e della rivalutazione monetaria, con accessori di legge. Resistendo l’Istituto, con sentenza n 1245/03 pronunciata in data 14 maggio 2003 il Giudice di primo grado rigettava la domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

La Q. proponeva appello con ricorso depositato in data 13 maggio 2004, cui resisteva l’INPS chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 13 aprile-4 maggio 2010, l’adita Corte d’appello, ritenuto che l’INPS aveva dimostrato, attraverso l’ammissione della Q. di avere ricevuto somme dall’Istituto, l’avvenuto pagamento, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Q.G. con cinque motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS ha apposto procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso, articolato in cinque motivi, la Q., invocando difetto di motivazione e violazione degli artt. 112, 116, comma 2, art. 228 c.p.c., artt. 2734 e 1195 c.c., lamenta che la Corte d’appello di Catanzaro, in violazione della suddetta normativa e con non corrette argomentazioni, abbia ritenuto raggiunta la prova del pagamento delle somme relative al diritto rivendicato adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 1986/1992 secondo le statuizione della Corte costituzionale nelle sentenza n. 497/88 e n. 288/94 – attribuendo valore di confessione giudiziale alla propria dichiarazione resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- di avere percepito dall’INPS le prestazioni periodiche e di non avere mai percepito alcuna somma a titolo di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola richiesta in ricorso, e così rigettando la domanda.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato. Invero, la Corte di Reggio Calabria, richiamando la sentenza di primo grado, ha osservato, in primo luogo, che l’INPS aveva tempestivamente eccepito il pagamento del dovuto, mentre la ricorrente Q., pur a ciò espressamente invitata, non aveva specificamente contestato la circostanza e, anzichè comparire per rendere l’interrogatorio libero, aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui affermava di avere ricevuto negli ultimi anni da parte dell’INPS le erogazioni relative all’indennità di disoccupazione agricola nonchè ad altre prestazioni previdenziali cui aveva diritto, specificando “di non essere in condizione di affermare con certezza se nel contesto di tali pagamenti l’INPS avesse inserito o meno le somme relative all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione, per cui è causa”, e aggiungendo di non avere ricevuto alcuna liquidazione che citasse quale causale l’invocata rivalutazione. I la poi rilevato che nel giudizio d’appello la Q. aveva evidenziato l’assenza di ogni dimostrazione, da parte del l’INPS, di avere corrisposto le somme oggetto della domanda, avendo prodotto soltanto un generico prospetto interno, privo di efficacia probatoria e senza alcuna imputazione ad uno o più dei debiti di cui era gravato nei confronti della controparte.

Da siffatto contesto il Giudice a qua ha tratto il convincimento che, in ogni caso, la Q. aveva ammesso di avere ricevuto delle somme da parte dell’Istituto, somme che peraltro quest’ultimo non risultava avere imputato ad uno piuttosto che ad un altro dei debiti di cui era gravato nei confronti della stessa Q., sicchè doveva trovare applicazione l’art. 1193 c.c., per il quale spetta al debitore la facoltà di imputazione ma, come deve desumersi dall’art. 1195 c.c., ove questi non la eserciti, la facoltà passa al creditore.

Pertanto, nel caso in esame l’Istituto, avendo dimostrato con l’altrui confessione di avere effettuato un pagamento, e ciò in un giudizio in cui l’appellante agisce per ottenere l’adempimento del proprio credito, spettava a questo punto all’appellante l’onere di dimostrare l’esistenza di altri crediti già scaduti cui il pagamento andava imputalo (per tutte Cass. n. 8066 del 2007).

Sennonchè prosegue la Corte -, l’appellante aveva solo affermato l’esistenza di essi, in modo generico e senza specificarne l’ammontare, fra l’altro con una elencazione di causali evidentemente onnicomprensiva e tutt’altro che individualizzata.

Pertanto, essendo carente l’allegazione, lo era ovviamente di gran lunga di più la prova, con conseguente rigetto della domanda.

Osserva la Corte che, pur condividendosi l’assunto della ricorrente che, nella specie, la resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non integri gli estremi della confessione, ai sensi dell’art. 2734 c.c., sebbene di una ammissione, priva di per sè delle conseguenza proprie dell’istituto (artt. 2730 e ss. c.c.), tuttavia le conseguenze vengono a coincidere con quelle indicate nella impugnata decisione.

Infatti, il ragionamento del Giudice d’appello non si fonda esclusivamente sulla dichiarazione resa dalla ricorrente, preoccupandosi la Corte territoriale di combinare i senso ed il valore di tale dichiarazione con la mancata imputazione, da parte dell’Istituto e da parte della Q. delle somme rispettivamente corrisposte e ricevute.

Va in proposito rammentato che in tema di pagamento, allorchè una parte agisca per l’adempimento di un proprio credito e l’altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell’esistenza di quest’ultimo (ex plurimis, Cass.n. 8066/2007).

Invero, l’art. 1193 cod. civ. dispone che la parte che ha più debiti della stessa specie verso un’altra parte, quando paga, può dichiarare quale debito intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, la facoltà dell’imputazione del pagamento spetta al creditore, che la eserciterà osservando le indicazioni contenute nel secondo comma della norma, dando la prova dell’esistenza dei vari crediti da lui vantati.

In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, dichiarando che quando una parte agisce per l’adempimento di un proprio credito e l’altra parte dimostra di aver pagato somme di danaro senza imputare il pagamento a quel credito, ma allegando di averlo adempiuto, spetta all’attore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell’esistenza di quest’ultimo.

Nella fattispecie, la sentenza impugnata non ha violato le norme sull’imputazione dei pagamenti, avendo applicato correttamente le disposizioni contenute nel citato art. 1193 c.c., avendo accertato l’esistenza di altri crediti che dovevano essere soddisfatti in luogo di quello specificato nell’atto introduttivo del giudizio.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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