Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29662 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/10/2021), n.29662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 271/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

L'”Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Rugby Capoterra”,

con sede in Capoterra (CA), in persona del presidente del consiglio

direttivo pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Lai, con studio in Cagliari, elettivamente domiciliata presso l’Avv.

Daniele Manca Bitti, con studio in Roma, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sardegna il 15 maggio 2019 n. 308/04/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 15 maggio 2019 n. 308/04/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione per l’IVA relativa all’anno 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Rugby Capoterra” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il 24 febbraio 2014 n. 311/06/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che l’amministrazione finanziaria non avesse garantito il contraddittorio preventivo alla contribuente prima della notifica degli atti impositivi. L'”Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Rugby Capoterra” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che ogni tipologia di controllo tributario debba concludersi con un verbale di chiusura delle operazioni o con un processo verbale di constatazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6, della L. 16 dicembre 1991, n. 398, artt. 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 9-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver rigettato l’appello nel merito con motivazione assolutamente carente o meramente apparente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6, della L. 16 dicembre 1991, n. 398, artt. 1 e 2 e del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 9-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente confuso il trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione con quello delle spese di pubblicità.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato.

1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6 (applicabile non soltanto in materia di IVA, ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all’acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali c.d. a tavolino, espletati autonomamente dall’amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8246; Cass., Sez. 65, 13 dicembre 2019, n. 32842).

1.2 In ogni caso, gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 9 ottobre 2014, n. 21391; Cass., Sez. 5, 30 agosto 2016, n. 17426; Cass., Sez. 6-5, 27 giugno 2017, n. 15981; Cass., Sez. 5, 9 ottobre 2018, n. 28709; Cass., Sez. 6-5, 21 ottobre 2019, nn. 26679 e 26680; Cass., Sez. 6-5, 23 ottobre 2019, n. 27168; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2020, n. 8708; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2020, nn. 9902, 9903 e 9905).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto evidente malgoverno dei principi enunciati, avendo ritenuto la nullità degli atti impositivi per l’omessa redazione di un verbale di chiusura delle operazioni o di un processo verbale di constatazione e per l’inosservanza del termine dilatorio dalla consegna della documentazione richiesta.

2. Il secondo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del terzo motivo.

2.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

2.2 Ancora, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza e’, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16746; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2020, nn. 20205 e 20206; Cass., Sez. 5, 19 ottobre 2020, n. 22691; Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2020, n. 29386; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., Sez. 6-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, n. 10465).

2.3 Nella specie, limitandosi a trascrivere alla lettera le argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza di prime cure in ordine alla constatazione che le fatture contenessero una chiara separazione delle voci relative all’attività di pubblicità, le quali erano soggette a detrazione forfettaria nella misura del 50%, e delle voci relative all’attività di sponsorizzazione, le quali erano soggette ad una detrazione forfettaria del 10%, la sentenza impugnata contiene, a ben vedere, una motivazione assolutamente insufficiente a giustificare la decisione di rigetto del gravame.

Invero, la ratio decidendi è apparentemente fondata sul rilievo della diversa percentuale di deducibilità dei costi di pubblicità e di sponsorizzazione, ma è sostanzialmente inadeguata a sorreggere le statuizioni della sentenza impugnata, non essendo stata fornita alcuna giustificazione circa le premesse del ragionamento decisorio (in relazione alla netta distinzione tra le due categorie di spese), che sono state date per scontate a priori senza alcuna dimostrazione o alcun riscontro. Là dove, occorreva evidenziare i presupposti specifici della rispettiva qualificazione, tenendo conto che, in tema di imposte sui redditi di impresa, costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta (Cass., Sez. 5, 10 ottobre 2018, n. 25021; Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2019, n. 1922; Cass., Sez. 5″, 1 dicembre 2020, n. 27391; Cass., Sez. 5″, 25 febbraio 2021, n. 5169; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8590; Cass., Sez. 5″, 21 aprile 2021, n. 10440), per cui le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27391).

2.4 Nel caso in disanima, il giudice di appello ha palesemente contravvenuto ai principi enunciati, non avendo indicato gli elementi su cui il proprio convincimento circa la diversa natura delle spese era stato fondato.

3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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