Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29662 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8159/2015 R.G. proposto da

Calzaturificio Garden s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Sesto Rufo 23,

presso l’avv. Moscarini Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv.

Talone Evo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila – Sez. staccata di Pescara), Sez. 7, n.

900/07/14 del 19 maggio 2014, depositata il 14 agosto 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Vista l’istanza del 4 dicembre 2018 presentata dall’Agenzia delle entrate con la quale si chiede che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la società contribuente presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

2. Vista la documentazione allegata alla predetta istanza rappresentata dalla nota dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Chieti attestante la regolarità della domanda di definizione della controversia presentata dal contribuente e dell’avvenuto pagamento del dovuto.

3. Vista altresì l’istanza depositata il 13 settembre 2019 – e la documentazione alla stessa allagata – che ribadisce quanto sopra.

4. Ritenuto che in considerazione delle ragioni della definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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