Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29661 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29661 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 11151-2016 proposto da:
MARESCHI PIERINA titolare dell’impresa individuale
L’AZALEA di MARESCHI PIERINA, domiciliata ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI RAVAGNAN giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

BONAZZA SPA nella persona del legale rappresentante
pro tempore BONAllA SILVIA, elettivamente domiciliata
in

ROMA,

VIA

PASUBIO

2,

presso

lo

studio

dell’avvocato MARCO MERLINI, rappresentata e difeso

Data pubblicazione: 12/12/2017

dall’avvocato ARNALDO FENZO giusta procura speciale
in calce al controricorso;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 2755/2015 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2015;

consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO
MISTRI, che ha chiesto l’accoglimento del terzo
motivo di ricorso proposto da Pierina Mareschi,
titolare dell’impresa individuale l’Azalea, rigettati
gli altri, con conseguente cassazione con rinvio
della sentenza oggetto del gravame;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che, con sentenza resa in data 23/12/2015, la Corte
d’appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, ha confermato la
decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della
domanda proposta dalla Bonazza s.p.a., ha pronunciato la risoluzione
del contratto di affitto concluso dalla società ricorrente con Pierina

reschi Pierina), per inadempimento di quest’ultima, con la condanna
della Mareschi al rilascio degli immobili affittati e al pagamento delle somme dovute;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, premessa l’insussistenza del dovere di sospensione del processo ex art.
295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale avviato
nei confronti del legale rappresentante della Bonazza s.p.a. (asseritamente responsabile, secondo la prospettazione della Mareschi, dei
reati di usura ed estorsione ai propri danni, per esser stata la stessa
costretta a cedere la proprietà degli immobili successivamente ricondotti in affitto), e confermato il rilievo dell’obiettivo inadempimento
dell’affittuaria, ha evidenziato l’infondatezza della domanda avanzata
da quest’ultima in via riconvenzionale circa la pretesa nullità del contratto di affitto (e, a monte, della vendita dei beni successivamente
affittati) per violazione di norme imperative, dovendo ritenersi che,
pur ammesso il ricorso dei fatti di usura e di estorsione, da parte del
Bonazza, ai fini della conclusione dei contratti indicati (fatti, peraltro,
il cui effettivo ricorso sarebbe rimasto del tutto sfornito di prova), gli
stessi contratti sarebbero stati al più annullabili, laddove l’azione di
annullamento doveva ritenersi nella specie definitivamente prescritta;
che, avverso la sentenza d’appello, Pierina Mareschi, quale titolare dell’impresa individuale l’Azalea di Mareschi Pierina, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione
che la Bonazza s.p.a. resiste con controricorso;

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Mareschi (in qualità di titolare dell’impresa individuale l’Azalea di Ma-

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato le proprie conclusioni per iscritto, invocando il rigetto dei
primi due motivi del ricorso e per l’accoglimento del terzo, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata in relazione al
motivo da accogliere;

sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 75,
co. 3, c.p.p., per avere il giudice d’appello erroneamente escluso il
dovere di sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c. in attesa
della definizione del procedimento penale avviato per i reati di estorsione ed usura ai danni di Angelo Bonazza (legale rappresentante della Bonazza s.p.a.) quale responsabile di tali reati nella conclusione dei
contratti di compravendita e di affitto dedotti in giudizio dalla Mareschi;
che il motivo è infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale,
nell’escludere il carattere dirimente della pregiudizialità penale invocata dall’odierna ricorrente, si sia correttamente allineata al consolidato principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi
del quale, in applicazione del nuovo codice di procedura penale, il
rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione
di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste
dall’art. 75, co. 3, c.p.p., detto processo deve proseguire il suo corso
senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta
autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione,
senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice
penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della
definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Sez. L,

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considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la

Sentenza n. 4758 del 10/03/2015, Rv. 634620 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626948 – 01);
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1418 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la commissione dei reati di estorsione

nazza nella conclusione dei contratti di compravendita e di affitto dedotti dalla Mareschi – valesse a determinare la nullità di tali contratti
sensi dell’art. 1418 c.c., anche in relazione all’illiceità della causa certamente ravvisabile nella stipulazione di un contratto concretamente
funzionale alla perpetrazione del reato di usura;
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1442, ult. co ., c.c., per avere la corte
d’appello conferito rilevanza decisiva alla riconosciuta maturazione
della prescrizione dell’azione di annullamento (così qualificando le
conseguenze del vizio implicato dalla domanda avanzata sul presupposto della conclusione dei contratti di compravendita e di affitto per
effetto dei reati di estorsione di usura consumati dal Bonazza), erroneamente trascurando il disposto dell’art. 1442, ult. co ., c.c., ai sensi
del quale l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per
l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere;
che entrambi i motivi sono inammissibili;
che, al riguardo, osserva il Collegio come l’odierna ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata (sia pure in via aggiuntiva e alternativa) dal giudice a
quo a sostegno della decisione assunta;
che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per

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ed usura – e dunque l’esercizio della violenza morale da parte del Bo-

le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è
erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore
occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è

quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è
errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
che, in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. Civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
che, nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda della Mareschi anche sul presupposto della palese assenza di prova a sostegno dei fatti di usura-estorsione allegati dall’appellante (cfr.
pag. 10 della sentenza d’appello, là dove si afferma l’insussistenza di
concreti elementi di giudizio idonei a confortare l’effettiva fondatezza
delle dedotte ipotesi criminose di usura-estorsione – peraltro fermamente contestate dalla controparte -, tenuto altresì conto della particolare sequenza temporale della vicenda, caratterizzata da una significativa distanza temporale tra l’originaria intimazione di sfratto della
società proprietaria, notificata fin dall’aprile del 2007, e la denunciaquerela dei fatti di usura-estorsione del 20/1/2008), le odierne censure della ricorrente, nel riproporre la questione relative alla rilevanza
della nullità dei contratti conclusi a seguito di usura-estorsione o,
quanto meno, dell’eccezione fondata sull’annullabilità di tali contratti
(ex art. 1442, ult. co ., c.c.), dimostrAi non essersi punto confronta-

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esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,

con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità
delle censure per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la
complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

fica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio di legittimità;
ao■

‘t

Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 5/10/2017.

che la particolare natura delle questioni giuridiche trattate giusti-

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