Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29660 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/10/2021), n.29660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14616/2019 R.G., proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine

Pellegrino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato,

giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente –

e

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 17 dicembre 2018 n. 8905/03/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17 dicembre 2018 n. 8905/03/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di varie cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 23 marzo 2018 n. 6650/40/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della rituale notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato l’eccepita inammissibilità della costituzione in giudizio per via telematica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 22, del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9, comma 1, e art. 10, comma 1, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato l’eccepita inammissibilità (recte: inutilizzabilità) della documentazione prodotta per via telematica dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 112 e 149 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, degli artt. 137 e 148 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di decidere sull’eccepita carenza di prova della notifica delle cartelle esattoriali.

Ritenuto che:

1. Il primo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

1.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781; Cass., Sez. 6-5, 4 marzo 2013, n. 5344; Cass., Sez. 5, 12 settembre 2019, n. 22766; Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2020, n. 13113; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2020, n. 15594; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22361; Cass., Sez. 5″, 30 marzo 2021, n. 8718).

1.2 Invero, il ricorrente non ha esposto in modo compiuto e circostanziato i motivi di doglianza, non avendo chiarito se entrambe le appellate si fossero costituite nel giudizio di secondo grado per via telematica (posto che – a differenza dell’esposizione fattane nella sintesi introduttiva, in cui il riferimento si estendeva anche alla Direzione Provinciale di Roma dell’Agenzia delle Entrate – nell’illustrazione dettagliata dei motivi si faceva esclusivo riferimento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione) e se l’eccezione di inammissibilità della costituzione nel giudizio di secondo grado fosse stata specificamente formulata in relazione alla costituzione per via telematica. Di contro, il giudice di appello aveva dato atto di una produzione di documenti in copia, che era stata solo genericamente contestata dall’appellante.

1.3 In ogni caso, l’eventuale costituzione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel giudizio di appello con modalità telematiche anziché cartacee, prima dell’entrata in vigore di tale formalità per il processo tributario nella Regione Lazio (15 aprile 2017), costituiva mera irregolarità, che non dava luogo a nullità, sicché l’inserimento dell’atto di costituzione e dei documenti allegati nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, era idoneo ad integrare il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (per ipotesi similari: Cass., Sez. 6-1, 23 gennaio 2019, n. 1717; Cass., Sez. Lav., 9 luglio 2020, nn. 14437, 14439, 14442, 14443, 14444 e 14445; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2020, nn. 21764 e 21765; Cass., Sez. Lav., 11 febbraio 2021, nn. 3410, 3411, 3415, 3416 e 3417).

D’altra parte, tale enunciato appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità, quale quella in esame, non può essere dichiarata la nullità dell’atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1. A tale principio occorre poi aggiungere l’ulteriore regola, desumibile dall’ultimo comma del citato art. 156 c.p.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire, – e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2020, nn. 21764 e 21765).

2. Il terzo motivo è infondato.

2.1 Nella specie, come risulta dall’accertamento fattone dalla Commissione Tributaria Regionale, oltre che dall’esame diretto della documentazione annessa al fascicolo di merito, la notifica delle cartelle esattoriali era stata regolarmente eseguita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (tanto, peraltro, era stato analiticamente e dettagliatamente evidenziato, per ciascuna delle cartelle esattoriali, dalla Commissione Tributaria Provinciale).

2.2 Pertanto, in mancanza di autonoma impugnazione di tali cartelle esattoriali, la successiva intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non, come invece è avvenuto nella specie, per vizi della notifica delle cartelle esattoriali, per cui la pretesa impositiva era divenuta ormai definitiva (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9219; Cass., Sez. 5″, 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., Sez. 6-5, 14 febbraio 2020, n. 3743).

2.3 Ne discende che il giudice di appello ha fatto buon governo del principio enunciato, assumendo che “la constatata regolarità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento determina il carattere definitivo della pretesa impositiva, in carenza di una autonoma e tempestiva loro impugnazione”.

3. Pertanto, valutandosi la inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’infondatezza del terzo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto per le spese giudiziali, non essendosi costituita la parte vittoriosa.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 5.600,00, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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