Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2966 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 114/30/05, depositata il 21 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni

scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto a V.P., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002;

che il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, mentre è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l’agente di commercio, svolgendo un’attività d’impresa, è per ciò solo assoggettato ad IRAP, va accolto per manifesta fondatezza il secondo motivo, con il quale si denuncia in genere la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, avendo il giudice a quo ritenuto che il contribuente non è assoggettabile all’imposta in ragione (oltre che dell’assenza di personale dipendente) della “non prevalenza di investimenti rispetto all’attività lavorativa prestata in prima ed esclusiva persona dal ricorrente”: ciò in applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

che, infine, il terzo motivo, con il quale si eccepisce la decadenza parziale del contribuente dal diritto al rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 è inammissibile, poichè, per costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di dedurre per la prima volta in sede di legittimità tale decadenza è subordinata al fatto che dalla sentenza impugnata risultino gli elementi temporali di riferimento;

che, in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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