Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2966 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/02/2017, (ud. 21/09/2016, dep.03/02/2017),  n. 2966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25928-2011 proposto da:

L.A. C.F. (OMISSIS), T.G. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ HEINZ ITALIA S.P.A. quale incorporante per fusione la

Società PLADA INDUSTRIALE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

VOLPETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7896/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 5572/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE IBELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Latina L.A., F.E. e T.G., unitamente ad altro dipendente ( C.M.), operai della convenuta PLADA INDUSTRIALE S.r.l., chiedevano che fosse loro retribuito a titolo di straordinario il tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro aziendali (nella misura giornaliera di 10 minuti ad inizio turno e 10 minuti a fine turno), relativamente all’arco di tempo 25 marzo 2000/31 agosto 2005.

Si costituiva in giudizio la società, negando con varie argomentazione il diritto preteso dai ricorrenti.

Con la sentenza in data 8 giugno 2007 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al ricorrente C. ed accoglieva la domanda degli altri ricorrenti per gli importi di Euro 3294,98 per L. e T. ed Euro 3464,55 per F., oltre accessori e spese.

Detta pronuncia veniva appellata da PLADA INDUSTRIALE, denunciando errata interpretazione ed applicazione della normativa, di legge e di fonte contrattuale collettiva, da parte del primo giudicante.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7896 del 13/30 ottobre 2010, in riforma dell’impugnata pronuncia, confermata limitatamente alla posizione del suddetto C., rigettava la domanda degli attori L., F. e T., compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Tale pronuncia è stata impugnata dai soli L.A. e T.G., mediante ricorso per cassazione in data 29/31 ottobre 2011 con due motivi, cui ha resistito al Società HEINZ ITALIA S.p.a. (quale incorporante per fusione in data 27-04-2011 la PLADA INDUSTRIALE S.r.l.), mediante controricorso.

Non risultano depositate in atti memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, n. 3 (come indicati a pag. 7 del ricorso).

Con il secondo motivo, inoltre, gli stessi si dolgono di omessa insufficiente io contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (i lavoratori dovevano necessariamente indossare appositi indumenti, diversi da quelli borghesi; la vestizione e la svestizione degli abiti da lavoro era imposta da parte datoriale in appositi spogliatoti; vi era controllo aziendale su tempi di vestizione, poichè in realtà la eterodeterminazione nella specie era in re ipsa per il solo fatto che il dipendente stava attuando un facere nell’esclusivo interesse aziendale. Inoltre, ritenere che non fossero mai stati imposti tempi per l’attività di indossare e di svestire gli indumenti assegnati costituiva argomentazione errata, essendo evidente la scelta datoriale di imporre tale tipo di attività al di fuori del reparto di lavorazione, ma pur sempre all’interno dello stabilimento e per i tempi mediamente sufficienti ad espletarla – il tutto così come chiarito a pag. 17 e seguenti del ricorso).

Va premesso che il ricorso non può essere deciso in camera di consiglio, non ricorrendo le condizioni ed i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.; che inoltre ratione temporis è inapplicabile l’art. 366 bis c.p.c., in tema di quesiti, trattandosi di norma abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), (per espressa previsione della L. cit. art. 58: “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009, laddove la sentenza qui impugnata è stata pubblicata mediante deposito il 30-10-2010; che vi è poi anche rituale procura speciale a margine del ricorso, debitamente sottoscritta dal L. e dal T., nonchè con firma per autentica dell’avv. Pier Ligi Panici (v. Cass. 2 civ. n. 15538 del 23/07/2015, secondo cui l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame. Conforme Cass. 1^ civ. n. 1058 del 25/01/2001 ed altre. V. ancora Cass. civ. Sez. 6^ – 3, ordinanza n. 1205 del 22/01/2015, secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce. Conforme Cass. n. 15692 del 2009).

Nel merito le doglianze di parte ricorrente vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, come si legge nella motivazione della pronuncia de qua, il primo giudicante, a fondamento della propria decisione, favorevole alla prospettazione dei ricorrenti, aveva richiamato il R.D. n. 1955 del 1923, art. 5, nella parte in cui non considerava come lavoro effettivo unicamente le soste di lavoro durante le quali non fosse richiesta alcuna prestazione, nonchè D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, secondo il quale si intende per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Aveva osservato, in punto di fatto, il primo giudice che i dipendenti, per espletare la propria prestazione nella fabbrica alimentare, erano obbligati, in adempimento anche di disposizioni in materia di igiene, ad indossare specifici abiti di lavoro forniti dall’azienda e nei locali aziendali. Si era, pertanto, concluso che il tempo occorrente per la vestizione e la svestizione, trattandosi -in virtù della normativa citata – di orario durante il quale era resa una prestazione accessoria a quella di lavoro dovesse considerarsi orario di lavoro effettivo.

Orbene, secondo la Corte d’Appello, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto occasione di interessarsi dell’argomento in esame, ripetendo costantemente il principio in forza del quale è necessario, affinchè il tempo dedicato alla vestizione sia considerato orario di lavoro effettivo, che l’attività sia necessariamente preparatoria alla prestazione vera e propria e che sia eterodiretta dal datore di lavoro per quanto concerne il tempo ed il luogo in cui essa viene svolta (Cass. 15734 del 21/10/2003, Cass. n. 15492 del 02/07/2009, nonchè n. 19273/2006 e n. 19358/2010).

Nella specie era incontroverso che per la prestazione dei ricorrenti, svolta nel ciclo della lavorazione di prodotti alimentari, era richiesto necessariamente che fossero indossati gli abiti di lavoro conformi alle norme igieniche del settore. Era altresì ragionevole supporre, pur non essendovi direttive datoriali specifiche in tal senso, che vestizione e svestizione dovessero avvenire in appositi locali aziendali, proprio per evitare contaminazioni delle sostanze usate in produzione e del prodotto finito.

Per converso, nessuna deduzione era contenuta nel ricorso di primo grado circa l’esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull’attività di vestizione. Dunque, ad avviso della Corte capitolina, aveva esattamente osservato l’appellante che la contrattazione collettiva del settore prevedeva unicamente l’obbligo dell’azienda di fornire gli indumenti di lavoro e di porre a disposizione dei dipendenti un locale spogliatoio.

Oltre all’obbligo del luogo, che come detto si ricavava per implicito dalle norme di igiene ambientale, non esistevano regolamenti aziendali o direttive aziendali circa le ulteriori modalità imposte dall’impresa per la vestizione, nè per i tempi limite che i lavoratori dovessero dedicare a tale operazione.

Nè era stato dedotto in ricorso che l’azienda – anche per prassi – sovrintendesse o controllasse in qualche forma tale fase preparatoria alla prestazione di lavoro.

La situazione sopra descritta coincideva, quindi, esattamente con quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 19273 in data 8/9/06 (“anche ammettendo l’esistenza dell’errore ascritto – e cioè che in realtà, per motivi igienici, vigeva il divieto di indossare a casa propria gli indumenti di lavoro e che vi era obbligo di procedervi esclusivamente nello spogliatoio aziendale – non per questo verrebbero inficiate le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, non trattandosi di circostanza decisiva. Ed infatti la sentenza impugnata ha fondato la decisione anche su un ulteriore rilievo, e cioè che il lasso di tempo destinato alla vestizione da effettuare nel luogo di lavoro non vedeva alcuna interferenza da parte del datore, non era quindi attività “eterodiretta” e non poteva pertanto includersi nell’orario di lavoro, il quale considera lavoro”).

Costituiva elemento decisivo, pur in presenza di obbligo di indossare gli indumenti di lavoro nello spogliatoio aziendale, l’ingerenza del datore nelle operazioni di vestizione, l’esclusione della quale portava a condurre che “non può essere considerato come tempo di lavoro quello dedicato alla vestizione, laddove non vi sia alcuna rilevazione, nè alcun controllo datoriale sulla effettiva misura dell’impiego temporale: si tratta indubbiamente di un obbligo preparatorio alla effettiva prestazione lavorativa, da considerare però come di natura puntuale e non già come avente una estensione nel tempo, perchè non trova prescrizioni quanto alla sua durata, e si sottrae sotto questo aspetto a qualunque verifica da parte del datore”.

In definitiva, la mancanza di prescrizioni datoriali sui tempi di vestizione e la conseguente mancanza di una forma di controllo sugli stessi, ad avviso della Corte distrettuale, determinava che quanto impiegato dal dipendente per indossare la divisa, proprio perchè la sua ampiezza era affidata alla sua esclusiva libera determinazione, non poteva concettualmente rientrare nell’orario di lavoro effettivo.

Ad ogni modo, di decisivo rilievo nella definizione della controversia, inoltre, era anche l’accordo aziendale del 18 giugno ‘03, il cui contenuto confermava la situazione oggettiva in essere nello stabilimento della (OMISSIS), nonchè l’assetto negoziale voluto dalle parti collettive anche con riferimento ai tempi pregressi. In tale accordo, infatti, si leggeva: “in relazione alla complessiva disciplina degli orari di lavoro così come sopra delineata ed in relazione agli elementi di significativa elasticità introdotti, le parti prendono atto e dichiarano che il tempo impiegato dal dipendente per le operazioni personali di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro necessari, in ottemperanza alle norme/disposizioni igieniche essendo gestito direttamente dai lavoratori e sottratto al controllo dell’azienda, non costituisce orario di lavoro effettivo e comunque di tali tempi secondo una valutazione media e statistica si è già tenuto conto nelle pattuizioni che precedono e che rappresentano complessivamente un trattamento di miglior favore”.

Vi era, dunque, una espressa ricognizione del fatto che i tempi di vestizione erano stati e restavano nella libera gestione dei dipendenti e sfuggono al controllo dell’azienda. Le stesse parti avevano convenuto che tali tempi non costituivano orario di lavoro.

Rilevava, ancora, la Corte territoriale, la pattuizione di non retribuibilità dei tempi di vestizione per il futuro, ciò che di per sè avrebbe escluso ogni credito per il titolo dedotto in causa relativamente al periodo successivo al 2003; ma l’accordo era rilevante anche per il pregresso, in quanto certificava una situazione di fatto dei tempi passati, che, congiuntamente a quanto sopra argomentato, escludeva il diritto pure riguardo al periodo 2000/2003. Pertanto, la domanda degli appellati va dunque rigettata.

Orbene, sulla portata dell’accordo sindacale 18 giugno 2003, i ricorrenti hanno in particolare osservato che lo stesso non poteva ovviamente riguardare situazioni antecedenti al momento della sua stipulazione. Inoltre hanno edotto che l’accordo sarebbe in contrasto con norme imperative, in particolare con i principi fissati dall’art. 36 Cost..

L’accordo, poi, interveniva su diritti individuali del singolo lavoratore, quale la retribuzione, prevedendone addirittura la rinuncia, materia sottratta alla contrattazione collettiva, nonchè sull’interpretazione di norme giuridiche, materia riservata soltanto al giudice.

Pertanto, secondo i ricorrenti, era errato l’assunto volto in sostanza ad attribuire all’accordo rilievo probatorio circa la preesistenza di una prassi aziendale sul peculiare profilo del rapporto, già nel periodo anteriore all’accordo medesimo. Era infatti da escludere che un comportamento contrario alla legge potesse sfuggire alla sanzione e diventare legale per il fatto di protrarsi nel tempo. vi era poi l’impossibilità per i soggetti collettivi sprovvisti di specifico mandato, di disporre diritti individuali degli iscritti. Infine, non era provato che l’accordo avesse introdotto condizioni di miglior favore, occorrendo nella specie verifiche in concreto però inesistenti, sconoscendosi anche il contenuto delle singole pattuizioni vantaggiose, donde la sua nullità ex art. 1418 c.c..

Orbene, va condivisa la decisività che nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente riconosciuto all’anzidetto accordo 18 giugno 2003, però immune dai vizi eccepiti, invero pure genericamente, dai ricorrenti.

Deve premettersi che il ricorso de quo è assai carente rispetto alle precisazioni indefettibilmente richieste dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Infatti, nulla è stato dedotto di preciso circa i contratti collettivi menzionati a pag. 7 del ricorso, di cui nemmeno consta se e quando siano stati ritualmente prodotti. Parimenti, a tal proposito va segnalato per quanto concerne l’accodo sindacale del 18 giugno 2013, accordo che, nonostante le critiche di cui alle pagine 21/23 del ricorso, non risulta essere stato depositato (nè per estratto, è integralmente) dai ricorrenti, che nemmeno hanno indicato un qualche specifico riferimento in proposito, neanche con riferimento alla sua produzione nei due precedenti gradi di merito.

Ciò detto, va ancora osservato come non sia ammissibile alcuna censura ex art. 360 c.p.c., che pretenda di valutare diversamente quanto in punti di fatto ha già ragionevolmente opinato dalla Corte di merito, segnatamente nella specie in ordine al rilevo probatorio riconosciuto all’accordo del 18 giugno 2003, circa l’espressa ricognizione del fatto che i tempi occorrenti per indossare e dismettere le tute da lavoro venivano liberamente gestiti dai diretti interessati, per cui non costituivano orario di lavoro da retribuire, conformemente quindi pure al testo letterale dell’accordo medesimo.

Inoltre, è insindacabile l’accertamento compiuto dalla Corte distrettuale circa la portata dell’accordo, cui è stata riconosciuta una natura ricognitiva, laddove le parti collettive prendevano atto di quanto ivi constatato, nonchè del fatto che si era già tenuto conto delle precedenti pattuizioni, rappresentanti un trattamento di miglior favore, sia per l’avvenire, ossia per il tempo successivo al momento dell’accordo, sia per il passato.

Orbene, non solo l’anzidetto accertamento in punto di fatto, con conseguenti innegabili riflessi giuridici, è sottratto al controllo di legittimità demandato a questa Corte, ma le stesse critiche in proposito rivolte appaiono carenti nella loro denuncia, oltre che infondate.

Infatti, avendo i ricorrenti omesso di riprodurre l’intero contenuto dell’accordo 18 giugno 2003, neanche è possibile valutare la fondatezza dei rilievi per quanto concerne le asserite illegittime rinunzie che vi sarebbero intervenute, tanto più che nel testo virgolettato riportato nella sentenza de qua si faceva espresso riferimento alle “pattuizioni che precedono e che rappresentano complessivamente un trattamento di miglior favore”, mancando appunto il testo di tali precedenti pattuizioni.

Visto, inoltre, che nell’accordo sindacale de quo tali pattuizioni costituivano complessivamente un trattamento di miglior favore, proprio tale complessiva valutazione, relativa evidentemente all’intero trattamento retributivo riservato ai lavoratori interessati, esclude ogni sospetto di illegittimità, posto che la retribuzione minima, congrua ex art. 36 Cost., va rapportata appunto al complessivo trattamento e non già alle singole voci che lo compongono (v. tra le altre Cass. lav. n. 5965 del 15/06/1998, secondo cui il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, fissato dall’art. 36 Cost., deve esser riferito alla retribuzione complessiva e non a singole voci dell’intero compenso elargito al lavoratore. Nella specie la sentenza in motivazione disattendeva la censura del ricorrente richiamando, in particolare, l’interpretazione data al suddetto art. 36 Cost., dalla Corte costituzionale, secondo cui il principio in discussione va riferito alla retribuzione complessiva e non a singole voci dell’intero compenso elargito al lavoratore – Corte cost. 22 ottobre 1987 n. 314, nonchè Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243.

5. altresì Cass. lav. n. 6739 del 19/12/1981, secondo cui la corrispondenza della retribuzione al precetto dell’art. 36 Cost., deve essere apprezzata in riferimento al compenso complessivo, costituito dalla paga base e da tutte le altre attribuzioni patrimoniali e non patrimoniali a carattere necessario e retributivo, non potendo il giudizio sull’equilibrio fra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive. In senso conforme v. pure Cass. n. 3561 del 14/06/1984, nonchè n. 1312 del 07/02/1987.

Cass. n. 3000 del 06/07/1977: la corrispondenza della retribuzione ai criteri dettati dall’art 36 Cost., deve essere apprezzata in riferimento al compenso complessivo, costituito dalla paga base e da tutte le attribuzioni patrimoniali e non, a carattere necessario e retributivo, non potendo il giudizio sull’equilibrio fra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive o stralciando dalla prestazione lavorativa determinati e particolari attività o momenti della prestazione medesima; di conseguenza, quando il dipendente, oltre a chiedere l’adeguamento della retribuzione al citato art. 36, lamenti che uno dei compensi accessori non sia stato compreso nella paga corrispostagli in modo globale, il giudice è tenuto anzitutto a controllare la veridicità di questo assunto ed ove il compenso richiesto risulti versato, deve respingere la relativa domanda, prescindendo dall’ulteriore problema relativo all’adeguamento della retribuzione complessiva ai criteri costituzionali. Ove, invece, il compenso non risulti corrisposto, il giudice deve accertare l’inadempienza dell’imprenditore non, però, ai sensi dell’art. 36 Cost., ma per violazione della disciplina contrattuale o legislativa che quel compenso prevede. Nell’uno e nell’altro caso, infine, una volta individuata la retribuzione complessiva spettante al lavoratore, il giudice deve accertarne la congruità in base ai principi di cui al cit. art. art. 36. In senso analogo, pure Cass. n. 2198 del 03/04/1980, per cui nei casi di dipendenti addetti in via continuativa ed esclusiva all’espletamento di lavoro di commutazione notturna, la corrispondenza della maggiorazione contrattualmente prevista per tale attività ai criteri di cui al citato precetto costituzionale, non poteva essere apprezzata con riferimento esclusivo alla entità della maggiorazione medesima, bensì in una visione complessiva e globale di tutte le indennità e di tutti gli emolumenti da tali lavoratori percepiti quali elementi costitutivi della retribuzione).

Il ricorrente, d’altro canto, non avendo acquisto, nè maturato alcuno specifico diritto in ordine al c.d. tempo tuta, alla stregua di quanto accertato in proposito dalla competente Corte di merito, nemmeno può vantare diritti indisponibili dalle parti collettive con la stipula di appositi accordi, per la cui valida efficacia, del resto, non è richiesta l’adesione di tutte le organizzazioni sindacali (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 6959 del 20/03/2013, secondo cui in materia di licenziamenti collettivi, la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare si traduce in accordo sindacale, che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori, direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità dell’approvazione unanime. Parimenti sul punto Cass. lav. n. 9866 del 24/04/2007).

In altri termini, non potendosi in alcun modo sindacare l’interpretazione fornita dalla Corte di appello sulla portata dell’accordo sindacale in data 18 giugno 2003, anche per la rilevata carenza di puntuali e autosufficienti allegazioni da parte ricorrente, non merita alcun pregio la denuncia di pretesa nullità dell’accordo stesso, che si riduce perciò a mera e generica affermazione apodittica (cfr. peraltro Cass. lav. n. 9215 del 7/6/2012, la quale, nel rigettare il ricorso del lavoratore istante, affermava che il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio, c.d. “tempo – tuta”, costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. Nella specie, in applicazione del principio, veniva quindi confermata la decisione di merito, che non aveva riconosciuto il diritto a compenso per lavoro straordinario con riferimento al “tempo – tuta”, non essendo emerso che il prestatore fosse tenuto ad anticipare l’ingresso nello stabilimento per svolgere l’attività di vestizione e che il datore di lavoro esercitasse controlli disciplinari al riguardo.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 14919 del 25/06/2009 sulla possibilità che la clausola di contratto collettivo di lavoro consideri ore di lavoro quelle di effettive prestazione, potendo interpretarsi la norma nel senso che siano da ricomprendere nella nozione di lavoro “effettivo”, come tale da retribuire, nella misura complessiva prevista dalle parti sociali, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell’attività lavorativa e quelle successive alla prestazione, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro).

Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle relative spese, che liquida a favore della società controricorrente in Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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