Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29659 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 14-A,

presso lo studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, valente NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1331/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/01/2009, R.G.N. 1774/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania, confermando la decisione già adottata dal Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda con la quale S.E. chiedeva accertarsi il suo diritto al coefficiente moltiplicatore tipizzato dalla L. 28 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per essere stato esposto, nell’espletamento della sua attività a bordo dei rimorchiatori della Augustea S.p.A.. ad amianto, così come prescritto dalla legge per avere diritto al beneficio. A sostegno della decisione, il Giudice d’appello rilevava, in diritto, che solo l’ultradecennale esposizione all’amianto superiore alla soglia di 100 fibre per litro legittimava l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione, ed osservava in fatto, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, che siffatta soglia espositiva era stata superata solo per brevi periodi di navigazione di altura, posto che in corrispondenza dei periodi, preponderanti, di navigazione portuale, l’assoggettamento all’agente patogeno era stato ben al di sotto della predetta quota minima.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.E. con un unico complesso motivo. Resiste l’INPS con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso S.E., denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia relativi alla effettiva esposizione del ricorrente all’amianto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 violazione e/o falsa applicazione, da parte della Corte di Appello di Catania, della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 in relazione all’art. 3 Cost., all’art. 12 disp. ben, comma 1, al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 24, comma 4 e all’art. 2727 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 11, n. 3, sostiene che, avendo il CTU accertato che per circa quattro anni era stata superata la soglia espositiva minima, la Corte avrebbe dovuto sommare i valori espositivi registrati in questi quattro anni a quelli registrati nei sei anni di esposizione inferiore alla soglia, e quindi trarre il valore medio dell’esposizione complessivamente sofferta nel decennio. La doglianza è infondata, essendosi il Giudice a quo adeguato al consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui, nel valutare se sussiste il superamento della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo ai fini della fruizione della maggiorazione del periodo contributivo per l’esposizione ultradecennale all’amianto, occorre verificare il superamento della concentrazione media della soglia di 0,1 flbre/cm cubici come valore medio giornaliero su otto ore al giorno, con riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale da rivalutare e non , invece in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (considerato anche dalle disposizioni successive che hanno disciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno (Cass. nn. 17556/2011; 11153/2011; 3451/2011; 24678/2010;

18273/2010; 1763612010; 4895/2010; 4898/2010; 4650/2009). Nè può essere condiviso l’ulteriore assunto dello S. secondo cui la Corte di appello non avrebbe operato la media – all’interno di ogni singolo anno – dei valori espositivi giornalieri, non risultando dai dati di fatto offerti dal ricorrente che, ove pure si applicasse la modalità di calcolo da lui auspicata, l’esposizione all’asbesto potesse raggiungere, per oltre dieci anni, la intensità di 100 fibre per litro, come del resto mostra di intendere lo stesso Giudice a quo. Non è dunque consentito, come pretende il ricorrente, distribuire l’eccedenza dell’esposizione, rispetto alla soglia minima, registrata nel corso di un anno fra gli altri anni, nei quali per contro l’esposizione media non abbia raggiunto detto limite così da integrare il decennio espositivo minimo.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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