Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29659 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15573/2016 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., B.V., A.I.,

V.C., BU.DI., AU.CR., N.A.,

D.P.G., S.R.C., M.F.M.,

M.A.L., BA.IG., CO.GI.FR.,

MO.MA.GA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G B VICO 31,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 619/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato GRUMETTO Avvocato STATO, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI GIOIA Giovan Candido, difensore dei resistenti

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, in riassunzione, dopo la dichiarazione di incompetenza per territorio da parte della Corte d’Appello di Roma, N.A., Au.Cr., Co.Gi.Fr., Me.Fa.Ma. e Me.An.Lu., in qualità di eredi di Me.Pi. deceduto nelle more del giudizio, Ba.Ig., Bu.Di., C.S., B.V., A.I., D.P.G., V.C., Mo.Ma.Ga. e S.R.C., adivano la Corte d’Appello di Perugia per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo, ex lege n. 89 del 2001, per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo, durato complessivamente diciassette anni, definito con dichiarazione di “perenzione”, resa con Decreto n. 4707 del 2010.

Il giudizio presupposto aveva ad oggetto la dichiarazione del diritto al computo dell’anzianità convenzionale di servizio, di cui alla L. n. 336 del 1970, art. 1, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, ai sensi del D.P.R. n. 310 del 1981, D.P.R. n. 344 del 1983, D.P.R. n. 269 del 1987 e D.P.R. n. 335 del 1990.

La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 619/2016, accoglieva il ricorso, condannando il Ministero dell’Economia e Finanza alla refusione di Euro 7.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, in ragione di 500,00 Euro per ciascun anno di ritardo.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le controparti resistono con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 codice di rito.

Diritto

Considerato in diritto

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dai contro ricorrenti e relativa al fatto che la notificazione del ricorso in cassazione veniva eseguita presso l’Avv. Giovanni Di Gioia il quale non era domiciliatario ma co-difensore dei signori N. e degli altri resistenti.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poichè il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicchè la nullità è sanata, con efficacia ex tune, ove la parte, come nel caso di specie, si costituisca in giudizio (Cass. n. 3468/2016).

Passando all’esame dei motivi, con il primo mezzo il Ministero denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, nel testo applicabile ante L. stabilità per il 2016, dell’art. 6 Cedu e dell’art. 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte territoriale riconosciuto, nei confronti dei controricorrenti Me.Fa.Ma. e Me.An.Lu., quali eredi di Me.Pi., deceduto in data 30.08.2003, un indennizzo pari ad Euro 7.000,00 per ciascun ricorrente, sebbene essi fossero eredi dell’originaria parte del giudizio.

Il Ministero si duole altresì del fatto che la Corte abbia riconosciuto l’indennizzo per l’intero periodo del processo, invece che dalla data di inizio dello stesso (23.6.1993) fino alla data del decesso del dante causa degli odierni resistenti, Me.Pi..

Il motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti statuito che “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo “iure proprio” soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l’erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa (Cass. 21646/2011).

E’ certo quindi che, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente durata irragionevole. l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto la qualità di parte (Cass. 3001/2017).

A tale criterio non si è conformata la Corte territoriale che ha riconosciuto un unico indennizzo, corrispondente alla durata dell’intero giudizio, senza distinguere la fase ante decesso e quella successiva alla costituzione in giudizio degli eredi di Me.Pi..

La Corte territoriale, al contrario, avrebbe dovuto distinguere l’indennizzo spettante “iure proprio” a Me.Fa.Ma. ed Me.An.Lu. da quello ad essi spettante “iure hereditatis”, procedendo ad una ricostruzione analitica delle varie fasi temporali, in ragione della diversità delle posizioni delle parti all’interno del giudizio presupposto.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 sexies, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, per aver la Corte territoriale riconosciuto la liquidazione dell’equo indennizzo ad un giudizio che si era definito con provvedimento di “perenzione”.

Il motivo è infondato.

La legge di stabilità 2015 ha introdotto la L. n. 89 del 2001, art. 2 sexies, prevedendo tra le ipotesi in cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, il caso di (lett. d) perenzione del ricorso ex artt. 81 e 82 codice processo amministrativo.

Orbene, tale norma è entrata in vigore l’1.1.2016 e pertanto, trattandosi di disposizione direttamente incidente sul diritto all’indennizzo, con limitazione dei suoi presupposti, in difetto di diversa disposizione transitoria, non può applicarsi ai giudizi ex L. n. 89 del 2001, che sono stati instaurati precedentemente alla sua entrata in vigore.

I limiti all’obbligazione indennitaria previsti dall’art. 2 sexies come modificato dalla L. n. 208 del 2015, costituiscono un novum nel nostro ordinamento giuridico, non riconducibile a preesistenti fattispecie normative, posto che, non solo essi non erano previste da alcuna disposizione di legge, ma anzi, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, formatosi antecedentemente all’entrata in vigore di detta norma, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consentiva di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo (Cass. 14386/2015).

La norma in esame non comporta dunque un’innovazione meramente procedurale (tempus regit actum) ma è direttamente incidente sulla fattispecie precettiva sostanziale, introducendo una presunzione di mancanza di danno, onde non può operare – ex art. 11 preleggi, comma 1 – se non per quei giudizi instaurati nell’alveo del suo vigore.

Nel caso di specie, il ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, è stato instaurato nell’anno 2012, con la conseguenza che non è applicabile la presunzione di assenza di danno introdotta dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. con riferimento alla circostanza, fatta rilevare con memoria depositata in data 6 luglio 2015, che l’interesse ad agire nel giudizio presupposto era venuto meno già il 13 luglio 1994 (vale a dire appena un anno dopo la proposizione del ricorso), in conseguenza dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 299 del 1994, che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della L. n. 498 del 1992, art. 4, comma 5.

Pure tale motivo è fondato.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la parte che a fondamento della domanda svolta nel giudizio presupposto abbia posto una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, poi dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, non ha diritto ad essere indennizzata per l’ulteriore protrazione del giudizio “a quo”, trattandosi di un’evenienza non suscettibile di determinare alcun patema d’animo in ordine all’esito dello stesso (Cass. n. 11828/2015).

Nel caso di specie, tale circostanza, e cioè il venir meno dell’interesse ad agire in conseguenza dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 299/1994 che aveva dichiarato la manifesta infondatezza della L. n. 498 del 1992, art. 4, comma 5, ritualmente eccepita nel presente giudizio con la memoria difensiva del 6.7.2015, non è stata in alcun modo presa in esame dalla Corte distrettuale.

In conclusione, vanno accolti il primo e terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo.

Rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese della presente fase. alla corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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