Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29659 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18245/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.R.E. e S.R.P., elettivamente

domiciliati in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11, presso il loro

studio e rappresentati e difesi da se stessi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 9, n. 7215/09/17 del 23 novembre 2017, depositata il 7

dicembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di una unità immobiliare di proprietà dei contribuenti in Roma, contestato per a) vizio di motivazione, b) inesistenza dei presupposti per l’elevazione della classe catastale, c) mancata allegazione degli atti richiamati nell’accertamento. Il ricorso era accolto in primo grado e l’appello dell’ufficio era dichiarato inammissibile per:

a) mancanza di specificità dei motivi per l’assenza di “alcun collegamento fra i motivi di appello e i motivi della sentenza impugnata”:

b) essere stato l’appello spedito a mezzo di servizio postale privato, modalità ritenuta inammissibile (sub specie “notifica inesistente”) dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, peraltro ricevuto tardivamente dal contribuente.

2. Ritenuto che avverso la sentenza in epigrafe l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi 3. Ritenuto che i contribuenti resistono con controricorso, illustrato anche con memoria.

4. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

5. Considerato che con i due motivi di ricorso l’amministrazione censura, sotto diversi profili di violazione di legge, la sentenza impugnata solo relativamente alla (erroneamente, ad avviso della parte ricorrente) ritenuta “nullità insanabile” della notifica dell’appello eseguita a mezzo del servizio postale privato e ricevuto tardivamente dai contribuenti.

6. Considerato che l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata – mancanza di specificità dei motivi d’appello – di per sè idonea a sorreggere la decisione risulta del tutto pretermessa con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame.

7. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese della parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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