Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29658 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOL, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

Nonchè da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PIETROPAOLI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CRESCIMBENI PAOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 643/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/12/2007, r.g.n. 749/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.12.2005 C.V. adiva il Tribunale di Terni – in veste di Giudice del Lavoro – affinchè accertasse il proprio diritto ad ottenere l’attribuzione dei benefici amianto, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sulla base della certificazione INAIL del 21.5.2003 di esposizione all’asbesto dal 26/4/1976 al 31/12/1989 per effetto dell’attività lavorativa svolta, senza decurtazione alcuna da parte dell’INPS dei benefici del prepensionamento già fruiti nel 1995.

Chiedeva quindi la condanna dell’INPS al ricalcolo della pensione goduta con attribuzione dei benefici amianto (periodo 4/76-12/89) senza decurtazione/annullamento alcuno del già fruito prepensionamento ex L. n. 451 del 1994 (circa 10 anni di “scivolo”).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’INPS, contestando la pretesa avversaria, in quanto il ricorrente aveva usufruito del beneficio del prepensionamento.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Ad avviso del Giudice monocratico alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 6 ter, convertito nella L. n. 326 del 2003, che sancisce l’astratta incompatibilità fra la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ed i benefici che, come nel caso del prepensionamento di cui alla L. n. 451 del 1994, art. 8 comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva.

La decisione del Tribunale era appellata dal C., il quale contestava che alla fattispecie potesse applicarsi il richiamato art. 47 in quanto ius superveniens.

L’Istituto resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 643/2007, dato atto della esposizione all’amianto del ricorrente dal 1.7.1976 al 31.12.1989, dichiarava che il C. aveva diritto alla supervalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per detto periodo nei limiti dei massimi contributivi, non operando, ratione temporis, l’incompatibilità di cui al citato art. 47.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con due motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste il C. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va altresì preliminarmente disattesa la sollevata eccezione, da parte del C., di inammissibilità del ricorso principale per asserito difetto di procura speciale, in quanto predisposta su foglio a parte, spillata al ricorso e priva di data. Al riguardo giova rilevare, per un verso, che, a termini dell’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 la procura stilata su foglio a parte e materialmente congiunta all’atto si considera apposta in calce allo stesso, sicchè non possono sussistere i dubbi sull’eventuale anteriorità del mandato rispetto alla sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass. n. 15200/2009). D’altro canto la procura è stata stilata nella penultima pagina del ricorso (pagina che porta il numero 13), ossia in quella precedente alla relazione di notifica (che porta il numero 14), di talchè non può essere revocato in dubbio che esso sia stato rilasciato in data anteriore rispetto alla notificazione del ricorso. Inoltre, nella specie, la procura apposta in calce al ricorso contiene la specifica indicazione del numero della sentenza impugnata e della data della relativa pubblicazione, sicchè non sembra plausibile ipotizzare che essa sia stata rilasciata prima del deposito della sentenza stessa.

Tanto premesso in rito, va osservato che – ad avviso dell’INPS -, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., pronunciando extra pelita per avere accertato il diritto del C. ad una utilità (rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto) differente da quella richiesta (cumulo integrale della contribuzione derivante da bonus per prepensionamento e da rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto).

Il motivo è privo di fondamento.

Invero, il Giudice d’appello è pervenuto alle sue conclusioni, osservando che, avendo il ricorrente già presentato domanda per il riconoscimento del beneficio e addirittura l’esposizione aveva già avuto riconoscimento da parte dell’INAIL prima del 02.10.03. doveva ritenersi applicabile il regime previgente al D.L. n. 269 del 2003.

In tal modo si è conformato all’orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, secondo cui la nuova normativa di cui al menzionato D.L., reca una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 del quanto all’oggetto della prestazione previdenziale, quanto al regime di incompatibilità con altre analoghe provvidenze, quanto ai requisiti per ottenere il beneficio e quanto al procedimento amministrativo, rilevando che la vecchia normativa, quanto alla incumulabilità dei benefici, non prevedeva alcunchè; che la necessità di opzione era stata posta esclusivamente dalla nuova normativa, mancando, nel precedente regime, alcuna previsione in tal senso. Pertanto, l’INPS avrebbe dovuto “modificare la posizione contributiva del ricorrente ai fini delle prestazioni pensionistiche, comunque entro i massimi contributivi, per il periodo riconosciuto dall’INAIL”.

Risulta, dunque, di tutta evidenza come le motivazioni del provvedimento impugnato vertano integralmente sulla circostanza che la previgente disciplina (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8…..applicabile ratione temporis al C. – nulla prevedeva in relazione alla incumulabilità dei benefici, con consequenziale diritto dell’odierno controricorrente alla supervalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 in aggiunta ai benefici da prepensionamento ottenuti nell’anno 1995.

La Corte di Appello di Perugia, pertanto, ha rilevato, nella parte motiva del provvedimento impugnato, che al C. medesimo doveva ritenersi applicabile la disciplina previgente (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) rispetto al D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003) ai sensi e per gli effetti del disposto della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), senza con ciò violare in alcun modo l’invocato art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo l’INPS, denunciando omessa motivazione circa un fatto a decisivo della controversia, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le prospettazioni difensive dell’Istituto a mente delle quali la predetta rivalutazione era già stata effettuata in via amministrativa a seguito dell’emissione da parte dell’INAIL, della certificazione di esposizione.

Ritiene il Collegio che il motivo risulta inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

Questa Corte ha più volte statuito per quanto attiene alla formulazione dei motivi del ricorso avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che – in ragione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., secondo cui nell’ipotesi di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione – la relativa censura deve tradursi in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 4556/2009; Cass., Sez. Un., n. 20603/2007).

Nella specie, tale momento di sintesi manca, essendosi la ricorrente limitata ad affermare che la motivazione della impugnata sentenza non è idonea a sorreggere la decisione adottata.

Per quanto precede il ricorso proposto dall’INPS va rigettalo, mentre quello incidentale condizionato proposto dal C., va dichiarato assorbito Eessendo stata disattesa l’eccezione formulata dal C. di inammissibilità del ricorso principale per asserito difetto di procura speciale, stimasi compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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