Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29658 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19347/2014 proposto da:

“ALFA” di F.F. s.a.s., in persona del F.F.,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA MARINELLI;

– ricorrente –

contro

FINCANTIERI SOC CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO VETTORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 10.9.2007 il tribunale di Ancona, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Fincantieri s.p.a., ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento di Lire 236.509.151 emesso nel 2000 su istanza della Alfa di F.F. s.a.s. per saldo di fattura per servizi di ristorazione e per interessi su pagamenti in ritardo di precedenti prestazioni. Ha considerato il tribunale che, avendo la società Alfa ceduto il proprio credito in base a cessione pro solvendo alla Cassa di risparmio di Loreto – Carilo s.p.a., unica titolare del rapporto obbligatorio e legittimata a richiedere l’adempimento fosse quest’ultima. In parziale accoglimento di autonoma domanda risarcitoria avanzata dalla società Alfa per il ristoro degli interessi versati alla Carilo, il tribunale ha condannato la Fincantieri al pagamento di Euro 39.415,67 oltre interessi, rigettando domanda risarcitoria di danno connesso alla mancata concessione di finanziamento per effetto di condotta ostativa della Fincantieri stessa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale la società Alfa, con appello incidentale della Fincantieri. Con sentenza depositata il 4.6.2013 la corte d’appello di Ancona ha rigettato gli appelli principale e incidentale, osservando:

– che solo con la comparsa conclusionale in appello la Alfa avesse dedotto la qualificazione del rapporto come sconto improprio con mandato in rem propriam, con la conseguenza che la mancata impugnazione e, anzi, l’espressa adesione in atto d’appello.alla qualificazione quale sconto bancario comportante cessione pro solvendo operata dal tribunale aveva comportato il formarsi di giudicato sul punto dell’efficacia traslativa del negozio così qualificato;

– che fosse infondato il motivo d’appello volto a criticare la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la cessione pro solvendo – in base alla predetta qualificazione – comportasse trasferimento del credito; ha chiarito la corte d’appello che, come ritenuto dal tribunale, la cessione pro solvendo differisce da quella pro soluto solo in relazione all’assunzione della garanzia di solvenza del debitore ceduto, sussistente nel primo caso e non nel secondo, e che il relativo regime si applica allo sconto bancario;

– che con altro motivo d’appello la società Alfa avesse censurato la statuizione del tribunale, nella parte in cui ha esteso la dichiarazione di difetto di legittimazione anche alla pretesa di pagamento degli interessi moratori per precedenti pagamenti tardivi di fatture, al solo predetto profilo dell’inidoneità traslativa della cessione pro solvendo; era dunque calato il giudicato sull’implicita statuizione in ordine all’avvenuto trasferimento degli interessi moratori, senza che la corte d’appello potesse occuparsi dell’applicabilità dell’art. 1263 c.c., non invocato, limitante il trasferimento ai soli interessi non ancora scaduti;

– che, quanto all’ulteriore motivo d’appello relativo alla pretesa disattesa di risarcimento dei danni da finanziamento non concesso dalla Carilo per avere la Fincantieri screditato la società Alfa, quand’anche si dovesse – ciò che non emergeva – ritenere antigiuridica la condotta della Fincantieri (che si era limitata a sollevare verso la Carilo le eccezioni che avrebbe potuto sollevare verso il cedente), comunque non sussistesse il nesso causale tra condotta ed evento di danno, essendo irrilevante la prova del danno conseguenza;

– che, non essendovi contestazione sull’entità del pregiudizio, fosse infondato l’appello incidentale incentrato sulla non debenza del ristoro dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dello sconto, non costituente accessorio del credito ceduto ma corrispettivo della prestazione del servizio bancario.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Alfa di F.F. s.a.s. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Fincantieri s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si sostiene non avere la ricorrente, con l’atto di appello, prestato alcuna acquiescenza in ordine alla qualificazione del contratto, rinvenendosi alla p. 5 espressioni relative alla configurazione quale mandato in rem propriam.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. In primo luogo ciò consegue al fatto che, trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello depositata successivamente all’11/09/2012, il vizio motivazionale rilevante, secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis nella riformulazione della norma disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, è quello di “omesso esame circa un fatto decisivo”. Diversamente rispetto ai testi precedenti, il vizio ora configurato dalla norma presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928). Ciò posto, non risulta possibile ricondurre in alcun modo il motivo, quale formulato dalla parte, nell’ambito dell’omesso esame” di fatto storico, non essendo neppure indicato quest’ultimo.

1.3. In secondo luogo, fermo quanto innanzi, la censura, come dedotto dalla controricorrente, non contiene la specifica trascrizione della sentenza impugnata, nella parte in cui la motivazione sarebbe “omessa, insufficiente e contraddittoria”, tralasciandosi di svolgere considerazioni sull’impossibilità che una motivazione sia a un tempo omessa e insufficiente oppure contraddittoria.

1.4. In terzo luogo, invece di denunciare l’omesso esame di un fatto storico nel senso indicato, la doglianza sollecita il riesame di merito della sentenza impugnata in ordine al risultato della quaestio voluntatis relativa al contenuto dell’atto di appello, inesigibile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendosi che erroneamente la corte d’appello abbia equiparato il contratto concluso al contratto di sconto degli artt. 1858 c.c. e segg., costituendo il primo un mero servizio di incasso con accredito dell’importo delle fatture o ricevute bancarie prima (“salvo buon fine”) o dopo la riscossione (“dopo incasso”), e rappresentando la modalità “salvo buon fine” un affidamento del cliente; ne deriverebbe la permanente titolarità del credito in capo al cliente, conferente un mero mandato in rem propriam. Va notato che nell’ambito del motivo, il ricorso (senza num. di pp., ma p. 9 e 11) accenna all’operazione quale emissione di ricevute bàncarie con mandato all’incasso.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. Quand’anche si volesse prescindere dal rilievo, svolto dalla controricorrente, in merito alla mancata indicazione esplicita delle norme di diritto violate, e le stesse doveSsero individuarsi in quelle relative al mandato e allo sconto bancario, l’inammissibilità discende comunque dall’insussistente specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; in mancanza di tale deduzione, non risulta consentito a questa corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

2.3. Ancor più radicalmente il motivo è inammissibile in quanto, attraverso di esso, in luogo di contestare una violazione di principi giuridici, la parte ricorrente si limita a contrapporre il proprio risultato valutativo dei fatti e atti di causa (nel senso che ne deriverebbe una qualificazione giuridica del rapporto quale mandato in rem propriam all’incasso senza cessione) a quello adottato dai giudici di merito (nel senso di una cessione di credito, non influendo su tale qualificazione la differenziazione pro soluto e pro solvendo); in tal senso, non è ipotizzato dalla stessa parte ricorrente un vero e proprio vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), posto che questo consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65); trattasi, invece, dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora declinato come detto – in termini di omesso esame di fatto storico: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultànze di causa.

3. A fronte dell’acclarata inammissibilità di entrambe le censure, da cui discende in particolare il restar ferma della qualificazione negoziale operata dalla corte territoriale, rimane esentata questa corte di legittimità da ogni statuizione in ordine all’effettiva confacenza della qualificazione del negozio quale emissione di ricevute bancarie (per la quale ad es. Cass. n. 15225 del 05/07/2007 e n. 16026 del 13/06/2008 – entrambe con ampi richiami – nonchè recentemente n. 9159 del 13/02/2018 affermano trattarsi di regola di negozio non coincidente con lo sconto bancario comportante cessione, restando il mandato in rem propriam che si instaura nel primo caso, a differenza del secondo, non influente sulla titolarità del credito, che non si trasferisce alla banca cessionaria, salve – come sottolinea la dottrina – specifiche pattuizioni collegate da provarsi caso per caso).

4. In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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