Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29658 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15768/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.A., M.C., B.M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 11, n. 6583/11/17 del 21 giugno 2017, depositata il 15

novembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di unità immobiliari di proprietà dei contribuenti in Roma, contestato per a) vizio di motivazione, b) violazione della norma applicata, c) erroneità del classamento. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

2. Ritenuto che i contribuenti non si sono costituiti.

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

4. Considerato che dei motivi di ricorso assume valore assorbente il secondo con il quale la parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, appellandosi in particolare al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 21176 del 2016, secondo la quale il presupposto della revisione del classamento prevista dalla norma in questione “è il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione”.

5. Considerato che il motivo non è fondato in quanto il richiamato orientamento deve ritenersi superato – secondo una recentissima sentenza di questa Corte (Cass. n. 19990 del 20199 – sulla base delle “successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. Il Giudice delle leggi avrebbe “così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa”.

6. Considerato che alla luce di queste osservazioni della Corte costituzionale la citata recente sentenza di questa Corte ha quindi fissato il seguente principio di diritto al quale va qui prestata adesione: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.

7. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere respinto e che in ragione della mancata costituzione delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019

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