Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29657 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ed inoltre MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO; C.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1981/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.3.09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

“Con ricorso a questa Corte Suprema iscritto a n. 26660/10 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1981/09 dell’11.3 – 9.11.12009 che, rigettando l’appello proposto dai predetti Ministeri, aveva ritenuto la legittimazione passiva degli stessi in ordine alla domanda proposta da C.D. volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.

In particolare i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 2, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che le funzioni in materia di collocamento obbligatorio erano state dal detto provvedimento normativo conferite alle Regioni a decorrere dall’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio – avvenuta in data 5.8.1999 – di trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ritiene lo scrivente che il ricorso sia manifestamente fondato.

Ed invero, nel regime successivo ai trasferimento alle Regioni delle funzioni dei collocamento obbligatorio ed alle Province dei compiti relativi all’iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio deve essere proposta nei confronti della Provincia, trattandosi dell’amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge (Cass. sez. lav., 23.4.2008 n. 10538); e pertanto va ritenuta la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri ricorrenti”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede, sicchè, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, sul rilievo che la causa non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, dichiara il difetto di legittimazione passiva degli intestati Ministeri.

Nulla per le spese nei confronti della C. ai sensi del vecchio testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la controversia avuto inizio l’11 marzo 2003, mentre possono compensarsi quelle tra i Ministeri e la Regione Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro in ordine alla domanda proposta da C.D. con ricorso al Tribunale di Roma depositato l’11 marzo 2003 per l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. Nulla per le spese tra i due Ministeri e la C.. Compensa le spese tra i medesimi Ministeri e la Regione Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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