Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29657 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17290/2015 proposto da:

O.A., R.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICOLO’ ODERO 19, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MARTONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE MARTONE;

– ricorrenti –

contro

RO.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30 luglio 1999, Ro.Lu., quale acquirente di 94; parte dell’antico complesso immobiliare denominato castello “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS), conveniva O.T., O.A. e R.I. davanti al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, rivendicando la proprietà delle particelle (OMISSIS) indebitamente occupate dai convenuti e ne chiedeva il rilascio sgombre da persone e da cose.

Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l’incompetenza per territorio del giudice adito, in ragione delle funzioni di giudice di pace esercitate dall’attore in (OMISSIS) e, comunque, chiedevano in via riconvenzionale di accertare sopravvenuto acquisto per usucapione delle stesse porzioni immobiliari rivendicate ex adverso, avendole possedute per oltre un ventennio.

All’udienza del 2 marzo 2000, l’attore aderiva all’eccezione d’incompetenza territoriale e riassumeva la causa davanti al Tribunale di Firenze.

I convenuti si costituivano davanti a tale giudice, riportandosi alle precedenti difese. A seguito del decesso di O.T., l’attore citava in giudizio gli eredi O.A. e O.F.. All’esito dell’istruttoria, assunte prove orali ed espletata una c.t.u., con sentenza depositata il 2 luglio 2008, il Tribunale di Firenze, ravvisati i presupposti dell’usucapione, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava O.A. e R.I. proprietari: a) del vano interrato (detto “tunnel bellico”) sottostante alla particella (OMISSIS), b) del vano (detto “pollaio”) facente parte della particella (OMISSIS); c) dell’area scoperta adibita a resede di cui alla particella (OMISSIS), inoltre, dichiarava O.A. e O.F., quali eredi di O.T., proprietari dell’area scoperta di cui alla particella (OMISSIS), spese processuali interamente a carico dell’attore.

Avverso questa sentenza interponeva appello Ro., dolendosi, in sintesi, di quanto segue: a) incompetenza territoriale del giudice di primo grado a seguito della sopravvenuta dichiarazione d’incostituzionalità della norma derogativa della competenza che aveva determinato la traslatio iudicii da (OMISSIS) a (OMISSIS); b) inammissibilità per tardività dell’azione riconvenzionale d’usucapione esercitata da O.T.; c) nullità della pronuncia relativa alla particella (OMISSIS), non avendo i convenuti riproposto la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni; d) – mancanza dei requisiti dell’usucapione, in quanto le controparti non avevano mai contestato l’appartenenza dei beni all’istituto (OMISSIS) (dante causa al Ro.), limitandosi a detenerli per mera tolleranza del proprietario; e) – ingiusta condanna integrale alle spese, essendo indiscusso il formale titolo di proprietà del Ro..

Gli appellati, costituitisi, contestavano in fatto e in diritto la fondatezza del gravame avverso.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 587 del 2015 accoglieva parzialmente l’appello ed, in parziale riforma della sentenza (Ndr: testo originale non comprensibile) la domanda riconvenzionale di usucapione, con riferimento alle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), compensava tra le parti le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, i convenuti appellati avevano dimostrato il possesso utile per l’usucapione relativamente al vano interrato sottostante alla particella (OMISSIS) ed al vano (detto pollaio), facente parte della particella n. (OMISSIS), avendo provato di aver avuto la disponibilità materiale del bene e di averlo posseduto come se fossero i legittimi proprietari, non rendendo conto a nessuno del godimento del bene. Invece, non vi era prova che gli appellati convenuti avessero esercitato un possesso utile e per il tempo necessario ad usucapire le particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) costituite da porzione aperte di resede. In definitiva, secondo la Corte distrettuale pare verosimile che l’occupazione e la sistemazione dei due resedi da parte degli O. con la piantumazione degli ulivi e la coltivazione dell’orto sia avvenuto soltanto nei primi anni 80 sicchè non poteva dirsi raggiunta la prova certa del requisito temporale della prescrizione acquisitiva sulle due particelle indicate.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da O.A. e R.I. con ricorso affidato a due motivi. Ro.Lu. ha resistito con controricorso. In prossimità della Camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare.

a) va osservato che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso avverso una sentenza notificata (ex artt. 285 e 170 c.p.c.) della quale il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o anche quando abbia taciuto l’esistenza stessa della notificazione della sentenza predetta), ove, comunque, la notificazione risulti nella disponibilità del decidente, perchè prodotta dalla parte controricorrente (sia pure ad altri fini, come nel caso di specie), ovvero sia stata acquisita attraverso l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU 10648/17).

b) Va ancora osservato che il termine di cinque giorni, successivi alla notifica del ricorso, per la proposizione dell’istanza del ricorrente alla Cancelleria della Corte di Appello di invio del fascicolo alla Corte di Cassazione, non è prescritto a pena di inammissibilità, come si desume dal dato testuale dell’art. 47 c.p.c., sicchè l’inosservanza del predetto termine assume rilevanza, unicamente nella ipotesi in cui da essa sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo di ufficio al momento della decisione della Cassazione e, sempre che l’esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione, il che non ricorre nel caso di specie (v. Cass. 19131/05; 4555/92; e, in tema di regolamento di competenza: v. Cass. 4806/00).

1. – Con il primo motivo di ricorso i sigg. O. e R. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 1158 c.c. e artt. 1140 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Inammissibilità dell’azione di rivendicazione.

I ricorrenti sostengono che il sig. Ro., agendo in rivendicazione non avrebbe offerto la probatio diabolica del proprio diritto di proprietà e, quindi, non avrebbe assolto al proprio onere probatorio. Nel caso specifico, sostengono ancora i ricorrenti non potrebbe trovare il principio espresso da questa Corte, secondo il quale “l’onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull’attore in rivendicazione si attenua, quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal “dominus” originario”, perchè nel presente giudizio i convenuti avrebbero eccepito l’usucapione maturata oltre 20 anni prima del titolo del rivendicante e del suo dante causa (OMISSIS).

1.1. – Il motivo è fondato.

Va, qui, premesso chè afferma di essere il proprietario di un bene non solo dovrà provare che è divenuto tale in base ad un valido titolo di acquisto, ma dovrà anche provare che ha ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario: per far questo, sarà necessario provare che il vecchio proprietario aveva ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo.

Ora nel caso in esame, il sig. Ro., posto che, come risulta dalla”; stessa esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, avendo assunto di essere proprietario della larga parte del complesso monumentale denominato “(OMISSIS)” in Comune di (OMISSIS) e di non averne il possesso, ha proposto azione di rivendica, avrebbe dovuto dimostrare la legittimità del proprio diritto di proprietà sopportando il gravoso onere della c.d. probatio diabolica e non sembra lo abbia fatto. Al riguardo, la sentenza impugnata si limita semplicemente ad affermare che “Va accolta la domanda di rilascio formulata dal Ro., indiscusso titolare, sotto il profilo documentale del diritto di proprietà su dette particelle (…)”, epperò, che la semplice dimostrazione di un titolo formale di acquisto del bene pienamente valido, non assolve l’onere della probatio diabolica.

1.2. – D’altra parte, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l’attenuazione del gravoso onere della prova cd. diabolica. Come è già stato detto da questa Corte in altre occasioni: il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perchè, essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante, ovvero, avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente.

Ma, nel caso in esame i convenuti (attuali ricorrenti) nel giudizio di merito hanno eccepito l’usucapione maturata oltre 20 anni prima del titolo del rivendicante e del suo dante causa Istituto (OMISSIS).

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che le porzioni di terreno erano pertinenza dell’abitazione di O.T., la particella (OMISSIS), e pertinenza dell’abitazione dei coniugi O. – R., la particella (OMISSIS) da cui avrebbe dovuto trarre l’applicazione del principio di accessorium sequitur principale e dunque il possesso ad usucapionem delle suddette particelle. Trattandosi di resedi, pertinenze, sarebbero stati posseduti dagli O. dalla data degli atti di acquisto da parte del sig. O. atto di donazione del 1977 e cioè come minimo 22 anni prima della notifica dell’atto di citazione.

2.1. – Il motivo è inammissibile per novità dell’eccezione e, comunque, perchè si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione deputato a vagliare la legittimità in diritto della sentenza impugnata, a meno che la valutazione del Giudice del merito sia logicamente incomprensibile e/o irrazionale, ma ciò non ricorre nel caso in esame.

E’ giusto il caso di evidenziare che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento all’eccezione di pertinenzialità dei beni di cui si dice rispetto alle abitazioni dei sigg. O. e R.. E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove, o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

2.2. – Va, altresì, evidenziato che non supera il limite di una semplice affermazione, priva di un minimo riscontro oggettivo, l’osservazione dei ricorrenti che a pag. 7 del ricorso affermano “dalle dichiarazioni testimoniali emergeva l’uso della particella (OMISSIS) come pertinenza dell’abitazione dei coniugi O. – R., dapprima destinata a piccolo orto nell’area interna al rudere e poi nell’intera area di risulta; nonchè l’uso della particella n. (OMISSIS) come pertinenza dell’abitazione di O.T., dapprima legnaia di tutti gli O. e poi impianto di olivi e viti recintato con muretti fatti costruire dagli stessi O.”. Senza dire che, comunque, l’affermazione dei ricorrente rimane ampiamente superata dall’effettiva ratio della sentenza laddove chiarisce che “(…..) non può dirsi raggiunta la prova certa del requisito temporale della prescrizione acquisitiva sulle due particelle in commento (…)”.

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze la quale provvederà alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA