Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29656 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 25/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4051/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE ANTONINI, LUCIANO

ANTONINI;

– ricorrente –

contro

AGRO ZOOTECNICA NORCIA SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato ABATECOLA

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MONTEROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Renata PETRILLO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luciano ANTONINI difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Angelo ROMA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MONTEROSSI Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. C.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, riformando la sentenza del Tribunale di Spoleto, ha rigettato la domanda da lui proposta contro la società Agro Zootecnica di Norcia soc. coop. per il pagamento del corrispettivo dell’attività contabile e fiscale svolta in favore di tale società.

La corte distrettuale, accogliendo le censure di parte appellante, ha

ritenuto che, in ragione delle dimensioni dell’azienda, la qualifica professionale del Dott. C. (perito agronomo, e non dottore commercialista) non lo abilitasse a rendere prestazioni di consulenza fiscale e tenuta delle scritture contabili, ai sensi della L. n. 434 del 1968, art. 2 e che, pertanto, nessun compenso fosse dovuto per tali prestazioni.

La soc. coop. Agro Zootecnica di Norcia si è costituita con controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8.3.2018 e, in quella sede, è stata rimessa in pubblica udienza; è stata quindi discussa nella udienza del 25 maggio 2018, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in ragione della tardività del relativo deposito nella cancelleria di questa Corte.

Esso è stato infatti notificato a mani dell’avv. Franca Fiorelli – domiciliataria della società Agro Zootecnica di Norcia nel giudizio di appello (come risulta dall’ epigrafe della sentenza impugnata) – il 30 gennaio 2014; il termine di 20 giorni previsto dal primo comma dell’articolo 369 c.p.c. per il deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte spirava, dunque, il 19 febbraio 2014 (mercoledì); il deposito risulta effettuato il 21 febbraio 2014, come risultante dalla stampa della registrazione informatica del deposito stesso; donde la tardività del deposito e l’improcedibilità del ricorso.

Non vi è luogo all’assegnazione dei termini per il deposito di osservazioni sulla questione dell’improcedibilità, giacchè la regola di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (cfr. Cass. 8137/14).

Le spese seguono la soccombenza, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, da parte del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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