Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29656 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 14/11/2019), n.29656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 14288/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 14, n. 6787/3/17 del 21 settembre 2017, depositata il

22 novembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che:

La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di unità immobiliari di proprietà (con altri) del contribuente in Roma, contestato per a) vizio di motivazione, b) mancata comparazione con immobili similari, c) vetustà e non significativa consistenza di alcuni immobili oggetto dell’accertamento. Il ricorso era respinto in primo grado ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe in ragione della formazione di un giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTP Roma Sez. 65 n. 8780 del 12 aprile 2016. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito.

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

4. Considerato che preliminarmente si deve rilevare che la sentenza impugnata risulta pronunciata nei confronti non solo dell’intimato C.C., ma anche di C.S. e C.G., definiti entrambi come “appellanti”. La stessa parte ricorrente nella parte narrativa dell’impugnazione espone che il ricorso originario sarebbe stato proposto non dal solo C.C., ora unico intimato, ma anche da C.S. quali comproprietari delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento. Sicchè sussiste nel caso una ipotesi di litisconsorzio necessario sia sostanziale (v. Cass. n. 15489 del 2010), sia processuale, che impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli attualmente pretermessi C.S. e C.G..

P.Q.M.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.S. e C.G. con termine per la notifica del ricorso di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA