Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29656 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29656 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 16347-2015 proposto da:
LEONETTI GIAN PAOLO, LEONETTI MARIA GRAZIA, LEONETTI
RAPHAEL, LEONETTI MARIA PIERA, LEONETTI ELISABETTA,
LEONETTI ALEXANDRA, TERLIN MARTINE, LEONETTI MARIA
DONATA, LEONETTI EUGENIO, LEONETTI MARIA GLORIA,
LEONETTI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAllA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio
dell’avvocato ILARIA PAGNI, che li rappresenta e
2017

difende giuste procure speciali notarili;
– ricorrenti –

1843
contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Procuratore

Speciale

Sig.

in persona del
MATTEO

LATERZA,

Data pubblicazione: 12/12/2017

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G AVEZZANA l
INT 3, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
MANFREDINI, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIANNOTTO ULIVI, MAURIZIO RUDALLI giusta procura in
calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 574/2015 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

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– controricorrente

Rilevato che, con ricorso per decreto ingiuntivo, Laura Caravita
di Sirignano, in proprio e quale procuratrice generale dei propri figli,
ha invocato la condanna de La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle indennità asseritamente dovute dalla compagnia avversaria in relazione a una polizza fideiussoria dalla stessa rilasciata in

che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno evidenziato
come La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. si fosse impegnata a garantire,
con polizza fideiussoria, l’adempimento, da parte del Consorzio
Co.Infra, degli obblighi da quest’ultimo assunti con scrittura dell’8
maggio 1992 nei confronti dei ricorrenti, consistenti nella promessa
permuta – in corrispettivo dei suoli che questi ultimi si erano a loro
volta impegnati a cedere volontariamente al Consorzio Co.Infra in
luogo della prefigurata espropriazione per pubblica utilità promossa
dal Comune di Caserta, e in luogo del pagamento delle indennità di
esproprio quale ente delegato dal Comune di Caserta – del 20% dei
fabbricati che il Consorzio (o eventuali altri costruttori – proprietari)
avrebbe dovuto edificare su di essi;
che, con sentenza resa in data 22/6/2007, il Tribunale di Firenze
ha accolto l’opposizione proposta da La Fondiaria s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dai ricorrenti;
che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come, successivamente al descritto accordo intercorso tra il Consorzio Co.Infra e la Caravita di Sirignano (in proprio e nella qualità
spiegata) – accordo allegato a fondamento della polizza fideiussoria
prestata da La Fondiaria in data 29 luglio 1992 – il Consorzio
Co.Infra, dopo aver acquisito in data 4 agosto 1992 la proprietà del
terreno dalla Caravita di Sirignano, lo aveva in pari data ceduto alla
società Caserta 2 s.r.l. che, contemporaneamente, si era formalmente impegnata a cedere alla Caravita, in proprio e nella qualità spiegata, gli erigendi fabbricati originariamente promessi dal Consorzio;

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proprio favore;

che, secondo il tribunale, tali vicende negoziali, successive all’originaria stipulazione intercorsa tra il Consorzio Co.Infra e la Caravita
di Sirignano, avevano determinato la sostanziale novazione dell’obbligazione posta a fondamento della polizza fideiussoria prestata da La
Fondiaria s.p.a., con il conseguente venir meno dell’efficacia di que-

che, avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello
Elisabetta Leonetti, in proprio e quale procuratrice generale di Raffaele Leonetti, Luigi Leonetti, Giuseppe Leonetti, Maria Donata Leonetti,
Gian Paolo Leonetti, Eugenio Leonetti, Maria Grazia Leonetti, Maria
Piera Leonetti, Maria Gloria Leonetti, Maria Cristina Leonetti, tutti in
proprio e quali eredi di Laura Caravita di Sirignano, vedova Leonetti;
che, con sentenza resa in data 26/3/2015, la Corte d’appello di
Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rilevando come, pur quando l’originario accordo posto in essere dalle
parti non fosse riducibile a una mera promessa di ‘permuta’ (assumendo i contorni di una più complessa operazione negoziale), in ogni
caso l’impegno assicurativo originariamente assunto da La Fondiaria
Assicurazioni s.p.a. aveva riguardato un’obbligazione assunta dal
Consorzio Co.Infra, con la conseguenza che, a seguito delle vicende
negoziali successive agli originari accordi tra detto Consorzio e la Caravita di Sirignano, quell’impegno assicurativo non poteva ritenersi
estensibile anche all’inadempimento della Caserta 2 s.r.I., divenuta, a
seguito degli accordi tra Co.infra e Caravita di Sirignano, proprietaria
del terreno degli originari ricorrenti e promittente venditrice degli erigendi fabbricati in favore degli stessi, in tal modo venendo definitivamente meno il legame con gli originari obblighi assunti dal Consorzio e garantiti dalli assicurazione;
che, avverso la sentenza d’appello, Elisabetta Leonetti, in proprio
e quale procuratrice generale di Raffaele Leonetti, Maria Donata Leonetti, Eugenio Leonetti, Maria Gloria Leonetti e Maria Cristina Leonet-

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st’ultima per effetto dell’ art. 1230 cod. civ.;

ti, nonché Gian Paolo Leonetti, Maria Grazia Leonetti e Maria Piera
Leonetti, nonché, quali eredi di Luigi Leonetti, Martine Terlin, Raphael
Leonetti e Alexandra Leonetti, tutti, quali eredi di Laura Caravita di
Sirignano, vedova Leonetti, e in proprio, propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successi-

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a. incorporante la Fondiaria Assicurazioni s.p.a.) resiste con controricorso;
considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la
sentenza impugnata per violazione degli artt. 1325, 1936 e ss. e
1381 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto estinta l’obbligazione di garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice avversaria in ragione del subentro
della Caserta 2 s.r.l. a seguito delle operazioni negoziali successive
agli originari accordi tra le parti;
che, in particolare, i ricorrenti evidenziano come, secondo gli originari accordi intercorsi tra le parti, il Consorzio Co.Infra si fosse impegnato a realizzare l’acquisto, da parte degli originari proprietari del
terreno interessato dall’intervento edificatorio, della proprietà dei
fabbricati promessi quale corrispettivo, non solo in proprio, ma anche
impegnandosi a obbligare eventuali terzi soggetti (che fossero divenuti costruttori-proprietari dei fabbricati da edificare) nei confronti
della Caravita di Sirignano, prevedendo inoltre, nella polizza fideiussoria, che tutti gli obblighi previsti da quest’ultima venissero assunti
dal contraente “per sé, per i propri successori e aventi causa, con
vincolo solidale e indivisibile” (cfr. pag. 18 del ricorso);
che, pertanto, doveva ritenersi persistente la responsabilità del
Consorzio per la mancata realizzazione degli scopi dell’accordo, anche
in forza del principio di cui all’art. 1381 c.c., ai sensi del quale la
promessa del fatto del terzo obbliga il promittente a indennizzare il

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va memoria;

promissario laddove il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto
promesso;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1235, 1325, 1936 e 1939 c.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro-

operazioni negoziali poste in essere a seguito dell’originario accordo
tra Caravita di Sirignano e il Consorzio Co.Infra, comunque destinato
a realizzare gli scopi dell’accordo stipulato tra le parti originarie, a
nulla rilevando il successivo coinvolgimento della Caserta 2 s.r.I., con
la conseguente erroneità dell’avvenuta attribuzione, da parte della
corte territoriale, di un decisivo rilievo al mutamento dei protagonisti
della vicenda negoziale, non essendo nella specie intervenuta alcuna
novazione soggettiva del rapporto originario fondamentale e, conseguentemente, alcuna estinzione della garanzia fideiussoria prestata
dalla compagnia assicurativa avversaria;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato i contenuti della complessa operazione negoziale
realizzata tra le parti, nonché della polizza fideiussoria prestata dalla
compagnia assicurativa avversaria, avendo la corte territoriale trascurato di rilevare l’originaria previsione del possibile adempimento dei
propri impegni, da parte del Consorzio, eventualmente anche attraverso l’intervento di terzi soggetti, conseguentemente assumendo la
responsabilità anche dei relativi inadempimenti;
che il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia respinto l’appello originariamente proposto dai Leonetti (così riassuntivamente identificandosi tutti gli originari appellanti, odierni ricor-

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neamente omesso di rilevare l’intercorso collegamento tra le diverse

renti) muovendo dal presupposto che la modificazione soggettiva determinatasi per effetto della complessa operazione negoziale posta in
essere dalle parti avesse determinato la liberazione de La Fondiaria
dall’obbligazione fideiussoria prestata in favore dei Leonetti in relazione all’adempimento degli obblighi assunti dal Consorzio Co.Infra

che, infatti, secondo quanto espressamente affermato nella sentenza impugnata, l’assicurazione prestata da La Fondiaria sarebbe
stata unicamente riferita “alle inadempienze relative all’esecuzione e
alla consegna delle unità immobiliari da parte del Consorzio Co.Infra,
quale concessionario del Comune” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il successivo atto di vendita con il quale il Consorzio Co.Infra. ha ceduto a Caserta 2 s.r.l. i terreni originariamente di
proprietà dei Leonetti, avrebbe definitivamente ‘spezzato’ il legame
con l’obbligazione principale garantita dalla polizza, non avendo La
Fondiaria assunto alcun obbligo di garanzia in relazione agli adempimenti della società Caserta 2 s.r.l. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
che tale interpretazione degli accordi complessivamente intercorsi
tra le parti deve ritenersi condotta, dal giudice a quo, in contrasto con
i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c., là dove
impone di procedere alla ricostruzione della comune intenzione delle
parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e anche alla luce
del relativo comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto;
che, infatti, secondo quanto espressamente indicato nella polizza
fideiussoria rilasciata da La Fondiaria (il cui testo è stato incontestatamente riprodotto in ricorso dagli odierni istanti), il contenuto della
garanzia da quella prestata in favore dei Leonetti risulta riferito a tutti
gli impegni esattamente definiti nell’accordo intercorso tra i Leonetti e

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con la scrittura privata dell’8/5/1992;

il Consorzio Co.Infra con la scrittura privata dell’8/5/1992 (in tal senso espressamente richiamato e allegato alla polizza, al fine di formarne parte “integrante e sostanziale”: cfr. pag. 18 del ricorso); impegni,
il cui prefigurato adempimento il Consorzio ebbe a promettere, tanto
“per sé”, quanto “per i propri successori ed aventi causa, con vincolo

che, infatti, in coerenza a tale ultima previsione della polizza fideiussoria, nel quadro dell’accordo del’8/5/1992 allegato a
quest’ultima, il Consorzio Co.Infra. aveva promesso ai Leonetti la realizzazione dello scopo concreto da questi ultimi perseguito (consistente nell’acquisto del 20% dei fabbricati destinati ad essere edificati sui
suoli già di proprietà degli stessi Leonetti), non solo quale conseguenza del proprio comportamento contrattuale, bensì anche attraverso
l’eventuale coinvolgimento di terzi soggetti destinati a subentrare allo
stesso Consorzio nell’impegno alla realizzazione di tale scopo in favore dei Leonetti, avendo il Consorzio assunto l’ulteriore vincolo di obbligare, nei confronti dei Leonetti, anche le persone fisiche o giuridiche che fossero risultate costruttrici o proprietarie dei realizzandi immobili da destinare ai Leonetti (cfr. art. 3 della scrittura privata
dell’8/5/1992);
che la successiva articolazione dei rapporti negoziali venutisi realizzando tra il Consorzio, la Caserta 2 s.r.l. e i Leonetti, ebbe effettivamente ad inverare, in concreto, esattamente lo stesso complesso
schema negoziale prefigurato, in termini astratti, nell’originario accordo contrattuale dell’8/5/1992 (integralmente richiamato, fatto
proprio e, dunque, tenuto presente nella polizza fideiussoria rilasciata
da La Fondiaria), avendo il Consorzio Co.Infra contestualmente acquistato dai Leonetti, e successivamente ceduto alla Caserta 2 s.r.I., i
terreni de quibus nella stessa data, il 4/8/1992, in cui la Caserta 2
s.r.l. ha assunto, nei confronti dei Leonetti, l’impegno di cessione del
20% dei fabbricati erigendi sui medesimi terreni;

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solidale e indivisibile” (cfr. art. 9 delle condizioni di polizza);

che, pertanto, nel procedere all’interpretazione del contenuto della garanzia fideiussoria prestata da La Fondiaria in favore dei Leonetti, la corte territoriale ha del tutto trascurato di verificare l’effettiva
corrispondenza, dell’articolazione negoziale concretamente succedutasi attraverso i diversi rapporti contrattuali conclusi tra le parti, alla

dell’8/5/1992, che la stessa Fondiaria ha assunto a riferimento diretto
della garanzia prestata, espressamente richiamandolo e allegandolo
al documento di polizza, quale parte integrante della stessa (cfr. l’art.
9 della polizza fideiussoria), non tenendo conto dell’avvenuta manifesta previsione, in detto accordo dell’8/5/1992, dell’eventuale coinvolgimento (poi in concreto inveratosi) di terzi soggetti nella realizzazione del complessivo assetto di interessi originariamente divisato tra le
parti;
che, conseguentemente, nell’escludere la responsabilità fideiussoria de La Fondiaria conferendo un decisivo rilievo all’intervenuta modificazione soggettiva della parte tenuta da ultimo ad operare il trasferimento, in favore dei Leonetti, del 20% degli fabbricati erigendi
sui terreni dagli stessi originariamente ceduti, la corte territoriale è
pervenuta a un’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti
(della polizza fideiussoria prestata da La Fondiaria, così come
dell’accordo dell’8/5/1992 espressamente indicato quale parte integrante della stessa) in palese contrasto con le norme di ermeneutica
contrattuale imposte dall’art. 1362 c.c., avendo la corte d’appello riduttivamente individuato il contenuto dell’impegno fideiussorio de La
Fondiaria senza tener conto della comune intenzione delle parti così
come espressamente estesa e consacrata nei documenti dalle stesse
sottoscritti, anche alla luce del relativo comportamento complessivo,
anche posteriore alla conclusione del contratto;
che, sulla base delle indicate premesse, in accoglimento del terzo
motivo di ricorso, e ritenute assorbite le restanti censure, dev’essere

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programmazione generale contenuta nell’accordo contrattuale

pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseA–Lcr L’
022 Do, L4
(22
guente rinvi
a Corte-d’a-ppelto di Firenze, in diversa deYmposizione,
0

cui è altresì rimesso il compito di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità;

Accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze,
in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 28/9/2017.

P.Q.M.

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