Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29655 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato QUAGLIOZZI
PAOLA (STUDIO IANNELLI), rappresentato e difeso dall’avvocato NOBILE
CALOGERO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), (già Ferrovie dello
Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona
dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8705/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’1/12/08, depositata il 15/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Frosinone, depositato il 29.4.2003, A.C., premesso di essere dipendente della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con profilo professionale di ausiliario, chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell’indennità di malattia, ai sensi dell’art. 48, n. 5 dell’allegato 7 del CCNL 1990-92, e quindi dell’art. 56, lett. a), punto 8 del CCNL 1996-99, per l’intero periodo per il quale esso ricorrente si era assentato dal lavoro (a partire dall’ottavo giorno) negli anni dal 1994 al 2002, con condanna della società convenuta alla relativa erogazione.
Con sentenza in data 8.7 – 13.7.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società datoriale lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 1.12.2008 – 15.10.2009, in accoglimento dell’appello proposto, rigettava l’originaria domanda dell’ A..
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione A. C. con cinque motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la società intimata.
Col predetto ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di ermeneutica legale in relazione alla suddetta normativa contrattuale, rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’indennità in parola non fosse dovuta per i giorni di assenza per malattia coincidenti con i turni di riposo settimanali o con le festività.
Ritiene lo scrivente che il ricorso è manifestamente fondato.
Sul punto è stato già affermato (Cass. sez. lav., 13.5.2009 n. 11012) che in tema di indennità di malattia per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, l’art. 56, lett. a), punto 8, dei CCNL 1996 – 1999 del detto personale (il quale dispone che per i giorni di malattia ai dipendente viene corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno una indennità sostitutiva giornaliera di importo pari all’indennità quadri o all’indennità di utilizzazione spettante nelle giornate di ferie) va interpretato, in base al chiaro tenore letterale delle espressioni usate ex art. 1362 c.c. nel senso che l’indennità sostitutiva giornaliera va corrisposta anche nei giorni festivi in ragione dell’univoco riferimento all’indennità di utilizzazione spettante nelle giornate di ferie e, quindi, ad un’indennità che prescinde del tutto dalla effettiva prestazione lavorativa”.
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.
Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede, essendo la decisione impugnata conforme a precedenti in termini della Corte (Cass. n. 10527/2009, n. 11012/2009). In tali decisioni è stato affermato che la lettera della norma contrattuale è chiara e non si presta a diversa interpretazione. L’indennità di malattia va ragguagliata all’indennità di utilizzazione corrisposta nel periodo di ferie solo per quanto attiene all’importo (… di importo pari all’indennità di utilizzazione…), ma non ne segue il regime. E’ anche stata data risposta all’obiezione della Corte di merito che ha ravvisato un’incongruenza nell’interpretazione complessiva delle norme, qualora venissero intese nel senso che l’emolumento spetta al personale in malattia e non a quello in servizio, anche se in ferie. In realtà, come si evince dal testo dell’art. 51 del CCNL 1996/1999, riportato in sentenza, durante il periodo di ferie spetta oltre all’indennità di utilizzazione anche l’indennità di turno, mentre durante l’assenza per malattia spetta solo la prima, dichiarata espressamente non cumuiabile con altre indennità. E’ perciò da escludere un trattamento più favorevole del dipendente in malattia rispetto a quello in ferie.
Il ricorso va pertanto accolto. E non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna di RFI al pagamento della somma di Euro 397,63 oltre accessori e spese dei tre gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento, in favore di A.C., della somma di Euro 397,63, a titolo di trattamento economico spettante per i giorni di assenza per malattia negli anni dal 1994 al 2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Condanna RFI al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, che liquida per il primo grado in complessivi Euro 390,00 di cui Euro 95,00 per diritti e Euro 265,00 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 505,00 di cui Euro 95,00 per diritti e Euro 380,00 per onorario, e per il presente giudizio in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011