Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29655 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5551-2020 proposto da:

NUOVI CANTIERI APUANIA S.P.A., CON SOCIO UNICO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO TAGLIOLI;

– ricorrente –

contro

FEATHERSTAR LIMITED, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANT’ANSELMO 7,

presso lo studio dell’avvocato CARLO PECORARO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO LOPEZ DE GONZALO e MIRKO

SCAPINELLO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA (r.g. n. 178//2019

V.G.), depositato il 24/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere VALITUTTI ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso; uditi gli avvocati Maurizio Pagani per delega dell’avvocato

Marcello Taglioli e Marco Lopez De Gonzalo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto in data 22 aprile 2014, la Nuovi Cantieri Apuania s.p.a. si obbligava a progettare e costruire uno yacht a motore di lusso, tipo Admiral C-Force 50, comprensivo di attrezzature ed accessori, da consegnarsi all’acquirente Featherstar Limited di Londra, per il prezzo complessivo di Euro 14.550.000,00. Il contratto prevedeva, altresì, oltre alla garanzia per i vizi del bene, una clausola compromissoria, a tenore della quale tutte le controversie derivanti dal contratto, che non fossero risolte in via negoziale o d’accordo tra le parti, sarebbero state risolte a Londra, da un arbitrato vincolante, ai sensi dell’Arbitration del 1996.

1.1. Eseguite dalla Nuovi Cantieri – in forza del patto di garanzia – una serie di riparazioni sul natante, la medesima società otteneva l’emissione, da parte del Tribunale di Massa, del D.I. n. 327 del 2017, in data 11 aprile 2017, con il quale veniva intimato alla Featherstar il pagamento della somma di Euro 367.935,00 in favore della ricorrente. Proposta opposizione da parte di quest’ultima, il giudice adito denegava la sospensione del provvedimento monitorio, richiesta dall’opponente.

1.2. Nelle more del giudizio di opposizione, la Featherstar instaurava tre procedimenti arbitrali a Londra, che si concludevano con i lodi in data 17 dicembre 2018, 7 marzo 2019 e 15 luglio 2019, che liquidavano alla Nuovi Cantieri Apuania una somma inferiore a quella recata dal suindicato provvedimento monitorio. Con decreto in data 23 maggio 2019 – dichiarato esecutivo dalla Corte d”appello di Genova con ordinanza del 18 dicembre 2019 – veniva riconosciuta l’efficacia in Italia dei lodi del 17 dicembre 2018 e del 7 marzo 2019. Con successivo decreto in data 23 settembre 2019 – dichiarato esecutivo con ordinanza del 3 giugno 2020 – la medesima Corte d’appello di Genova riconosceva l’efficacia in Italia anche del terzo lodo, in data 15 luglio 2019.

2. Con ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2 e fondato su di un unico motivo, la Nuovi Cantieri Apuania s.p.a. ha denunciato il conflitto positivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale di Londra “e/o della Corte d’appello di Genova”, e dichiararsi “sussistente la giurisdizione del Tribunale di Massa”, investito del rapporto relativo al menzionato provvedimento monitorio.

3. La resistente Featherstar Limited ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile la documentazione allegata alla memoria della resistente, poichè non concernenti “la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso”, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

2. Nel merito il ricorso è inammissibile per diversi ordini di ragioni.

2.1. Deve, invero, anzitutto osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – applicabile a tutti i ricorsi, ivi compresi quelli proposti ex art. 362 c.p.c., – richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della pronuncia impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano l’accoglimento del ricorso (Cass., 18/08/2020, n. 17224; Cass., 14/05/2018, n. 11603; Cass., 19/08/2009, n. 18421).

1.1.1. Nel caso di specie, per contro, il ricorso non rende affatto comprensibili, con la dovuta chiarezza, le ragioni ed i termini del denunciato conflitto. Nella parte espositiva del mezzo la ricorrente assume, infatti, che “i procedimenti in conflitto (…) risultano essere: da una parte, il procedimento radicato dinnanzi al Tribunale di Massa (…) dall’altro, i procedimenti di opposizione ex art. 840 c.p.c., pendenti innanzi alla Corte d’appello di Genova (…) nonchè i lodi medesimi”. Nelle conclusioni finali, invece, la istante ha chiesto “dichiararsi il difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale e/o della Corte d’appello di Genova”, e dichiararsi “sussistente la giurisdizione del Tribunale di Massa”.

1.1.2. Orbene – pure a prescindere dalla considerazione che oggetto del conflitto ex art. 362 c.p.c., comma 2, sono le decisioni emessi in tema di giurisdizione, e non certo i relativi giudizi – è di tutta evidenza che le suesposte deduzioni non consentono in alcun modo – come esattamente rilevato dalla controricorrente – “di individuare quale sia il reale oggetto del ricorso”.

2. Ad ogni buon conto, così come denunciato, il conflitto di giurisdizione è da ritenersi del tutto inesistente.

2.1. Se, invero, il conflitto in parola fosse da considerarsi denunciato dalla ricorrente nel senso che esso sussista tra la Corte d’appello di Genova ed il Tribunale di Massa, è evidente che non si tratta affatto di un conflitto di giurisdizione, venendo in considerazione un ipotetico conflitto tra giudici che appartengono al medesimo ordine giurisdizionale, ossia tra giudici ordinari, e non tra giudici speciali, ovvero tra questi ed i giudici ordinari, come previsto dall’art. 362 c.p.c., comma 2.

Il conflitto di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., si verifica, invero, quando due giudici, appartenenti ad ordini diversi, abbiano definito in termini contrastanti la stessa questione di giurisdizione, mentre la questione relativa all’attribuzione, all’uno piuttosto che all’altro giudice appartenente al medesimo ordine giurisdizionale, della potestas iudicandi su di una determinata controversia, non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria (Cass., 11/12/2013, n. 27734).

2.2. Ma anche se il conflitto fosse da intendersi denunciato tra il Tribunale di Massa ed il Collegio Arbitrale costituito a Londra, non sussisterebbe, del pari, un conflitto tra giudici speciali o tra questi e giudici ordinari, denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., atteso che i giudici speciali menzionati dalla citata norma devono appartenere all’ordinamento giudiziario italiano (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunali amministrativi regionali, ecc.), in relazione al quale soltanto la Corte Suprema di Cassazione si pone come giudice dei conflitti. Il potere risolutivo in parola non può, per converso, essere esercitato quando il conflitto non riguardi giudici dell’ordinamento interno, atteso che le autonome decisioni che i giudici o gli arbitri stranieri (per questi ultimi, cfr. Cass., 21/01/2000, n. 671; Cass., 11/12/2013, n. 27734) assumono in merito alla loro giurisdizione, restano affidate ad una loro valutazione non denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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