Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29654 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.A. (Ved. R.) (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BEVIGNANI 9, presso lo studio

dell’avvocato FUCCI CESARE, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

LANZETTA ELISABETTA, POLICASTRO LUCIA giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 8467/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25/11/2008, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito l’Avvocato Fucci Cesare difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Lanzetta Elisabetta, difensore del controricorrente

e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

“Con ricorso a questa Corte Suprema iscritto al n. 23417/10 C.M.A. chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8467/08 del 25.11.2008 – 24.9.2009 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, aveva rigettato la domanda dell’assicurata volta ad ottenere la declaratoria del diritto a percepire l’indennità integrativa speciale in misura integrale anche sulla pensione diretta ed in aggiunta a quella percepita sulla pensione di riversibilità.

In particolare la C. lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia.

Avverso la stessa sentenza propone ricorso incidentale l’Inps rilevando la carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ad avviso dello scrivente il ricorso principale è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.; ed invero la sentenza della Corte d’appello risulta depositata il 24 settembre 2009 mentre il ricorso per cassazione, recante la data del 29 settembre 2010 (per come risulta dalla procura speciale rilasciata in calce al ricorso predetto), risulta notificato a controparte il 1 ottobre 2010.

Devesi in proposito evidenziare che l’art. 327 c.p.c., il quale prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, (termine ridotto a mesi sei, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che si applica peraltro, alla stregua dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, ai giudizi istaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e cioè successivamente alla data del 4.7.2009), configura espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici. Il detto termine prescinde dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., avuto riguardo alla estensione del termine che consente alla difesa di evitare il suddetto pregiudizio con l’uso della normale diligenza.

Ritiene lo scrivente che parimenti inammissibile debba essere dichiarato il ricorso incidentale proposto dall’Inps, alla stregua del costante orientamento di questa Corte per il quale, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile, per carenza di interesse e di soccombenza, il ricorso proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.

Qualora il Collegio intendesse condividere le osservazioni sopra esposte, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, potrebbero essere definiti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. con la declaratoria di inammissibilità degli stessi”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte, riuniti i ricorsi, condivide la relazione quanto alla rilevata tardività, sicchè va dichiarata la inammissibilità del ricorso principale, da cui deriva la inefficacia del ricorso incidentale tardivo dell’INPS (art. 334 c.p.c., comma 2). Segue la condanna alle spese della C., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficacia quello incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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