Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29654 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19726-2019 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato GUIDO VALORI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati IGNAZIO TRANQUILLI e

FRANCO GAETANO SCOCA;

– ricorrente –

contro

CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

CLARIZIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

R.S., M.G., P.A.,

C.D., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7165/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 20/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il dichiararsi l’inammissibilità

del ricorso comunque infondato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.P. ricorre per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7165/2018 con la quale veniva declinata la giurisdizione del Giudice Ammnistrativo in relazione all’impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Sezioni Unite del 7 novembre 2017.

Nell’occasione la sentenza del Consiglio di Stato, adito su ricorso del C.O.N. I., accoglieva il proposto gravame, riformava l’appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4041/2018 e dichiarava il detto difetto di giurisdizione.

Il ricorso è affidato ad un articolato motivo ed è resistito con controricorso del C.O.N.I..

Va, in breve, riepilogato che la vicenda processuale per cui è causa ebbe inizio a seguito della apertura di due procedimenti disciplinari (n.ri 3 e 6/17) da parte della Procura Generale dello sport, con deferimento dell’odierno ricorrente e di altri tesserati della Federazione italiana di danza sportiva innanzi al Tribunale federale della Federazione stessa.

Tale Tribunale, riuniti i detti procedimenti, dichiarava – con decisione n. 20/2017 “inammissibile l’azione disciplinare promossa con l’atto di deferimento del 21 aprile 2017 (prot. 2456) per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport”, nonchè “per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati” e la “nullità dell’atto di delega del 19 aprile 2017 (nonchè) di tutti gli atti di indagine”.

Giova al riguardo (data la particolarità della non consueta fattispecie in esame ed al fine di comprenderla al meglio) specificare che nel corso dei citati procedimenti il Procuratore Federale formulava al Procuratore Generale dello Sport due istanze di autorizzazione all’astensione (la prima rigettata e la seconda accolta) in relazione al procedimento n. 3/17, nonchè altra analoga istanza (accolta) in ordine al procedimento n. 6/17.

Conseguentemente alle alterne sorti delle succitate istanze si verificava dapprima l’assegnazione del procedimento 3/17, da parte del Procuratore Federale, ad un Sostituto e – successivamente- l’applicazione di altro Procuratore Nazionale (in entrambi i procedimenti), con conclusivo atto del 21.4.2017 di esercizio dell’azione disciplinare.

Il Tribunale Federale dichiarava, quindi e come già detto, l’inammissibilità dell’azione disciplinare, con decisione confermata dalla Corte di Appello federale, ma impugnata dalla Procura Generale dello sport con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N. I. a Sezioni Unite. Quest’ultimo -come innanzi accennato- accoglieva l’impugnazione e rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale di primo grado “affinchè si proceda nel merito”.

L’odierno ricorrente, in uno agli altri tesserati interessati dall’azione disciplinare esercitata, proponeva -avverso la decisione del Collegio di Garanzia- ricorso innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio.

Quest’ultimo, con sentenza n. 4041/2018, accoglieva, in punto e per quanto oggi rileva, la domanda di cui al ricorso e -ritenuta la giurisdizione dell’A.G.A.- annullava tutti i provvedimenti impugnati, rigettando, per il resto, la domanda risarcitoria pure avanzata in giudizio.

Nell’occasione veniva prospettata una “interpretazione costituzionalmente orientata” del D.L. n. 220 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 280 del 2003.

Alla stregua di tale interpretazione, definita “perfettamente conforme al dato letterale del termine irrogazione” (di cui alla citata norma), sarebbero riservati alla cognizione del Giudice sportivo solo comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e relativi a sanzioni.

Il C.O.N.I. interponeva appello avverso la succitata decisione del tribunale ammnistrativo di prima istanza, appello resistito dall’odierno ricorrente e dagli altri tesserati interessati.

Con la sentenza per cui oggi è ricorso il Consiglio di Stato affermava -per quanto oggi rileva ed in riforma della prima decisione- il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ritenendo la specifica materia rimessa all’ordinamento sportivo.

L’affermazione del Consiglio poggiava sulla ritenuta affermazione che anche le questioni (come quelle che hanno dato vita alla controversia) di competenza all’interno dell’ordinamento sportivo ovvero della titolarità del potere di azione disciplinate e di individuazione dell’organo in concreto a tanto legittimato attenevano, comunque, ed erano in sostanza finalizzati alla materia della “irrogazione ed applicazione” delle sanzioni sportive ex art. 2 cit. a prescindere se, in concreto, concorreva o meno una già intervenuta sanzione.

Dopo la proposizione degli atti introduttivi del giudizio innanzi a questa Suprema Corte, hanno depositato memorie il ricorrente e il Comitato controricorrente.

La Procura Generale presso questa Corte ha rassegnato, come in atti, proprie conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo del ricorso si deduce l'”erroneo ed illegittimo diniego di giurisdizione in violazione del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i. (art. 1 e 7, nonchè art. 133, comma 1, lett. z)”, nonchè “l’errata e/o mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 220 del 2003 convertito nella L. 17 ottobre, n. 280″ con conseguenti violazioni dei principi in tema di sussistenza della giurisdizione statale e delle norme sul giusto processo ex artt. 24,103,111 e 113 Cost..

In sostanza il ricorso pone il problema della ricorrenza o meno del potere giurisdizionale da parte del Giudice dell’ordinamento sportivo.

L’odierna controversia si condensa, quindi, nella questione se vi sia stato o meno, nella fattispecie, una errata valutazione della insussistenza della giurisdizione statale rispetto a quella -ritenuta unicamente ricorrente- del Giudice sportivo.

La questione posta (ed il ricorso, conseguentemente) non è fondata.

Con il motivo in esame si presuppone una interpretazione del tutto particolare dell’art. 2 cit. per cui in assenza di sanzione sportiva verrebbe meno il noto principio normativo del riparto di giurisdizione statale/sportiva.

La proposta interpretazione non può essere condivisa dovendosi ritenere che le questioni sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell’azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive siano questioni logicamente rientranti nell’alveo tipico della giurisdizione sportiva.

Nè appare condivisibile il dedotto stravolgimento del riparto di giurisdizione al punto da considerare rientrante in quella dello Stato anche la questione di competenza interna alla giustizia sportiva.

E tanto alla stregua del noto principio dell'”autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale” riconosciuto dallo Stato, che ha riservato a sè la tutela risarcitoria lasciando alla giurisdizione sportiva ogni attribuzione in tema di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Infatti, la riserva a favore della giustizia sportiva non intacca la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Il sistema, così configurato, risulta improntato al necessario bilanciamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo con il rispetto dei limiti e delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono il diritto di difesa ed il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24,103 e 113 Cost..

Nella ipotesi per cui è controversia si verte, nella sostanza, in tema di sola determinazione degli organismi interni della giustizia sportiva preposti – secondo l’ordinamento sportivo-al giudizio su sanzioni disciplinari.

Non può esservi a tal solo riguardo dubbio sulla inesistenza della giurisdizione statuale, comprendendo il giudizio sulla irrogazione della sanzione anche quello sul procedimento che vi conduce, ivi compresa l’individuazione degli organi competenti.

In proposito non può che richiamarsi nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, che -ormai da tempo e con molteplici pronunce- ha chiarito definitivamente ogni aspetto della concorrenza fra la giurisdizione statale e quella dell’ordinamento sportivo e della ricorrenza di quest’ultima. “In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, conv. in L. n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.” (Cass. S.U., Sent. 27 dicembre 2018, n. 33536).

Al riguardo non può che richiamarsi, in breve, anche quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito con modificazioni con la L. 17 ottobre 2003, n. 280.

Il motivo è, pertanto, infondato.

2.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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