Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29653 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di
livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 670/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 20/04/2010, depositata il 06/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Reggio Calabria, depositato il 28.1.2005, B.E., premesso di aver subito in data (OMISSIS) un infortunio sul lavoro per il quale l’Inail gli aveva riconosciuto una inabilità nella misura dell’11% provvedendo a corrispondergli il relativo indennizzo in capitale, rilevava l’erroneità di tale valutazione assumendo che la percentuale dell’inabilità era pari almeno al 16%. Chiedeva pertanto l’accertamento di tale superiore grado di inabilità e la condanna dell’Inail alla corresponsione delle prestazioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13.
Con sentenza n. 1479/05 il giudice adito rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 20.4 – 6.5.2010, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava che il B., a seguito dell’infortunio in questione, aveva riportato una invalidità permanente nella misura del 14%, e condannava l’Inail alla corresponsione della rendita vitalizia nella misura predetta.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inail lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e del D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni e della tabella dell’indennizzo del danno biologico. In particolare rileva che, trovando applicazione nella fattispecie il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 erroneamente la Corte d’appello aveva disposto l’erogazione di una rendita vitalizia e non la corresponsione di una somma in capitale.
L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Ad avviso dello scrivente il ricorso è manifestamente fondato.
Ed invero, pacifico essendo tra le parti che nel caso di specie trova applicazione la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale e solo per le menomazioni superiori al 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Qualora il Collegio intendesse condividere tali osservazioni, il ricorso potrebbe essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. con l’accoglimento dello stesso”.
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.
La Corte condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede, sicchè, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell’INAIL al pagamento della rendita in capitale.
Considerato l’esito della lite, che vede l’intimato sostanzialmente vittorioso, si confermano le statuizioni di merito sulle spese e si compensano quelle del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’INAIL a corrispondere a B.E., per l’infortunio del (OMISSIS), l’indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale di invalidità del 14%. Conferma le statuizioni di merito sulle spese e compensa quelle del presente giudizio di legittimità. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011