Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29653 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 29653 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 11375-2015 proposto da:
MINISTERO ATTIVITA’

PRODUTTIVE

in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente contro

2017
1786

INTERFITO MEDITERRANEA SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimata-

Nonché da:
FINAGRO SPA quale società incorporante INTERFITO

Data pubblicazione: 12/12/2017

MEDITERRANEA SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore Dott. GIUSEPPE NAPONIELLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEDEI TRE
OROLOGI 14/A, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO

all’avvocato MASSIMO RANIERI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale contro
MINISTERO ATTIVITA’

PRODUTTIVE in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

controricorrenti all’incidentale

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato GIANMARIO ROCCHITTA per Avvocatura
Stato;
udito l’Avvocato MASSIMO RANIERI;

2

GAMBINO, che la rappresenta e difende unitamente

FATTI DI CAUSA
Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 ap -ile 1910,
n. 639, l’Intendenza di Finanza di Potenza, a ciò delegata dal
Ministero dell’Industria, ingiunse alla Interfito Mediterranea S.p.A. il
pagamento della somma di lire 29.679.702.000 (oltre interessi ed

39, comma 11, del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, restituzione
conseguente al decreto del Ministero dell’Industria n. 85 del 31 marzo
1994, di decadenza della predetta società dal godimento dei benefici
di cui al citato decreto legislativo.
Nello spiegare opposizione, la società intimata dedusse la nullità
dell’ordinanza ingiunzione, argomentando dall’illegittimità del decreto
di revoca dei contributi per inefficacia del provvedimento «a monte»
di concessione degli stessi, quale conseguenza della pronuncia del
lodo arbitrale con cui era stata dichiarata risolta, per inadempimento
della P.A. concedente, la convenzione relativa al progetto lnanziato
con l’ammissione a contributo.
Sull’eccezione sollevata ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n.
260, dalle PP.AA. evocate in giudizio (Ministero delle Finanze e Ufficio
del Registro di Potenza), venne ordinata ed eseguita l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Industria (nel corso del
giudizio divenuto, per mutamento di denominazione, dapprima
Ministero delle Attività Produttive e poi, all’attualità, Minis1 ero dello
Sviluppo Economico), ente titolare del credito contrcverso.
Il Tribunale di Potenza, affermata la legittimazione passiva di
tutte le PP.AA. convenute, accolse l’opposizione, sul rilievo
dell’annullamento giudiziale ad opera del T.A.R. Lazio del decreto
ministeriale di decadenza dai benefici presupposto dell’ingiunzione.
Sull’impugnazione proposta dalle PP.AA., la Corte di Appello di
Potenza, con la sentenza n. 458/2014 del 6 maggio 2014, ha
dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero
R.G. 11375.2015

3

Il
Dott.

nsigli re Est.
ele Rossi

accessori), quale restituzione dei contributi erogati in virtù dell’art.

dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (succeduta
ex lege all’Intendenza di Finanza), e confermato, per il resto e nel
merito, la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, il Minis:ero dello
Sviluppo Economico; resiste, proponendo altresì ricorso incidentale

la Interfito Mediterranea S.p.A. in liquidazione; al ricorso incidentale
resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e l’Agenzia delle Entrate.
La Finagro S.p.A. e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno
depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale, il Ministero dello
Sviluppo Economico rileva la nullità della sentenza o del procedimento
ex art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa
applicazione degli artt. 36,99,101,112,121,167 e 345 cod. proc. civ..
Assume che la Corte di Appello ha pronunciato l’annullamento
dell’ingiunzione fiscale per un motivo (segnatamente, l’annullamento
in sede giurisdizionale amministrativa del decreto del Ministero
dell’Industria di revoca dei contributi) esulante dalle formulate ragioni
di opposizione, riferite invece all’illegittimità dell’ingiunzione per la
risoluzione della convenzione tra la P.A. e la società beneficiz:Iria.
La censura è inammissibile, siccome avente ad oggetto questione
coperta da giudicato interno.
Il lamentato vizio di ultra petizione – qualora, in astratta ipotesi,
ravvisabile – inficiava, infatti, la pronuncia di primo grado (iDer avere
il Tribunale di Potenza posto a fondamento della decisione la sentenza
del TAR Lazio di annullamento del D.M. di decadenza dai benefici: cfr.
pag. 3 sentenza Corte di Appello), talchè esso, per la regola generale
stabilita dall’art. 161, comma 2, cod. proc. civ., doveva costituire
motivo di appello: ciò, tuttavia, non risulta dalla sentenza della Corte

R.G. 11375.2015

4

Il Cons gMerie■55t.
Dott. Raf aè4é Rossi

articolato su un unico motivo, la Finagro S.p.A., società incorporante

di Appello (chiara nell’individuare le ragioni del gravarne: pag, 4) né il
ricorrente ha offerto prova di avere specificamente dedotto con
l’impugnazione ordinaria la qui denunciata nullità.
2. Con il terzo motivo di ricorso principale (preliminare rispetto al
secondo, in quanto in ipotesi assorbente ogni ulteriore valutazione

procedimento ex art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., per
violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, degli artt. 1.01 e 269
del codice di rito e dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958.
Espone il ricorrente che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione
fiscale le PP.AA. originariamente evocate (Ministero delle Finanze e
l’Ufficio del Registro di Potenza) hanno – con comparsa di costituzione
del 28 marzo 1995 per l’udienza di prima comparizione del 28
gennaio 1996 – sollevato, in maniera tempestiva e rituale, eccezione
di difetto di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 4 della legge n.
260 del 1958, indicando nel Ministero dell’Industria la corretta parte
processuale da convenire; tuttavia, solo dopo «oltre sette anni di
udienze ed alle porte dell’udienza di precisazione delle conclusioni», il
Tribunale, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 29 maggio
2001, ha disposto, su sollecitazione dell’opponente, la chiamata in
causa del Ministero in questa sede impugnante.
Secondo l’assunto del ricorrente, tale anomalo svolgimento della
vicenda processuale ha determinato: a) la violazione dell’art. 4 della
legge n. 260 del 1958, norma da intendersi, sulla base di un’esegesi
logica e sistematica, come impositiva di un obbligo per il giudice di
provvedere sulla eccezione del convenuto immediatamente, non oltre
la prima udienza ed a pena di decadenza, con la fissazicine di un
termine per la rinnovazione dell’atto al legittimo contraddittore; b) la
lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del
Ministero dell’industria, in conseguenza della tardiva chiamata in lite.

R.G. 11375.2015

5

Est.
Il Co
Dott. FatfeIe Rossi

sulla impugnata decisione), si prospetta nullità della sentenza o del

2.1. Il motivo, pur muovendo da una esatta rappresentazione
dell’andamento del processo, è infondato, sotto tutti i profili Illustrati.
Il menzionato art. 4 delle legge n. 260 del 1958 è così fo – mulato:
«L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto
introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato,

con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto
doveva essere notificato.
Tale indicazione non è più eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere
rinnovato.
L’eccezione rimette in termini la parte.».
Come si inferisce dal trascritto tenore letterale, la norma (la quale
trova applicazione anche quando, come nella specie, l’errore di
identificazione riguardi distinte ed autonome soggettiva di diritto
pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato: Cass.,
Sez. U, 26/05/2012, n. 8516; Cass., 04/03/2016, n. 4266) stabilisce
un limite preclusivo unicamente per la formulazione dell’eccezione ad
opera della parte interessata, limite funzionale (dacchè riferito alla
prima udienza) alla compiuta definizione in limine litis delle questioni
controverse, anche in ordine alla individuazione dei soggetti
legittimati a resistere alla proposta domanda giudiziale.
La disposizione non sancisce espressamente alcun termine (sulla
cui natura, ordinatoria o perentoria, dovrebbe poi indagarsi) per il
compimento delle attività del giudice conseguenti alla sollevata
eccezione ed occorrenti per la corretta instaurazione del
contraddittorio, cioè a dire per l’adozione dell’ordine di rinnovazione
dell’atto alla parte legittimata.
2.2. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, poi, un
termine del genere non può nemmeno desumersi in via errreneutica,
ostandovi due dirimenti rilievi.
R.G. 11375.2015

6

Il CoqsI€st.
Dott. Rbf&ele Rossi

deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza,

In primo luogo, la considerazione della chiarezza ed univocità
della formulazione delle norme con cui il legislatore fissa barriere
temporali all’operato del giudice: basti, al riguardo, richiamare l’art.
630, comma 2, cod. proc. civ. (laddove prescrive al giudice di
dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva per inattività delle

successiva al verificarsi» della causa estintiva) oppure l’art. 38,
comma 3, cod. proc. civ. (nella parte in cui consente al giudice il
rilievo di ufficio dell’incompetenza non oltre la prima udienza di
trattazione della causa).
Ancora, i principi generali sui criteri di esegesi delle norme di
legge: segnatamente, la regola della «stretta interpretazione» delle
disposizioni che sanciscono preclusioni o decadenze processuali, con il
divieto di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di esse.
2.3. Seppure non vincolata ad un termine perentorio, l’adozione
del provvedimento che, in accoglimento della eccezione della P.A.
convenuta, ordini la rinnovazione dell’atto al legittimo contraddittore
non può tuttavia, in relazione al concreto sviluppo del singolo
processo, arrecare pregiudizio alla esplicazione delle facoltà difensive
delle parti (in primo luogo, di quella chiamata in causa con detto
ordine), ponendosi altrimenti in contrasto con i superiori principi, di
rango costituzionale, del giusto processo e del diritto di difesa.
E’ quanto lamentato, ancora una volta ingiustificatamente, dalla
parte ricorrente.
Il – pur assai rilevante – lasso temporale intercorso tra la
proposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva (con la
comparsa di costituzione del marzo 1995) e la pronuncia dell’ordine di
integrazione del contraddittorio (con provvedimento del marzo 2001)
non ha cagionato alcun vulnus alla difesa del terzo chiamato Ministero
dell’Industria.

R.G. 11375.2015

7

Il Co
Dott. R f ele Rossi

parti con ordinanza da pronunciarsi «non oltre la prima udienza

La controversia in primo grado, infatti, in quanto Promossa
nell’anno 1994, si è svolta sotto l’egida del codice di rito anteriore alla
operatività della legge 26 novembre 1990, n. 353, cioè a dire
secondo le regole del cd. «processo senza barriere», caratterizzato
dalla insistenza di preclusioni al compimento delle attività assertive

conclusioni, di emendare o specificare domande ed eccezioni (anche
di proporne di nuove, salva la espressa non accettazione del
contraddittorio manifestata dalla controparte) e di articolare nuove
istanze istruttorie.
Ciò posto, l’ordinanza di rinnovazione dell’atto nella specie è stata
pronunciata nella fase di trattazione del giudizio, successivamente
dipanatosi attraverso plurime udienza sino alla precisazione delle
conclusioni, rassegnate nel giugno 2003: in questo arco temporale, il
Ministero dell’Industria si è ritualmente costituito, potendo
compiutamente svolgere ogni deduzione difensiva ritenuta opportuna,
afferente il thema decidendum o il thema probandum.
3. Per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 99, 101, 112,
121, 167 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 3 del r.d. 14 aprile
1910, n. 639, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc.
civ., il Ministero dello Sviluppo Economico deduce, quale secondo
motivo del ricorso principale, che la Corte di Appello ha cmesso di
pronunciare sulla fondatezza della pretesa erariale di ottenere la
restituzione dei contributi indebitamente percepiti dall’opponente.
Premesso che il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale è
diretto all’accertamento, positivo o negativo, della pretesa erariale
nell’ambito dell’oggetto del contendere definito dalle parti,
l’impugnante sostiene che, dedotta in lite l’avvenuta risoluzione
giudiziale della convenzione con la P.A. relativa al progetto ‘inanziato
con la conseguente sopravvenuta inefficacia del provvedimento di
ammissione al contributo, la Corte territoriale avrebbe dovuto
R.G. 11375.2015

8

Il Con
st.
Dott. Ra faele Rossi

ed asseverative delle parti e dalla possibilità, anche in sede di

procedere all’accertamento dell’obbligo della società opponente di
restituire il finanziamento divenuto

sine titulo,

senza a tal fine

postulare – come invece ritenuto nella sentenza impugnata – la
necessità di un’apposita domanda riconvenzionale da parte opposta.
3.1. Il motivo è fondato.

del 1910, a seguito della modifica operata dall’art. 130, comma 2, del
d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l’abrogazione delle disposizioni
regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di
precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l’attivazione
del procedimento di riscossione mediante ruolo; nel sistema risultante
dopo le descritte novelle, essa costituisce un atto amministrativo a
carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della
pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa
erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a
conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela
dei propri interessi anche in sede giurisdizionale.
La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un
lato, l’osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto
essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo
(ad esempio, l’esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell’atto,
l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere), ma
richiede altresì, in relazione all’efficacia accertativa, la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la
certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza
e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da
parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone
di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U,
25/05/2009, n. 11992).
Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo
r.d. n. 639 del 1910 è rappresentato dall’opposizione da proporsi ad
R.G. 11375.2015

9

U Co i ie Est.
Dott. a aele Rossi

L’ingiunzione cd. fiscale, prevista dall’art. 2 del citato r.d. n. 639

iniziativa della parte ingiunta: proprio dall’illustrata natura complessa
dell’ingiunzione deriva che il thema decidendum di tale controversia
non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento
impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del
ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di

un’opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il
difetto dei presupposti per l’adozione di essa oppure vizi relativi ai
requisiti di forma-contenuto dell’atto: così Cass. 20/06/2016,
n.12674), ma si estende necessariamente all’accertamento sul merito
della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A..
In altre parole, l’opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto
non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico
obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita
ai vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente ma
involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal
senso, l’accertamento sull’esistenza e l’entità del credito.
In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell’avversa
opposizione ovvero la conferma dell’impugnata ingiunzione, l’opposta
amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o
parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le
ragioni causali già giustificanti l’ingiunzione, sulla cui fondatezza il
giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle
parti (assumendo l’amministrazione opposta, ai fini del riparto del
relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo
stesso atto di accertamento notificato all’ingiunto, nei limiti da questi
impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il
giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n.
22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla
distribuzione dell’onus probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).

R.G. 11375.2015

10

Il Conse ier Es
Dott. Rat’essi

autotutela (sicchè sarebbe inammissibile, per difetto di interesse,

3.2. Alla luce degli enunciati principi di diritto, chiaro si appalesa
l’errore contenuto nell’impugnata sentenza, puntualmente censurato.
La Corte di Appello di Potenza, confermando cor diverse
espressioni semantiche la pronuncia di primo grado (con cui era stata
dichiarata la «nullità dell’ingiunzione»), ha ravvisato la «illegittimità

simpliciter, dell’annullamento in sede giurisdizionale amministrativa
dell’atto prodromico, ovvero il decreto ministeriale di decadenza dai
benefici e di revoca dei contributi; ha ritenuto non dover pronunciare
sul credito della P.A. alla restituzione del contributo dacchè, in quanto
fondato su un titolo diverso rispetto di quello a base dell’ingiunzione
(«ovvero sulle circostanze evidenziate nella stessa sentenza del TAR
Lazio e prima ancora sul lodo arbitrale»: così testualmente, pag. 11
della sentenza impugnata), presupponeva la proposizione di apposita
domanda riconvenzionale, non formulata invece dalla P.A. opposta.
L’argomentazione così sviluppata, non immune da irtrinseche
contraddizioni, non è condivisibile nell’apprezzamento della diversità
della causa petendi del credito restitutorio controverso rispetto alla
ragione giustificante l’emissione dell’ingiunzione fiscale.
Quest’ultima, invero, trae fondamento nell’accertamento da parte
della P.A. di una condictio indebiti sostanziale del soggetto privato,
cioè a dire del sopravvenuto venir meno della causa di erogazione del
contributo per effetto della risoluzione (con lodo arbitrale) della
convenzione relativa al progetto in tal modo finanziato, accertamento
rispetto al quale il decreto ministeriale di revoca del beneficio assume
valenza meramente ricognitiva.
Con l’ordinanza ingiunzione de qua, la P.A. ha, in altri termini,
preteso la ripetizione di somme divenute indebite per effetto della
dichiarata inefficacia del provvedimento di erogazione, accertata con
il D.M. di revoca del contributo: diritto alla restituzione per siffatto
titolo costituente, senza necessità di domanda riconvenzionale, il
R.G. 11375.2015

11

Il Congié Est.
Dott. RfMeIe Rossi

della pretesa fatta valere con l’ingiunzione» quale conseguenza, sic et

thema decidendum del giudizio di opposizione ed oggetto altresì delle
contestazioni in tale sede sollevate dall’ingiunto, il quale, sulla scorta
del medesimo fatto (lodo arbitrale di risoluzione della convenzione),
ha dedotto l’infondatezza della richiesta restitutoria della P.A. ed
invocato il contrario accertamento di un proprio maggiore credito.

credito da ripetizione dell’indebito dell’amministrazione opposta e
sulle eccezioni della società opponente risulta pertanto erroneamente
omessa nella sentenza impugnata.
4. Con unico motivo di ricorso incidentale, la società Finagro
censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del r.d. n.
639 del 1910 e degli artt. 100, 101 e 102 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., la decisione della Corte
territoriale nella parte in cui, in accoglimento dell’appello sul punto
interposto, ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate,
riconoscendo la stessa solo in capo all’amministrazione titolare del
credito, ovvero il Ministero dell’Industria.
Deduce l’impugnante che la proposta opposizione non concerne
soltanto profili di merito (relativi cioè alla fondatezza della pretesa
creditoria) ma anche vizi di irregolarità formale della ingiunzione, in
relazione ai quali la legittimazione a contraddire compete alle PP.AA.
autrici formali dell’atto, ovvero il Ministero dell’Economia e Finanze e
l’Agenzia delle Entrate.
4.1. Il motivo è fondato.
Non è controverso che l’ingiunzione de qua sia stata eriessa, su
delega del Ministero dell’Industria, dall’Intendenza di Finanza: si
versa dunque in una ipotesi di scissione soggettiva tra l’ente titolare
del credito e l’ente emittente l’atto amministrativo finalizzato alla
riscossione del credito.

R.G. 11375.2015

12

st.
Il Consi
Dott. Raff e Rossi

La delibazione sull’esistenza ed entità del preteso (e cortroverso)

In una situazione del genere, la legittimazione a contraddire va
individuata – non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte in
materia di impugnazione di atti della procedura di riscossione coattiva
a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in base
ai motivi di doglianza dedotti dall’opponente.

intrinseci dell’atto o comunque riferibili, poiché direttamente attinenti,
all’operato dell’ente che ha predisposto l’ingiunzione, la legitimazione
passiva spetta a quest’ultimo, laddove invece si contesti, nell’an o
anche soltanto nel quantum, il diritto di credito, il contraddittorio va
correttamente instaurato con l’ente titolare della pretesa (cfr., in
senso analogo, Cass. 25/02/2016, n. 3707).
In applicazione dell’esposto principio, nella specie non vi è ragione
di dubitare della concorrente legittimazione passiva di tutte le
pubbliche amministrazioni evocate in lite, convenute con la originaria
opposizione nonché chiamate in ottemperanza dell’ordine giudiziale di
rinnovazione dell’atto.
Con la opposizione in discorso, infatti, oltre a contestazioni sulla
debenza delle somme richieste (in relazione alle quali corretta parte
processuale è stata individuata nel Ministero dell’Industria, titolare del
credito), sono state sollevato altresì censure (rimaste assorbite nella
sentenza di primo grado dall’accoglimento per altri motivi
dell’opposizione, ma riproposte in appello, in ossequio al disposto
dell’art. 346 cod. proc. civ.: Cass., Sez. U, 12/05/2017, ri. 11799)
afferenti la competenza ratione loci dell’ufficio dell’amministrazione
finanziaria emittente l’ingiunzione, quindi un vizio proprio dell’atto,
imputabile alla P.A. da cui promana lo stesso,

in parte qua

passivamente legittimata.
5. In relazione ai motivi accolti, della impugnata sentenza va
disposta la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Potenza in

R.G. 11375.2015

13

Il Consiil er
t.
Dott. Raff e e Rossi

In particolare, qualora si assuma l’esistenza di vizi formali

diversa composizione, perché compia gli accertamenti descritti sub §
3. nel contraddittorio con le parti come individuate sub § 4..
6. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed l ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti
e rinvia alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 21 settembre 2017.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA