Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29652 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

H.B.C.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio

degli avvocati SABATINI FRANCO e EDOARDA SANCI, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale sottoscritta al Consolato d’Italia

in Montevideo (Uruguay) in data 14.7.2010, n. rep. 42/2010, che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7246/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9.10.09, depositata l’8/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, in data 5.12.2004, H.B.C.A., premesso di essere dipendente del Ministero degli Affari Esteri, chiedeva che venisse dichiarata la nullità del provvedimento del 30.4.2004, comunicatole l’8.6.2004, con il quale le era stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, assumendo che tale provvedimento le stato comunicato oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 24 del CCCNL per la conclusione del procedimento, e che con il suddetto provvedimento era stato sanzionato un comportamento (non avere informato il Console dell’acquisita proprietà per successione paterna dell’immobile in cui aveva sede il Consolato) diverso da quello oggetto della precedente contestazione (aver partecipato alla redazione del contratto di locazione della sede consolare).

Con sentenza n. 8278 in data del 27.4.2006 il Tribunale adito dichiarava la nullità del provvedimento disciplinare per essere stato comunicato oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza in data 9.10.2009 – 8.3.2010 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, pur ritenendo fondata la censura del Ministero appellante concernente il rispetto del termine in questione, rilevava che il comportamento sanzionato non era stato preceduto dalla prescritta contestazione, riferendosi questa in realtà a diverso comportamento dell’interessata.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero interessato con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Col predetto motivo il Ministero lamenta error in iudicando;

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la violazione del principio della preventiva contestazione disciplinare, atteso che la lettera di contestazione conteneva tra l’altro un esplicito richiamo all’art. 5 del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, recepito nel CCNL, il quale disponeva che il dipendente informava per iscritto il dirigente dell’Ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti, e quindi al successivo art. 6 prevedeva che il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri.

Ritiene lo scrivente che il ricorso è manifestamente infondato.

Osserva lo scrivente che il comportamento contestato (aver partecipato alla redazione del contratto di locazione della sede consolare) appare ontologicamente diverso da quello (non avere informato il Console dell’acquisita proprietà dell’immobile in cui aveva sede il Consolato) posto a fondamento del provvedimento disciplinare adottato, di talchè risulta evidente la immutazione della contestazione e la menomazione del diritto di difesa.

Nè appare rilevante a tal fine che la lettera di contestazione si riferisse anche all’art. 5 del Codice di comportamento, ove si osservi che la contestazione deve contenere una specifica indicazione dei fatti addebitati, intesa quale esatta e completa descrizione dei fatti suddetti”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte condivide e fa proprie le suesposte considerazioni, ed osserva ulteriormente che le circostanze riportate nella memoria del Ministero, dalle quali si evincerebbe che la dipendente era stata posta in grado di difendersi dall’addebito giustificativo della sanzione, attengono a fatti non prospettati al giudice del merito, la cui sentenza non reca alcun accenno ad essi.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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