Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29652 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 28/12/2020), n.29652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32522-2019 proposto da:

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

MUSELLA;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COMO, che la

rappresenta e difende;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA VITTORIA DE GENNARO;

– controricorrenti –

nonchè contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6049/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 02/09/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2020 dal Consigliere DI MARZIO MAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALVATO LUIGI, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato Sergio Como.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Il Comune di Casalnuovo di Napoli ricorre per tre mezzi, consistenti in motivi qualificati come inerenti alla giurisdizione, nei confronti di C.A., nonchè della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, contro la sentenza del 2 settembre 2019 con cui il Consiglio di Stato ha disatteso l’impugnazione per revocazione dallo stesso Comune spiegata avverso la decisione di quel giudice di rigetto dell’appello proposto nei riguardi di una sentenza resa tra le parti dal Tar Campania di condanna del Comune al risarcimento del danno cagionato in dipendenza di un illegittimo comportamento dell’ente tale da ledere lo ius aedificandi della C..

2. – La C. e la Regione Campania resistono con distinti controricorsi, mentre non spiega difese la Città Metropolitana di Napoli.

3. – E’ intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Comune ricorrente, che risulta accettata dalla sola C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il primo mezzo denuncia: “Diniego di giurisdizione per manifesto palese radicale travisamento dei fatti”. Si addebita alla sentenza impugnata il vizio riassunto in rubrica per aver ritenuto che il Comune avesse invocato, nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda, la sola previsione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e non quella del comma 1 della medesima disposizione. Si aggiunge che il travisamento dei fatti, quando è evidente e palese, si tradurrebbe senza dubbio in denegata giurisdizione.

Il secondo mezzo denuncia: “Eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del G.A.. Eccesso di potere giurisdizionale per creazione di norme. Violazione del principio iura nove curia”. Il motivo riguarda anch’esso il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato in cui è stato affermato che: “Dalla piana lettura del ricorso in appello si evince che il Comune di Casalnuovo ha inteso invocare l’applicazione della sola fattispecie di cui all’art. 1227 c.c., comma 2”. Si sostiene, in proposito, che detta affermazione sarebbe totalmente priva di motivazione, essendosi il Consiglio di Stato limitato a trascrivere i passaggi ritenuti più significativi del relativo motivo dell’atto d’appello. Si aggiunge che l’appellante avrebbe fatto “in maniera impropria esclusivo riferimento all’art. 1227 c.c., comma 2…. perchè la fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte si inquadra anche nell’art. 1227 c.c., comma 1. Giova rammentare al riguardo che la qualificazione giuridica della domanda ad opera del giudice… è del tutto svincolata dalla prospettazione effettuata dalla parte”.

Il terzo mezzo denuncia: “Eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del G.A.. Eccesso di potere giurisdizionale per creazione di norme. Negazione di un principio di diritto pacifico in relazione all’art. 1227 c.c.”. Il motivo fa leva sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, va distinta da quella, disciplinata dal comma 2 della medesima norma, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè, mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto. Ergo, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto comunque fare applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1.

5. – La C. ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di ius postulandi per essere stata rilasciata la procura dal sindaco del Comune di Casalnuovo senza avere avuto mandato dalla Giunta Comunale.

RITENUTO CHE:

6. – L’eccezione di inammissibilità testè menzionata è infondata, in applicazione del principio secondo cui, nell’ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco e non la Giunta (Cass. 23 marzo 2016, n. 5802; Cass. 21 giugno 2018, n. 16457.

7. – Va dichiarata l’estinzione del processo.

La rinuncia al ricorso per cassazione, nella specie accettata dalla C., ma non dalla Regione Campania, produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali: determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinuncia comporta difatti il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). E cioè, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22 maggio 2020, n. 9474).

8. – In definitiva, dichiarato estinto il processo, non vi è luogo a provvedere sulle spese nei rapporti tra il Comune ricorrente e la C., mentre esse possono essere per il resto compensate, attesa la sostanziale estraneità della Regione, all’esito delle decisioni del giudice amministrativo, alla controversia risarcitoria introdotta dalla C..

P.Q.M.

dichiara estinto il processo con compensazione di spese tra il Comune ricorrente e la Regione Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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