Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29652 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13140/2014 proposto persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA,

CURATELA del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in VIA DEGLI SCIPIONI 110,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERNANDO GRECO;

– ricorrente c/ricorrente al ricorso incidentale –

contro

P.M. e P.A.M., n.q. di eredi di P.G.

e C.C., nonchè M.M. e P.L., n.q.

di eredi di PE.GE. a sua volta erede di P.G. e

C.C., il primo di essi ( P.M.) rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO MASSA, tutti gli altri rappresentati

e difesi dagli avvocati GAETANO DE MAURO ed ANTONIO TOMMASO DE

MAURO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso lo Studio MARCO GARDIN;

– c/ric. ricorrenti incidentali –

e contro

N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SILVESTRE;

– c/ricorrente al ricorso principale ed incidentale –

e contro

P.R., P.A., P.M.T. e P.F.,

nella qualità di eredi di PE.RE. e D.C.,

nonchè P.E., n.q. di erede di P.G. e

C.C., nonchè L.A., PI.GA., PI.MA. e

PI.RO., quali eredi di PI.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/04/2013, unitamente alla sentenza parziale n.

605/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1981 i coniugi C.C. e P.G. agirono in giudizio nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., N.B. e Pi.Gi. per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento degli appartamenti realizzati da (OMISSIS) sul suolo edificatorio di loro proprietà. A sostegno della domanda gli attori allegarono la scrittura privata in data 16 aprile 1978 con la quale, unitamente ai coniugi D.C. e Pe.Re., essi attori avevano ceduto al N. e al Pi., che agivano in proprio e in qualità di soci della (OMISSIS), il terreno in oggetto e pattuito il corrispettivo in parte in danaro e in parte con il trasferimento, in permuta, di appartamenti e dedussero che la scrittura aveva ricevuto solo parziale esecuzione, con il perfezionamento della cessione del terreno alla (OMISSIS), in data 12 luglio 1978. In via subordinata, gli attori formularono domanda risarcitoria.

I convenuti N. e Pi., il primo anche in qualità di legale rappresentante di (OMISSIS) srl, eccepirono di non essere legittimati passivi, in quanto la scrittura aveva creato obblighi esclusivamente a carico della (OMISSIS), contestando in ogni caso la nullità per indeterminatezza della scrittura stessa.

Chiamati in causa dai convenuti, si costituirono gli altri due contraenti, i coniugi D. – P., i quali addussero che la (OMISSIS) aveva trasferito loro la proprietà di quattro appartamento con scrittura privata in data 12 febbraio 1981, e formularono domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento, con ordine di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari.

1.1. Dichiarato il fallimento di (OMISSIS) srl, si costituì la Curatela che eccepì l’improcedibilità dell’azione nei suoi confronti, osservando in ogni caso che nell’atto pubblico di acquisto del terreno i venditori avevano rilasciato quietanza dell’integrale pagamento del prezzo convenuto, pari a Lire 84.400.000, e che la scrittura privata del 1976 non era opponibile al Fallimento, che era terzo rispetto alla società e non aveva interesse a subentrare nel contratto.

1.2. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 6 aprile 2004 pronunciata anche nei confronti degli eredi di Pe.Re. e di P.G., nel frattempo deceduti, rigettò la domanda principale ex art. 2932 c.c.; accolse la subordinata di risarcimento danni nei confronti del N. e del Pi., che condannò a pagare Euro 388.375,00 oltre rivalutazione ed interessi in favore di C.C. e degli eredi di P.G.; accolse la domanda riconvenzionale proposta dai chiamati D. ed eredi di Pe.Re. e per l’effetto dichiarò trasferita a costoro la proprietà degli appartamenti indicati in comparsa di costituzione, con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione; condannò i convenuti N. e Pi. alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e il Fallimento (OMISSIS) alla rifusione delle spese in favore dei chiamati in causa.

2. La Corte d’appello di Lecce, adita in via principale dal N. e in via incidentale sia dagli eredi C. – P. sia dal Fallimento (OMISSIS) srl, con sentenza non definitiva depositata il 14 novembre 2009 ha riformato la decisione di primo grado ritenendo fondata la domanda proposta ex art. 2932 c.c., dagli originari attori, riproposta dagli eredi con l’appello incidentale. La scrittura privata del 16 aprile 1978 impegnava la (OMISSIS) srl, essendo stata sottoscritta da N. e Pi. espressamente qualificatisi “geometri e soci della (OMISSIS) srl”, e risultando i predetti unici soci con quota paritaria.

2.1. Sulla base di tale assunto, la Corte territoriale ha annullato la condanna al risarcimento danni a carico di N. e accolto la domanda principale di trasferimento della proprietà degli appartamenti nei confronti della società; ha rigettato l’appello incidentale del Fallimento (OMISSIS) srl; ha ordinato l’estromissione dal giudizio di N.B., degli eredi Pi. e degli eredi D. – P., ed infine ha disposto ctu, con separata ordinanza, per l’individuazione degli appartamenti oggetto di trasferimento a favore degli eredi C. – P..

2.1. Con la sentenza definitiva, depositata il 29 aprile 2013, la Corte territoriale ha trasferito gli immobili, ordinato al conservatore la relativa trascrizione e condannato la Curatela alla rifusione delle spese in favore degli eredi C. – P..

3. Ricorre per la cassazione di entrambe le sentenze la Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso P.M., P.A.M., M.M. e P.L., eredi di C.C. e P.G., i quali propongono ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva, sulla base di un motivo. N.B. resiste al ricorso principale e a quello incidentale con separati atti di controricorso. La Curatela del Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale. Non hanno svolto difese in questa sede le altre parti intimate. Gli eredi D. – P. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’irricevibilità della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 23 aprile 2018 dagli eredi D. – P.. Costoro, infatti, non hanno depositato controricorso, il che impedisce il deposito di memoria, stante la funzione meramente esplicativa che la legge assegna a tale atto (ex plurimis, Cass. 15/11/2017, n. 27140). Per altro verso, i predetti neppure risultano costituiti a mezzo di procura notarile, ciò che li avrebbe facoltizzati a partecipare alla discussione orale in udienza e, di conseguenza, perduta tale facoltà per effetto del sopravvenuto rito camerale di legittimità, a depositare memoria in luogo di quella (ex plurimis, Cass. 07/07/2017, n. 16921).

1.1. Ancora in via preliminare si deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale avverso la sentenza non definitiva, formulata dai controricorrenti e ricorrenti incidentali eredi C. – P. sul rilievo che la procura speciale rilasciata a margine del ricorso fa riferimento esclusivo alla sentenza d’appello definitiva.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora la procura, posta a margine del ricorso con il quale siano impugnate simultaneamente una sentenza definitiva e una sentenza non definitiva, faccia riferimento soltanto alla prima, il requisito della specialità della procura deve intendersi comunque riferito all’impugnazione di entrambe le sentenze in applicazione del principio di conservazione dell’atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione a proposito degli atti del processo l’art. 159 c.p.c., che opera nel senso di attribuire alla parte la volontà che le consente di ottenere l’esame del merito del ricorso, piuttosto che quella che lo impedisce: ciò che corrisponde alla regola propria del processo, ordinato alla pronunzia sul merito della pretesa ed all’accertamento della volontà della legge nel caso concreto, anzichè a pronunzie sull’ordine del processo (Cass. Sez. U. 27/10/1985, n. 11178; più di recente, Cass. 11/11/2015, n. 22979).

Nel caso in esame, peraltro, neppure può esservi incertezza sulla volontà del conferente, atteso che entrambi i motivi di ricorso attingono il nucleo della decisione contenuta nella sentenza non definitiva, e la procura è collocata a margine del ricorso già redatto.

2. Nel merito, il ricorso principale è fondato.

2.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e si contesta che la scrittura privata in data 16 aprile 1978, sottoscritta dal N. e dal Pi. qualificatisi “soci della (OMISSIS) srl” potesse produrre effetti nei confronti della società. La mancanza della spendita del nome della società impediva di attribuire all’atto gli effetti riconosciuti invece dalla Corte d’appello, che aveva argomentato in base ad elementi esterni all’atto stesso, in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata e senza considerare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti difensivi dei venditori.

3. La doglianza è fondata.

3.1. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’atto posto in essere dal legale rappresentante di società di capitali in assenza di delibera sociale e senza spendita del nome della società va equiparato al negozio concluso dal falsus procurator, e quindi inidoneo a produrre obbligazioni nei confronti della società, salvo ratifica da parte degli organi istituzionalmente preposti (ex plurimis, Cass. 13/02/2013, n. 3501; Cass. 12/12/2005, n. 27335). Con riferimento specifico ai contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, soggetti ad substantiam alla forma scritta, ove uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, il requisito della contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento e non può essere ricavato aliunde (tra le molte, Cass. 23/07/2009, n. 17346; Cass. 12/02/2010, n. 3364).

3.2. La Corte d’appello, discostandosi dal costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha individuato gli elementi per ritenere sussistente la spendita del nome della società nella qualificazione dei sottoscrittori N. e Pi., all’interno della scrittura 16 aprile 1978, come “geometri e soci della (OMISSIS) sri”, nonchè nella struttura societaria, che vedeva nei sottoscrittori dell’atto gli unici due soci della (OMISSIS), e nel N. il legale rappresentante, laddove il tenore dell’atto, nei termini indicati dalla Corte d’appello, smentisce in radice la contemplatio domini, mentre gli ulteriori elementi valorizzati sono esterni all’atto.

4. La rilevata violazione di legge impone l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale che assorbe il secondo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., artt. 1325,1418,1421 e 1414 c.c. e si contesta, per un verso, la qualificazione della scrittura 16 aprile 1978 come contratto preliminare e, per altro verso, la ritenuta simulazione relativa dell’atto pubblico 12 luglio 1978.

5. Rimane altresì assorbito il ricorso incidentale degli eredi C. – P., i quali lamentano l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, nella sentenza definitiva, avuto riguardo alla domanda risarcitoria da essi reiterata con l’appello incidentale.

6. All’accoglimento del ricorso principale, limitatamente al primo motivo, segue la cassazione delle sentenze impugnate con rinvio per un nuovo esame delle domande al giudice designato in dispositivo, alla luce del principio di diritto richiamato. Lo stesso giudice provvederà a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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