Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29652 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 29652 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 10560-2016 proposto da:
TERMEX SRL IN LIQUIDAZIONE

in persona della legale
e liquidatrice MARIA

rappresentante pro tempore

ISABELLA PATELLANI, elettivamente

domiciliata in

ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO VINTI, rappresentata e difesa dagli avvocati
2017
1780

ALMO COSTA, MASSIMO CURTI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA in persona del Rag.

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Data pubblicazione: 12/12/2017

VITTORIO CORDANO Quadro Direttivo, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A BOSIO 2, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

avverso la sentenza n. 3868/2015 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 30/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato CHIARA GEREMIA per delega;
udito l’Avvocato MASSIMO LUCONI;

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controricorrente

FATTI DI CAUSA
In forza di sentenza del Tribunale di Genova pronunciata all’esito
di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. notificò atto di precetto alla società Termex
s.r.l. in liquidazione per il complessivo importo di euro 374.768,85.
Nello spiegare opposizione (con atto di citazione notificato nel

debenza di alcune delle somme intimate, segnatamente quelle
ascritte a costi per iscrizione di ipoteca, a spese e compensi afferenti
precedenti procedure espropriative, a spese processuali liquidate
nella sentenza azionata, ad interessi sul capitale.
Con la sentenza n. 3668/2015 del 30 dicembre 2015, il Tribunale
di Genova ha parzialmente accolto l’opposizione, dichiarando non
dovuto l’importo di euro 4.800, e condannato l’opponente alla
refusione parziale (nella misura di quattro quinti) delle spese di lite.
Ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, la Termex
s.r.l. in liquidazione; resiste con controricorso la banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A..
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tutti i motivi formulati con il ricorso in esame sono privi della
sussunzione nell’ambito di una delle cinque ragioni di impugnazione
tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.: tale omissione,
tuttavia, non ne inficia l’ammissibilità, apparendo dall’articolazione
contenutistica dei motivi stessi chiaramente individuabili i tipi di vizi
denunciati, riconducibili ad asserite violazioni di norme di legge,
queste ultime singolarmente specificate (cfr. sugli effetti non
invalidanti della omessa o erronea intestazione dei motivi di ricorso,
Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036;
Cass. 28/09/2015, n. 19124).
R.G. 10560.2016

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Il C nsi9liere Est.
Dotti Raffaele Rossi

novembre 2013), parte intimata contestò sotto svariati profili la

2. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere
ritenuto legittimo l’opposto precetto in relazione alle somme:
– ascritte a titolo di spese per l’iscrizione di ipoteca, siccome
effettuata su bene di soggetto diverso dall’intimato, ancorchè avvinto
con questi da vincolo di solidarietà passiva in base al decreto
ingiuntivo revocato con la sentenza azionata (primo motivo);

espropriative, in quanto crediti già soddisfatti in sede di distribuzione
del ricavato di tali procedimenti, e comunque non portate dal titolo
esecutivo azionato (secondo motivo);
– intimate a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza
costituente titolo esecutivo, dacchè oggetto di accordo transattivo
intercorso tra il creditore intimante ed altro condebitore solidale ed
efficace anche nei riguardi dell’intimato opponente per avere questi
reso dichiarazione di volerne profittare (terzo motivo);
– richieste quali interessi sul capitale, per erronea determinazione
della base di computo degli stessi (quarto motivo).
Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine violazione e falsa
applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese
processuali, per avere la sentenza, pur accogliendo l’opposizione,
condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura
di un quinto delle stesse, con compensazione delle residue.
3. Del ricorso così formulato -qualificabile come straordinario ai
sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, del
cod. proc. civ. siccome proposto contro una sentenza di primo gradooccorre preliminarmente vagliare l’ammissibilità.
Secondo il consolidato principio dell’apparenza, l’identificazione
del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento
giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla
qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia
essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o

R.G. 10560.2016

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Il Coisg4 ièr Est.
Dott. R ffaele Rossi

– richieste per spese e compensi afferenti precedenti procedure

sussunzione sub specie juris operata dalle parti; qualora, tuttavia,
una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non
possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a
carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di
qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad
quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma

esecutive, Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381;
Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.,
29/07/2011, n. 16781; Cass., 21/09/2009, n. 26919).
Orbene, nella sentenza in questione una esplicita qualificazione
del genere risulta omessa: priva di significato l’indicazione ricavabile
dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe («opposizione
all’esecuzione»), nell’intero provvedimento il giudice, reiterando tanto in motivazione quanto in dispositivo – la indefinita locuzione
«opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita ovvero
attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento,
a ricondurre la iniziativa dell’attore ad una delle due tipologie di
giudizi oppositivi astrattamente prospettabili.
Ciò acclarato, le contestazioni sollevate avverso l’atto di precetto
su cui si è pronunciata la sentenza impugnata, poste a fondamento
dei primi quattro motivi di ricorso sopra sinteticamente trascritti,
investono tutte la debenza di alcune delle poste creditorie oggetto di
intimazione: esse concretano, senza dubbio alcuno, fattispecie di
opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., poiché la
negazione da parte dell’intimato della spettanza di una o più delle
voci precettate integra contestazione, sia pure in ordine al quantum
ed in parte qua, del diritto del creditore di procedere alla minacciata
espropriazione e a conseguire coattivamente la soddisfazione dei
relativi crediti (in maniera concorde, Cass. 10/12/2013, n. 27538;

R.G. 10560.2016

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st.
Il co sil•
Dott. R ffaele Rossi

anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni

Cass. 12/03/2013, n. 6102; Cass. 03/05/2011, n. 9698; Cass.
29/02/2008, n. 5515).
Avverso la sentenza in discorso, pubblicata nel dicembre 2015
(quindi assoggettata, quanto al regime di impugnazione, al dettato
dell’art. 616 cod. proc. civ. come novellato dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, con la soppressione dell’inciso «la causa è decisa con

rimedio dell’appello: il ricorso straordinario per cassazione va
pertanto dichiarato inammissibile.
3. La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il
principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con
liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come in dispositivo.
Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione
(posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il
pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali
e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

R.G. 10560.2016

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Il Co si»li
le Rossi
Dott. R

sentenza non impugnabile»), andava senz’altro proposto l’ordinario

a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza

Sezione Civile, il giorno 21 settembre 2017.

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