Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29650 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18959-2016 proposto da:

F.G., F.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA VARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO

MESSORIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA BOTTERO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE

ALBERTO, cha ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della

decisione delle Sezioni Unite;

udito l’Avvocato CRISTINA VARANO, comparsa con delega scritta

dell’Avvocato GIORGIO MESSORIO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato NICOLA BOTTERO, difensore della resistente, che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.D. e F.G. ebbero a proporre opposizione avverso separati decreti ingiuntivi, ottenuti nei loro confronti dalla srl (OMISSIS) in ragione di forniture di fertilizzante agricolo non pagate, deducendo che il prodotto fornito era inidoneo ed aveva invece provocato danni alle colture.

Il Tribunale di Torino adito – riuniti i procedimenti – ebbe a rigettare le opposizioni ed i F. interposero gravame avanti la Corte d’Appello di Torino. La Corte cisalpina ebbe a ritenere il gravame inammissibile ex art. 342 c.p.c., ma detta sentenza fu annullata da questa Suprema Corte con rinvio per nuovo esame dell’appello.

Ad esito del procedimento di rinvio – espletata consulenza tecnica – la Corte subalpina rigettò il gravame, ritenendo – tra l’altro – che le contestazioni alla consulenza tecnica erano state mosse tardivamente.

I F. hanno interposto nuovo ricorso per cassazione avverso detta sentenza proponendo – col secondo motivo d’impugnazione – questione circa la correttezza di detta affermazione in relazione alla tardività delle contestazioni mosse all’elaborato di consulenza.

Resiste la srl (OMISSIS) – ora suo Fallimento – con controricorso.

Sentito all’odierna udienza il P.G. -, che ha chiesto il rinvio essendo la questione proposta con il citato secondo motivo d’impugnazione sottoposto all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte – nonchè i difensori delle parti, reputa il Collegio opportuno rimettere la questione a nuovo ruolo in attesa che questa Corte Suprema a sezioni unite definisca la questione afferente l’esistenza o no di un termine decadenziale afferente la possibilità di proporre contestazioni con relazione all’elaborato del consulente.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione dianzi indicata.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, ad esito della pubblica udienza, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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