Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29650 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. II, 16/11/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 16/11/2018), n.29650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79/2014 R.G. proposto da:

G.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella

Pasqualone e Giulio Ragazzoni, con domicilio eletto in Roma,

Piazzale Clodio n. 18.

– ricorrente –

contro

D.S.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Ionà,

con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 22.

– controricorrente –

e

P.C., rappresentato e difeso dall’avv. Rosalba Valori e

Antonio Valori, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 55.

– ricorrente incidentale –

nonchè

B.A., B.S. e B.F., quali eredi di

B.L..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4335/2013,

depositata in data 30.7.2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.4.2018, dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Alberto Celeste, che ha concluso, chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale;

uditi gli Avv. Giulio Ragazzoni e Massimo Ionà.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma G.E., il coniuge B.L. e P.C., esponendo di aver stipulato con quest’ultimo, in data 13.10.1999, un contratto preliminare di vendita di un edificio sito in (OMISSIS), per un prezzo di Euro 430.000.000, di cui Euro 60.000.00 versati a titolo di caparra dal promissario acquirente. Il preliminare era stato sottoscritto anche dai coniugi B. – G. “per adesione ed accettazione”, avendo precedentemente ceduto l’immobile al P. con la scrittura privata del 4.8.1999.

Nell’atto del 13.10.1990 le parti si erano dichiarate a conoscenza che il fabbricato era privo di concessione edilizia e che pendevano quattro istanze di concessione in sanatoria ed avevano fissato la stipula del definitivo entro il 30.1.2000.

In data 4.1.2001 il P. aveva esercitato il recesso del contratto, contestando al D.S. di essere inadempiente mentre il 7.2.2001 i coniugi B. – G., avevano alienato il fabbricato a terzi.

Su tali premesse in fatto, l’attore ha chiesto di accertare l’inadempimento del promittente venditore e l’illegittimità del recesso da questi esercitato, con condanna solidale dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra.

P.C. ha dedotto che l’inadempimento era dipeso dalla condotta dei coniugi G. – B., che non avevano prestato la collaborazione necessaria per perfezionare il trasferimento.

Questi ultimi hanno eccepito di essere terzi rispetto al preliminare del 13.10.1990 ed hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti del P. per essere manlevati in caso di soccombenza. Il Tribunale ha condannato il P. alla restituzione di Euro 30.987,41 a titolo di ingiustificato arricchimento, respingendo ogni altra domanda.

A causa del decesso di B.L., sono subentrati nel processo gli eredi B.A., B.A.R. e B.F..

La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Roma ha ritenuto P.C. responsabile dell’inadempimento per non aver presenziato all’incontro fissato dinanzi al notaio per la stipula del definitivo e per non aver assicurato la presenza dei coniugi G. – B., e lo ha condannato alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, con aggravio delle spese processuali di entrambi i gradi di causa anche a carico della G..

Per la cassazione di questa pronuncia G.E. ha proposto ricorso in tre motivi.

P.C. ha proposto ricorso incidentale in due motivi mentre D.S.G. ha depositato controricorso in replica al ricorso principale e a quello incidentale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poichè l’atto contiene la puntuale ricostruzione dei fatti dedotti a fondamento delle domande, l’indicazione delle richieste avanzate in giudizio, le questioni dibattute e l’esposizione ugualmente specifica delle critiche mosse alla sentenza di appello, con richiamo delle norme asseritamente violate.

2. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 92,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza respinto l’appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado, addebitando alla ricorrente di aver concorso nell’inadempimento, non tenendo conto che la mancata stipula del definitivo era imputabile al P.C., che non aveva convocato la G. per l’incontro fissato dinanzi al notaio definitivo e che, inoltre, quest’ultima aveva presentato per tempo la richiesta di concessione in sanatoria, rilasciata nel gennaio febbraio 2002.

Il secondo motivo censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente posto a carico della ricorrente le spese del secondo grado di giudizio, pur avendo accolto la domanda di restituzione della caparra solo nei confronti di P.C. e benchè la G. non fosse responsabile di alcun inadempimento.

Il terzo motivo censura l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza senza alcuna motivazione, ritenuto la G. corresponsabile dell’inadempimento. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1351,1362 e 1470 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato la scrittura del 4.8.1999 (con cui i coniugi B. – G. avevano ceduto al P. l’immobile poi promesso in vendita al D.S.), come contratto definitivo di compravendita, mentre i venditori, per espressa previsione del contratto, avevano conservato la proprietà del bene fino alla stipula dell’atto pubblico.

L’atto contemplava, inoltre, una riserva di nomina dell’acquirente che era stata sciolta con la successiva scrittura del 13.10.1999. Di conseguenza D.S.G. era subentrato nel contratto mentre il P. era sollevato da ogni obbligo, non potendo rispondere dell’inadempimento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte distrettuale ascritto al P. il mancato perfezionamento del definitivo di vendita, non considerando che con la nomina contenuta nell’atto del 13.10.1999, il D.S. era divenuto parte del preliminare del 4.8.1889 ed il P. non era tenuto ad alcun ulteriore adempimento.

La sentenza avrebbe erroneamente affermato che il D.S. aveva apprestato la provvista necessaria al pagamento del prezzo sulla base della produzione di mere copie fotostatiche di assegni mai consegnati al promittente venditore, mentre erano rimaste insolute la seconda rata del prezzo, scaduta il 30.11.1999, quelle successive e gli oneri di affrancazione, ed era stata ritardata la regolarizzazione urbanistica degli immobili.

2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato preliminarmente il ricorso incidentale.

Il primo motivo è inammissibile.

Anzitutto il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto della clausola contrattuale, che, a suo parere, conterebbe la nomina del D.S. quale parte subentrante nel contratto del 4.8.1999, precludendone l’esame in sede di legittimità.

La censura difetta, quindi, dell’indispensabile requisito di specificità. La questione non risulta, inoltre, proposta nei gradi di merito, e non è menzionata nella sentenza di secondo grado e quindi, per la sua novità, non può essere sollevata in questa sede.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Si è detto che la circostanza secondo cui, mediante la scrittura del 13.10.1999 le parti avessero inteso nominare il D.S. quale parte del contratto preliminare del 4.8.1989, non appare dedotta nei giudizi di merito, nè il ricorso indica se e dove tale deduzione sia stata oggetto di discussione tra le parti.

Il fatto non è peraltro decisivo ai fini del giudizio, poichè, come ha osservato la Corte distrettuale, il P. non aveva ottemperato all’obbligo di trasferire l’immobile e, di conseguenza, non è rilevante accertare se il D.S. fosse subentrato nel contratto del 4.8.1989 in forza di un’eventuale dichiarazione ex art. 1403 c.c., contenuta nella successiva scrittura del 13.10.1999.

Quanto alla sussistenza dell’inadempimento, il motivo è volto inammissibilmente a contestare le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, censurando anzitutto la valutazione degli elementi di prova, che è questione non scrutinabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la norma, nella formulazione qui applicabile (dato che la sentenza è stata depositata il 30.7.2013) contempla l’omesso esame di un fatto decisivo di carattere oggettivo e materiale, di carattere principale o secondario, e non è invocabile per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali effettuata dal giudice di merito.

3.1. La Corte distrettuale ha giudicato inadempiente il P., asserendo che questi non aveva consegnato la documentazione necessaria per perfezionare il definitivo e non era comparso all’incontro fissato dinanzi al notaio. Ha inoltre accertato in fatto che il D.S. aveva versato la caparra e si era dichiarato disponibile a corrispondere il saldo (essendo in possesso della provvista), non appena fossero state superate le difficoltà che avevano ritardato la stipula della vendita.

La sentenza ha escluso che il promissario acquirente fosse tenuto ad affrancare l’immobile ed ha comparato le condotte delle parti nella fase di esecuzione del contratto ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento, con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 5.4.2005, n. 7086; Cass. 1.8.2002, n. 11400; Cass. 25.11.2002, n. 16579).

4. I tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono fondati. La Corte distrettuale, riformando la pronuncia di primo grado, ha posto a carico della G. le spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendola responsabile dell’inadempimento del preliminare di vendita del 13.10.1999, per non aver cooperato per il rilascio della concessione in sanatoria e per non aver presenziat.o all’incontro fissato dinanzi al notaio per la conclusione del definitivo.

Non ha però tenuto conto che D.S.G. aveva convenuto in giudizio i coniugi G. – B. per ottenerne la condanna, in solido con P.G., alla restituzione della caparra versata al momento della sottoscrizione del contratto e che l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento e della sua gravità era strettamente strumentale, rispetto alla G., all’adozione di tale pronuncia restitutoria.

La G. non era, quindi, tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di causa, poichè la Corte distrettuale ha condannato solo P.C. a versare il doppio della caparra ed ha respinto la domanda nei confronti degli altri convenuti.

Di conseguenza, all’esito dei gradi di merito la G. non poteva considerarsi soccombente – neppure in parte – rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dal D.S..

La decisione impugnata è, quindi, incorsa nella violazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la norma – che impone di condannare il soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – deve ritenersi disattesa ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 12963/2007; Cass. 3083/2006; Cass. 10009/2003).

Seguono, pertanto, l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

La sentenza è cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che sussiste l’obbligo del ricorrente incidentale di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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