Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29650 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29650 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 27595-2015 proposto da:

Ud. 20/09/2017

GRIMALDI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, cc
VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIETTA

CARRETTA,

rappresentato

e

difedo

dall’avvocato LORENZO AQUILANO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
2017
1754

LEGA NAVALE ITALIANA,SEZIONE DI ISCHITELLA , DI MONTE
FRANCESCO;

avverso

la

sentenza

n.

1868/2014

.( –

intimati

della

D’APPELLO di BARI, depositata il 24/11/2014;

CORTE

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

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FATTI DI CAUSA
1. Michele Grimaldi convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Lucera, Sezione distaccata di Rodi Garganico, la Lega navale italiana,
Sezione di Ischitella, e Francesco Di Monte, chiedendo che fossero
condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del furto
del gommone di sua proprietà, con annessi oggetti di bordo, ormeggiato

Monte.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento
delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Grimaldi e la Corte d’appello di
Bari, con sentenza del 24 novembre 2014, ha rigettato il gravame ed ha
condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa
sede, che il Grimaldi, a fronte della contestazione dei convenuti in ordine V
al fatto che il gommone si trovasse effettivamente ormeggiato nella
darsena al momento del furto, non aveva fornito la relativa prova.
Dall’espletata istruttoria era emerso, invece, che il gommone, ormeggiato
in darsena in data 3 settembre 2000, era stato nei giorni successivi tirato
in secca e collocato sulla terraferma, dietro ordine dei proprietari (uno dei
quali era il Grimaldi), per subire lavori di manutenzione; il gommone, cioè,
era stato tirato in secco dal Di Monte ed affidato a tale Michele Buo, per lo
svolgimento di tali lavori.
Ora, mentre era pacifico che la Lega navale avesse in concessione lo
specchio d’acqua del porto di Foce Varano, era stato accertato che l’area
delle banchine, compreso lo scivolo dal quale il gommone era stato tirato
in secco, appartenevano al demanio marittimo, con divieto di sosta di
qualsiasi veicolo. Ad avviso della Corte barese, pertanto, il furto aveva
avuto luogo mentre il gommone si trovava in una zona esterna a quella
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nella darsena gestita dalla Lega navale ed affidato alla custodia del Di

oggetto di concessione in favore della Lega navale (cioè quella appaltata
per la custodia al Di Monte), e tanto in esecuzione di un ordine degli stessi
proprietari, il che induceva a confermare il rigetto della domanda.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso
Michele Grimaldi con atto affidato a tre motivi.
La Lega navale italiana, Sezione di Ischitella, e Francesco Di Monte

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. in materia di inadempimento e di onere
della prova.
Osserva il ricorrente che è pacifico sia che vi fu la consegna del
natante nella custodia della Lega navale e, per suo conto, del Di Monte,
sia che quest’ultimo ricevette l’incarico della custodia. Da tanto
conseguirebbe che, provata la consegna, dovevano essere i convenuti, in
base alle regole sull’inadempimento e sull’onere della prova, a dimostrare
che il furto era avvenuto per una causa a loro non imputabile. La
sentenza, quindi, avrebbe errato nell’attribuire al danneggiato l’onere di
provare che il gommone fosse ancora ormeggiato nella darsena al
momento del furto. Oltre a ciò, il ricorrente aggiunge che dall’istruttoria
era emerso che il sollevamento dei natanti sulla terraferma per
l’esecuzione di lavori di rimessaggio costituiva una prassi abituale tra gli
iscritti alla Lega navale; sicché doveva presumersi che l’obbligo di
vigilanza fosse esteso anche allo spazio di terraferma contiguo allo
specchio d’acqua dove il gommone era stato lasciato in deposito.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi
per il giudizio.
Secondo il ricorrente, sarebbe emerso in modo pacifico dall’istruttoria
che era prassi normale, per i clienti della Lega navale, utilizzare il luogo
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non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

sito nei pressi della darsena allo scopo di svolgere i lavori di rimessaggio
delle barche. Di conseguenza, l’obbligo di custodia del Di Monte si
estendeva anche in relazione a quella zona, senza che vi avesse alcuna
influenza il fatto che l’area di sosta fosse demaniale. Tale circostanza non
sarebbe stata tenuta nella dovuta considerazione dalla Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,

rapporto al contratto tra la Lega navale e il Di Monte, violazione degli artt.
1362 e 2729 cod. civ. in rapporto al contratto di ormeggio e degli artt.
1218 e 1768 cod. civ. in ordine al riparto dell’onere della prova del
contratto di deposito.
La censura è divisa in tre parti. La prima ha ad oggetto il contratto
esistente tra la Lega navale e il Di Monte e sostiene che la limitazione
territoriale dell’area soggetta alla custodia, anche se concordata tra le
suddette parti nel senso di escludere il terreno demaniale, non poteva
avere efficacia nei confronti del ricorrente. La seconda ha ad oggetto il
contratto di ormeggio e sostiene che l’adeguata interpretazione dello
stesso avrebbe dimostrato che il sollevamento del gommone sulla
banchina nella zona vicina alla darsena comprendeva la custodia anche
per detto spazio. La terza osserva che, facendo applicazione dei criteri
presuntivi, era pacifico tra le parti che l’obbligo di custodia derivante dal
deposito si estendeva anche all’area limitrofa a quella di consegna; donde
l’obbligazione ex recepto di cui all’art. 1768 del codice civile.
4. I tre motivi, benché tra loro diversi, possono essere trattati
congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione. Essi, infatti,
sia pure con varietà di argomentazioni, sono tutti tesi a dimostrare la
permanenza dell’obbligo di custodia e la conseguente responsabilità degli
odierni intimati anche in rapporto all’area dove effettivamente avvenne il
furto.
Tali motivi sono, quando non inammissibili, comunque privi di
fondamento.
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primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1372 cod. civ. in

Il primo motivo, pur ponendo una censura in diritto che è esatta in
linea teorica, dimostra di non tenere in considerazione le risultanze di
causa per come sono state descritte e valutate dalla Corte d’appello. La
sentenza impugnata, infatti, è pervenuta alla conclusione per cui di
inadempimento non poteva parlarsi, giacché il gommone era stato
collocato in uno spazio sottratto alla vigilanza e custodia della Lega navale

prospettabile, quindi, alcuna violazione delle regole sull’onere della prova
in tema di inadempimento, poiché l’accertamento del luogo dove il furto
era avvenuto (cioè in un’area sottratta alla disponibilità degli originari
convenuti) esclude di per sé la sussistenza dell’inadempimento.
Il secondo motivo è inammissibile, perché censura in termini di
omessa motivazione su un fatto decisivo quella che è, in effetti, una
valutazione delle prove, in particolare in ordine alle modalità con le quali
venivano abitualmente svolti i lavori di rimessaggio delle barche; per cui
la censura si risolve nel chiaro tentativo di ottenere in questa sede un
nuovo e non consentito esame del merito.
Il terzo motivo, nonostante le tre diverse censure, insiste sempre
sullo stesso punto, con l’obiettivo di dimostrare che anche l’area
demaniale dov’è avvenuto il furto era ricompresa nella custodia. La terza
censura può considerarsi assorbita in quelle già scrutinate nei due
precedenti motivi. Quanto alle prime due sopra indicate, la Corte osserva
che – impregiudicati i rilievi di inammissibilità conseguenti alla
formulazione di censure di interpretazione di contratti, compito che spetta
tipicamente al giudice di merito – la violazione delle regole sulla prova
presuntiva e sulla buona fede contrattuale può essere invocata solo
mettendo in evidenza gravi incongruenze ed illogicità della motivazione su
questo punto. Circostanza che non sussiste nel caso in esame, tanto più
che è rimasta non contestata l’affermazione della Corte d’appello secondo
cui lo spostamento della barca al di fuori della zona soggetta alla custodia

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e del Di Monte, ed affidato ad un terzo per lavori di ristrutturazione. Non è

degli originari convenuti era avvenuto per ordine dei proprietari, tra i quali
lo stesso Grimaldi.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 20 settembre 2017.

del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

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