Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2965 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.L. e P.M.A., elett.te dom.ti in Roma

alla via Collina n. 2, presso lo studio dell’avv. Carlo Annese,

rapp.ti e difesi dall’avv. Fiasco Ernesto, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 78/2008/27 depositata il 23/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.L. e P.M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma n. 197/28/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni Registro notif. il 2/8/2005. La CTR riteneva che l’abitazione in parola dovesse considerarsi non di lusso dal momento che appare idoneamente documentato (richiesta di sanatoria ex L. n. 47 del 1985 e conseguente concessione edilizia) che la superficie residenziale è di mq. 178,59.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resistono con controricorso il C. e la P.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto disporre una c.t.u. stante il contrasto tra le parti in ordine ai dati riguardanti l’estensione dell’immobile.

La censura è infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007) secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe acriticamente ritenuto valido il calcolo operato da parte contribuente, senza alcun riferimento alla stima UTE prodotta dall’Ufficio anche in sede di appello.

La censura è fondata. La sentenza impugnata è priva di qualsiasi riferimento alla stima Ute prodotta dall’Agenzia dell’Entrate, di talchè è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 209.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA