Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2965 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, (ud. 26/06/2020, dep. 08/02/2021), n.2965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1866-2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PASSERO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.F. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1313/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2014 R.G.N. 3068/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE;:

1. con sentenza in data 15 luglio 2014, la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l’opposizione svolta dall’attuale ricorrente avverso la cartella esattoriale portante la somma di Euro 8.544,25 per differenze contributive dovute all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, nel periodo 2008-2010;

2. riteneva la Corte territoriale che il farmacista iscritto all’Ente di previdenza, con diritto alla riduzione della contribuzione previdenziale nella misura prevista dall’art. 21 del regolamento dell’Ente, dovesse svolgere attività professionale, inerente anche ad attività di informazione scientifica di farmaci e medicinali, purchè riconducibile alla professione di farmacista e tale non potesse ritenersi l’attività di presentazione di prodotti cosmetici;

3. per i giudici del gravame non era stata fornita, in giudizio, idonea prova del diritto alla riduzione, per avere l’attuale ricorrente prodotto dichiarazione della società mandante attestante l’esercizio dell’attività di agente di commercio, con iscrizione all’Enasarco, e lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico del farmaco, visure camerali della società mandante recanti l’indicazione, nel novero delle varie attività costituenti l’oggetto sociale, della produzione e commercializzazione di prodotti farmacologici o medicinali, ma non anche la copia del contratto di agenzia o ogni altra documentazione, proveniente dalla mandante, da cui desumere i prodotti oggetto del lavoro dell’informatrice;

4. avverso tale sentenza T.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con il primo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 258 del 1991, art. 1, comma 1 e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 21 del regolamento dell’ENPAF, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere travisato il significato di informatore scientifico del farmaco, ritenendolo indistintamente riferibile tanto a chi svolge attività di divulgazione nel settore dei farmaci quanto a chi svolge attività latamente informativa o promozionale, riferita ad altri prodotti, anche cosmetici, ritenendo, pertanto, necessaria l’ulteriore prova che l’informazione scientifica avesse ad oggetto proprio farmaci; assume, pertanto, l’erronea interpretazione del documento (il cui testo trascrive in ricorso e assume prodotto al ricorso in opposizione siglato con numero 7) con il quale il legale rappresentante della società dichiarava che la T. svolgeva “attività di informatore scientifico del farmaco”, in violazione della normativa di settore che delinea la figura dell’informatore scientifico e del significato tecnico, giuridico e letterale della figura e del termine adottato dalla società per qualificare l’attività svolta dalla T. (primo motivo); nullità della sentenza e violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere trascurato di apprezzare prudentemente l’intero compendio probatorio, costituito dalla dichiarazione della preponente e dalla visura camerale afferente l’attività ricompresa nell’oggetto sociale della società, vale a dire la produzione e commercializzazione non solo di cosmetici ma anche di farmaci (secondo motivo);

6. il ricorso è da rigettare;

7. il primo motivo è inammissibile perchè non risulta prodotto il regolamento costituente la regula juris della riduzione contributiva dell’85 per cento controversa, applicabile ratione temporis, e approvato con decreto ministeriale;

8. gli elementi costitutivi della pretesa contributiva, nella forma della percentuale ridotta e, dunque, del diritto ad un minor onere contributivo, sussistendo peculiari condizioni del professionista iscritto all’albo professionale e alla relativa Cassa di previdenza, si rinvengono in atti non normativi che non risultano prodotti in giudizio per consentire alla Corte di legittimità di ragguagliare alla fonte regolamentare l’obbligo contributivo e la relativa eccezione (la riduzione contributiva) sussistendo le condizioni prefissate (l’esercizio dell’attività professionale e la soggezione, per legge, in relazione a tale attività all’assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria);

9. peraltro, attraverso il paradigma della violazione di legge si pretende di devolvere la critica avverso l’apprezzamento di un documento e l’interpretazione data dalla Corte territoriale, doglianza non più censurabile in cassazione neanche alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014) per cui il ricorrente può lamentare l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico) ma un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) ma non già l’omessa o carente valutazione di documenti acquisiti agli atti (si veda la citata Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

10. in ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto non assolto l’onere probatorio in ordine allo svolgimento dell’attività professionale di informatore scientifico di farmaci e ha escluso tale connotazione nell’attività di agente monomandatario della s.r.l. Uriage alla stregua della scarna documentazione prodotta, con apprezzamento di fatto insindacabile e, dunque, inammissibilmente censurato con il secondo mezzo d’impugnazione con il quale si chiede un sindacato in ordine alla rilevanza probatoria del compendio documentale acquisito al giudizio;

11. segue, coerente, la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;

12. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il Adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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