Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29649 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 28/12/2020), n.29649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4364-2017 proposto da:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA IN PERSONA DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO VALLONE;

– ricorrente –

contro

S.M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2016 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GORJAH SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Provincia Regionale di Enna ebbe ad elevare verbale di accertamento e contestazione nei riguardi di S.M.V. in relazione alla violazione di norme del Codice della Strada – trasporto con eccesso di carico.

Il Giudice di Pace di Leonforte accoglieva l’opposizione proposta dallo S. e la – Provincia di Enna propose gravame avanti il Tribunale di Enna.

Il Giudice di appello ebbe a rigettare l’impugnazione, anche se per ragione diversa rispetto a quella posta dal primo Giudice a fondamento della sua decisione.

Difatti il Tribunale ha preso atto che l’eccesso di carico durante il trasporto su strada può esser accertato – ex post – anche a mezzo dei formular) di trasporto rifiuti e non solo con accertamento eseguito durante il viaggio su strada, previo accertamento del corretto funzionamento del sistemi di pesatura del mezzi utilizzati alla partenza ed arrivo dei trasporti – tesi accolta dal primo Giudice, bensì ha osservato come da detti documenti, e più in generale dalla documentazione dimessa in atti dall’Ente locale, non si potevano desumere dati fattuali atti a confermare l’Ipotesi di infrazione contestata – aver circolato con carica eccessivo rispetto a quello consentito In dipendenza del mezzo utilizzato per il trasporto.

Avverso detta sentenza il Libero Consorzio Comunale – già Provincia Regionale – di Enna ha proposto ricorso per cassazione fondato sii tre motivi, illustrato con nota difensiva.

S.M.V., benchè ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Libero Consorzio Comunale di Enna ha fondamento giuridico e va accolto.

Con il primo mezzo di impugnazione svolto, l’Ente ricorrente deduce violazione della disposizione ex art. 112 c.p.c., poichè il Tribunale ha rigettato il gravame fondando la sua motivazione su questioni diverse rispetto a quelle originariamente poste dal resistente alla base della sua opposizione, così mutando la causa petendi.

Con la seconda ragione di doglianza il Libero Consorzio deduce violazione degli art. 167 C.d.S. e dell’art. 209 del relativo Regolamento d’attuazione, nonchè art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., poichè il Giudice d’appello ha errato nello svolgere il proprio ragionamento prescindendo dal dato fattuale essenziale rappresentato dal fatto che il trasporto avvenne sempre con autoarticolati – motrice e trasporto -, sicchè solo il traino era da considerare ai fini del calcolo della tara per determinare il peso del carico trasportato.

Con il terzo motivo d’impugnazione l’Ente ricorrente rileva violazione delle norme ex artt. 62 e 167 C.d.S. e motivazione incongrua, poichè il Tribunale ha osservato come il previsto scarto di tolleranza era sempre indicato nella medesima misura pur risultando i mezzi diversi, non rilevando che la tolleranza utilizzata era quella massima prevista dalla disciplina sulla circolazione stradale per i mezzi di trasporto su strada.

Il primo motivo di ricorso appare fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del restanti motivi in quanto afferenti al merito della questione. Come già indicato da altre numerose ordinanza emesse ad esito di omologhi ricorsi da questa Corte nella specifica questione afferente le contravvenzioni elevate dagli Agenti della Provincia di Enna per la violazione della disciplina del Codice della Strada in ordine al limite di carico – Cass. sez. 2 n. 1818/18, Cass. sez. 2, n. 29597/17, il petitum nelle controversie afferenti ad opposizione alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada rimane cristallizzato dalle motivazioni proposte nell’atto introduttivo di prime cure – Cass. sez. 2 n. 656/10, Cass. sez. 2 n. 232/16.

Nella specie la questione circa il modo di calcolo dei peso del carico trasportato, che abbisogna anche della conoscenza della tara del veicolo usato per il trasporto – ragione posta dal Tribunale alla base della sua decisione – non risulta proposta dallo S. in sede d’opposizione – per come s’apprende dalla sentenza Impugnata e dall’esame dell’originaria, opposizione – eppertanto concorre il vizio di extra petizione eccepito con il mezzo d’impugnazione – violazione dell’art. 112 c.p.c..

Espressamente il Giudice siciliano ha dato atto di aver, almeno parzialmente. Innovate le ragioni addotte dal Giudice di prime cure per accogliere l’opposizione spiegata dallo S..

Difatti il Tribunale ha esaminato la questione afferente la prova dell’accertamento dell’eccesso di peso del trasporto sulla scorta dei dati desumibili dai moduli-formulari per il trasporto rifiuti e dal dati afferenti i pesi tara del veicoli usati desunti dall’Archivio della Motorizzazione Civile, una volta accolta l’obiezione della Provincia che l’infrazione stradale poteva essere anche accertata cartolarmente sulla scorta di detti formular, senza che detta problematica avesse formato oggetto di apposito motivo di opposizione spiegata dal privato.

Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rimessione della causa ai Tribunale di Enna, in persona di altro Magistrato, che nuovamente esaminerà la questione alla luce del principio di diritto dianzi illustrato e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di altro Magistrato, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di Consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA